CONS. stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454
Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l'atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 marzo 2024, n. 170
I regolamenti comunali possono (nel senso che devono) essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una concreta e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto; se invece la lesione deriva dall'atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che, esso solo, rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.10.1999, n. 1558; 27.7.1987, n. 449). Pertanto, rileva non tanto la decorrenza del termine (dalla pubblicazione o da altro momento), quanto l'effettivo contenuto - nella specie non immediatamente lesivo - dell'impugnato regolamento comunale. D'altronde, a ragionare in senso contrario, si anticiperebbe eccessivamente la soglia della lesività, che sarebbe riscontrata anche nei confronti di atti caratterizzati da astrattezza e generalità, aventi natura solo potenzialmente lesiva, anche in difetto di atti applicativi.