CONS. STATO, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10789
Ex art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".
L'art. 8, co. 1 lett. a) della cit. legge n. 36 dispone che: "Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5".
Giova, altresì, richiamare quanto sancito dall'art. 8, co. 6, della l. 36/2001, alla cui stregua: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
Alla luce di quanto precede, non è in discussione la sussistenza del potere dei Comuni di adottare prescrizioni in materia. Deve invece essere indagato il perimetro che la norma primaria assegna all'esercizio di tale facoltà dell'ente locale.
Nello specifico, la L.R. 05/04/2000 n. 30 (Normativa Regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici), all'art. 5 prevede che "1. Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica. 2. I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali. 3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi. 4. Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile".
Alla luce di quest'ultima disposizione il giudice di primo grado ha correttamente rilevato il difetto di ogni indagine circa la fattibilità tecnica della delocalizzazione. Infatti, in base alla legge regionale citata, la fattibilità tecnica del trasferimento è uno specifico presupposto per attuare la dislocazione dell'impianto, pertanto doveva evidentemente essere approfondita durante il procedimento nel contraddittorio con la società.
Ne deriva come sia assorbente la ravvisata violazione delle regole partecipative, in quanto è evidente che il deficit di contraddittorio con la società ricorrente ha precluso la compiuta disamina di una condizione essenziale del disposto trasferimento, risolvendosi in un grave difetto istruttorio.
CONS. STATO, sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 10861
Il Regolamento per la telefonia mobile del Comune di San Bonifacio prevedeva all'art. 6, comma 1, che l'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni" e all'art. 7 faceva divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata. Le disposizioni citate introducono un divieto generalizzato all'installazione degli impianti, individuando a tal fine solo determinate specifiche aree. Per tale ragione le stesse sono illegittime, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
CONS. STATO, sez. VI, 06 febbraio 2024, n. 1200
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito.
Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.