CONS. STATO, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915
Il T.R.G.A., sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 236/2019, appellata, aveva accolto parzialmente il ricorso di alcuni agricoltori, annullando due delibere del Consiglio comunale di Malles in Val Venosta che limitavano sostanzialmente l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari ed erbicidi.
Il Consiglio di Stato è, quindi, chiamato a decidere sulla questione se una disciplina comunale (costituita da disposizioni statutarie e regolamentari) può introdurre limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato di sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio comunale. La questione è risolta in senso sfavorevole al comune, sprovvisto competenza ad adottare una tale regolamento in materia di fitosanitari ed erbicidi, non trovando riscontro nel diritto positivo la tesi sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali nelle materie di loro riservata o delegata competenza.
Solamente in alcuni ristretti aspetti residuali - tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale - sono da riscontrare margini funzionali per interventi comunali, ma essi esulano dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche come ha fatto il Comune di Malles.