- Il presente decreto interministeriale disciplina le modalità di riparto delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22, c. 3 del d.l. 17 marzo 2020, n.18.
Parole di interesse: attività lavorative; Cassa integrazione; integrazione salariale; lavoratori dipendenti; regioni; retribuzioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'en1ergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO i1 decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
VISTO i1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO i1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita che ha qualificato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita pubblica di rilevanza mondiale;
VISTO i1 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO l’articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza del1’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
VISTO i1 comma 3 del medesimo articolo 22, i1 quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO che i trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate con decreto da trasmettere, in modalità telematica, entro quarantotto ore dal1’adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all’Inps, che provvede a1l’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa consentiti a ciascuna Regione e P.A.;
TENUTO CONTO che le risorse finanziarie di cui al1’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020,
- 18, destinate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e de1l’Alto Adige costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
RITENUTO, alla luce della disciplina di cui ai capoversi precedenti, di ripartire con i1 presente decreto, come di seguito specificato, la somma di 1.293,2 milioni di euro, delle risorse complessivamente previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
VISTA la nota dell’INPS n. 2861 del 23 marzo 2020, che individua la ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge n 18 del 2020;
VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.
2124/C13PC/C7SAN/CR/C9LAV, che esprime l’assenso sullo Schema di riparto;
DECRETA
Art. 1
- È ripartito e assegnato l’importo di 1.293,2 milioni di euro (mi1leduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota delle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, come di seguito specificato, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1. II riparto e individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati dal1’INPS nei propri archivi. (retribuzioni) (attività lavorative) (lavoratori dipendenti) (Cassa integrazione) (integrazione salariale) (regioni)
Regione |
Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale (fonte: INPS) |
Quota (%) |
Risorse |
Abruzzo |
54.801 |
2,10% |
27.157.200,00 |
Basilicata |
31.661 |
1,21% |
15.647.720,00 |
Calabria |
78.558 |
3,02 % |
39.054.640,00 |
Campania |
204.718 |
7,86 0/o |
101.645.520,00 |
Emilia Romagna |
223.383 |
8,58% |
110.556.560,00 |
Friuli Venezia Giulia |
50.164 |
1,93% |
24.958.760,00 |
Lazio |
290.944 |
11,17 % |
144.450.440,00 |
Liguria |
64.635 |
2,48% |
32.071.360,00 |
Lombardia |
399.417 |
15,34% |
198.376.880,00 |
Marche |
66.558 |
2,56% |
33.105.920,00 |
Molise |
12.473 |
0,48% |
6.207.360,00 |
Piemonte |
166.042 |
6,38% |
82.506.160,00 |
Prov.aut. Bolzano |
28.097 |
1,08% |
13.966.560,00 |
Prov.aut. Trento |
17.086 |
0,660/o |
8.535.120,00 |
Puglia |
214.692 |
8,24 0/o |
106.559.680,00 |
Sardegna |
66.136 |
2,54% |
32.847.280,00 |
Sicilia |
217.604 |
8,36% |
108.111.520,00 |
Toscana |
170.451 |
6,55 0/o |
84.704.600,00 |
Umbria |
40.439 |
1,55% |
20.044.600,00 |
Valle d’Aosta |
6.419 |
0,25% |
3.233.000,00 |
Veneto |
199.554 |
7,66% |
99.059.120,00 |
Totale complessivo |
2.603.832 |
100,00% |
1.293.200.000,00 |
Art. 2
- Nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto da1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto- legge n. 18 del 2020. 11 decreto di concessione del trattamento, a valere sulle risorse non assegnate ai sensi dell’articolo 1 e in ogni caso nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020, e trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a11’INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 22, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020.
Art. 3
- Le Regioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 3 marzo 2020, n. 9 possono adottare, ai fini della presentazione delle istanze di trattamenti di cassa integrazione in deroga ivi disciplinati, le medesime procedure previste ai sensi del1’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
- Restano fermi i limiti di spesa di cui all’articolo 17, comma 1, del predetto decreto-legge n. 9 del 2020. I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga che possono essere riconosciuti entro detti limiti di spesa si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente decreto e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Art. 4
- I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite rispettivamente ai sensi degli articoli 1 e 2. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e a darne tempestivo riscontro a1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province Autonome interessate, secondo le indicazioni fornite da1 Ministero medesimo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, i1 limite di spesa, le Regioni e le Province Autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Art. 5
- Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto pari rispettivamente a 1.293,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 120 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
Roma, 24 marzo 2020
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo
INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Emergenza COVID-19
Art. 22 DL.2 8/2020
Ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020
L’art. 22 del DL 18/2020 prevede nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.
In particolare, in considerazione delle crisi aziendali conseguenti al diffondersi dell’emergenza epidemiologica in tutto il territorio nazionale, l’articolato prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per quelle realtà aziendali non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o dei fondi di solidarietà.
Sulla base dei dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari individuati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL 18/2020 relativi ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato inclusi i lavoratori agricoli, si individua la platea complessiva dei potenziali beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22, escludendo dal totale dei lavoratori i dipendenti da aziende assicurate per cassa integrazione ordinaria o trattamenti dei fondi di solidarietà. La ripartizione regionale di tali lavoratori, sulla base del luogo di lavoro, è riportata nella tabella seguente:
Potenziali lavoratori interessati dalla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del DL. n.18/2020
Regione lavoro |
Numero lavoratori |
Abruzzo |
54.801 |
Basilicata |
31. 661 |
Calabria |
78. 558 |
Campania |
204.718 |
Emilia Romagna |
223.383 |
Friuli Venezia Giulia |
50.164 |
Lazio |
290.944 |
Liguria |
64.635 |
Lombardia |
399.417 |
Marche |
66.558 |
Molise |
12.473 |
Piemonte |
166.042 |
Prov.aut. Bolzano |
28.097 |
Prov.aut. Trento |
17.086 |
Puglia |
214.692 |
Sardegna |
66.136 |
Sicilia |
217.604 |
Toscana |
170.451 |
Umbria |
40.439 |
Valle d’Aosta |
6.419 |
Veneto |
199.554 |
Totale complessivo |
2.603.832 |
23 marzo 2020
II Coordinatore Generale (Gianfranco Santoro)