- La presente ordinanza disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Parole di interesse: istruzione; didattica a distanza; esame di Stato
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c);
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e, in particolare, l’articolo 4, comma 10;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certifìcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.425” e, in particolare, l’articolo 9, comma 8;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019,
n. 183, recante “Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
ASSUNTA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
ORDINA
(istruzione) (esame di Stato) (didattica a distanza)
Articolo 1
Configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
1. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella presente ordinanza.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Articolo 3
Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti delle istituzioni scolastiche
1. Il dirigente scolastico dell’istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell’istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:
a. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;
b. l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
c. l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;
d. l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
i. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
ii. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
iii. tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta, già individuata dal d.m. n. 28 del 2020;
iv. qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
v. in via residuale, tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
2. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d) sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati.
3. Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell’allegato.
4. La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
5. Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all’Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.
Articolo 4
Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti degli Uffici scolastici regionali
1. L’Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
2. Con riferimento a tale attività, si evidenzia che:
a. la commissione deve essere costituita sulla base dell’indirizzo d’esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 28 del 2020;
b. l’Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all’abbinamento, in via eccezionale, l’Ufficio scolastico regionale provvede a costituire una commissione a sé stante;
c. non è consentito procedere all’abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell’abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.
3. Dopo l’attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all’uopo delegati, provvedono all’ acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il modello ES-0.
4. I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
5. Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.
Articolo 5
Designazione dei commissari
1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
2. Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010;
b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
d. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
f. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
Articolo 6
Criteri particolari
1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.
2. Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di “tecnico” che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’art. 15, co. 6, del citato d.lgs. n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari designati dal consiglio di classe dell’istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.
3. Per le classi degli studenti che sostengono l’esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua e letteratura francese” e del commissario per la disciplina di storia; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua, cultura e comunicazione” francese e del commissario per la disciplina di storia.
4. Nelle sezioni con opzione internazionale cinese, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l’esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l’insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese.
5. Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.
6. Nelle sezioni con opzione internazionale tedesca, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.
Articolo 7
Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina
1. Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
2. Ai sensi degli artt. 3, co. 3, e 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
3. Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j:
a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
6. Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E,, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.
7. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
8. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.
Articolo 8
Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Articolo 9
Modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato
1. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.
2. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
3. Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.
4. I presidenti delle commissioni sono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l’ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2, del citato d.m.
5. Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.
6. Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.
7. Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all’allegato alla presente ordinanza.
8. Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente ordinanza ai fini del conferimento della nomina.
Articolo 10
Procedimento di controllo dei modelli ES-1
1. I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:
a. la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con particolare riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti;
b. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l’espletamento dell’attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
c. l’eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.
2. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti. Pertanto, qualora le modifiche sul modello ES- 1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
3. Il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.
4. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.
Articolo 11
Procedimento di nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato
1. I presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui all’art. 7 del d.m. n. 183 del 2019;
b. all’interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all’art. 4 del citato d.m.;
c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all’art. 9 del predetto d.m.
2. Le nomine sono subordinate all’inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all’incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.
3. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell’ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio.
Articolo 12
Preclusioni alla nomina in qualità di presidente
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
a. nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
b. nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 18;
c. nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
d. nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
Articolo 13
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente
1. Ai sensi dell’art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d. essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e. essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f. essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
g. essere in aspettativa o distacco sindacale.
2. È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:
a. docenti designati commissari;
b. docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
c. personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
d. personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;
e. personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
Articolo 14
Personale da esonerare
1. I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Articolo 15
Personale non utilizzato nelle operazioni di esame
1. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2020.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
Articolo 16
Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d’ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell’istanza
1. Ai sensi dell’art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall’elenco regionale dei presidenti; al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, l’Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019.
2. Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.
3. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.
4. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d’ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell’ambito del comune, e, poi, della provincia. L’assegnazione d’ufficio è effettuata tenendo conto dell’eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
Articolo 17
Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d’ufficio delle altre categorie di personale avente titolo
1. Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell’istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.
2. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.
3. A seguire, si procede alla nomina d’ufficio, nell’ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L’assegnazione d’ufficio è effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
4. Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.
Articolo 18
Nomine residuali dei presidenti in ambito regionale - Province con non più di quattro distretti
1. Ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, si procede alla nomina d’ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell’ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:
a. divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
b. divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
c. divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o commissario esterno.
2. Nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.
3. Posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.
4. Ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, la preferenza nella nomina dei presidenti, nell’ambito della categorie di personale di cui all’art. 4 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell’ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.
5. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall’anzianità anagrafica.
6. L’assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d’esame disponibili alla nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del MIUR, integrato con l’elenco delle scuole paritarie.
7. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
Articolo 19
Fase finale di nomina delle commissioni di esame
1. Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1 il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti.
2. I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l’invio di un’email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell’aspirante al portale POLIS. L’email rimanda l’aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS.
3. Nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.
4. I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.
5. Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d’esame estrapolando i dati del presidente dai risultati del procedimento informatizzato e allegando modelli ES-C.
6. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della nomina dei presidenti nell’ambito territoriale e nella scuola stessa.
7. Eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.
Articolo 20
Impedimento a espletare l’incarico
1. L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
2. L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
3. La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso
Articolo 21
Commissioni nelle scuole italiane all’estero
1. Le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il MINISTRO
On. Dott.ssa Lucia Azzolina