Pubblicata nella GU n. 61 del 9-3-20
- Chiarisce il significato di alcune disposizioni del dpcm 8 marzo 2020. In particolare ribadisce che deve comunque ritenersi esclusa l’applicabilità della misura restrittiva della libertà di circolazione al trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva. Chiarisce inoltre che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del dpcm sopra menzionato non vieta alle persone fisiche gli spostamenti per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.
Parole di interesse: attività lavorative; interpretazione; limitazione libertà di circolazione; regioni; trasporto; uffici pubblici.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;
VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;
CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 marzo 2020;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1 (interpretazione)
- Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività. (limitazione libertà di circolazione) (trasporto)
- L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (attività lavorative) (uffici pubblici)
- Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza. (regioni)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli