Pubblicata nella GU n. 64 del 11-3-20
- Estende la misura della chiusura degli impianti sciistici disposta dal dpcm 8 marzo 2020 per un ambito territoriale limitato, all’intero territorio nazionale.
Parole di interesse: sport
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;
CONSIDERATO che le Regioni hanno rappresentato che negli impianti sciistici di più regioni si è verificato un afflusso di persone tale da non poter essere garantite le distanze previste con le misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus COVID-18;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1 (sport)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano all’intero territorio nazionale.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 09-marzo 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli