O.P.G.R. Campania 23 marzo 2020, n. 21 - Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente"

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 51 del 23/03/2020

  •  La presente ordinanza stabilisce a carico degli esercenti società o servizi di noleggi obblighi di comunicazione in ordine ai nominativi di chi in vario modo usa tali servizi accedendo al territorio regionale.

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; noleggio; obbligo comunicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante ''Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all 'art. 1 , dispone:

- al comma 1, che "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce lafonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata  dal contagio  del  menzionato   virus,  le   autorità  competenti  con le modalità previste  dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

- al comma 2 che, "tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche le seguenti:    k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici  pubblici,  degli  esercenti attività di pubblica  utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente  individuati; l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; n) sospensione  delle  attivitàlavorative per  le  imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3" ;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati  2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale  cessazione  dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM  1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.I (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto  dalla data del  12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni   di cui al decreto del Presidente   del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto ''Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all 'emergenza epidemiologica da Covid- 9";

VISTE le ordinanze n. 8 dell'8 marzo 2020 e n. 9 del 9 marzo  2020, con le quali, preso atto che fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 sopra citato, si era avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle aree geografiche ivi indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo periodo dell' art. I del DPCM in menzione, e considerato il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti potenzialmente positivi  al  virus  correlato  all'afflusso  nella regione di tanti cittadini dalle aree menzionate, sono state disposte misure urgenti e straordinarie di contrasto e di contenimento sul territorio regionale, prescrivendo,  in particolare, che:

  1. Tutti gli individui che hanno fatto ofaranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica  territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento .fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica  territorialmente  competente per  ogni conseguente determinazione.

  1. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e agli esercenti i servizi di linea interregionale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle  Forze  dell'Ordine e  dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente  della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL  i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio regionale;

VISTI l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

VISTA l'Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, con la quale, tra l'altro, fermo restando quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno  22 marzo 2020, con  decorrenza dal medesimo provvedimento e fino al 3 aprile 2020:

  1. a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, per rientrare nel territorio regionale è stato fatto obbligo:

- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

b) è stato disposto che le disposizioni dell'ordinanza 8 dell'8 marzo 2020 in ordine all'obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d'Italia e dall'estero;
c) a tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali , alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è stato fatto obbligo di:

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento ;

- compilare l'autocertificazione, secondo il format  diramato dal Ministero dell'interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale;

 PRESO ATTO

- che sono pervenute plurime segnalazioni di ancora consistenti arrivi, sul territorio regionale , oltre che dalle zone già oggetto delle ordinanze nn.8 e 9/2020, di cittadini, da altre parti d'Italia e dall'estero, attraverso autovetture prese a noleggio, con e senza conducente, rispetto ai quali allo stato non risultano adottate misure di monitoraggio e controllo per impedire accessi incontrollati ;

- che l'ultimo report , di data odierna, del servizio 118, relativo ai posti letto di terapia intensiva e di degenza disponibili, evidenzia, nonostante l'attività di riconversione di posti letto in corso, ancora una gravissima carenza di posti letto liberi su base regionale , di terapia intensiva (disponibilità di soli n.21 posti) e di degenza in reparti di pneumologia e malattie infettive (disponibilità di soli n.4 posti), a fronte di un persistente elevato numero di contagi quotidiani registrati su tutto il territorio regionale, come attestato dai report ufficiali trasmessi anche alla Protezione civile nazionale;

- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto , nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti , risulta indispensabile l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini ;

- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID 19 sul territorio  regionale , attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie , secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method" e "machine learning" ;

 - che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano un trend incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend in incremento ha risentito di eventi quali la pregressa ondata di rientri da zone rosse e il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;

- che il trend in atto impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, correlati all'arrivo sul territorio di soggetti da aree nelle quali è più estesa la diffusione del virus, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la conferma di una crescita esponenziale della curva di contagio;

RAVVISATO

che, sulla base delle situazioni rappresentate, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'adozione di misure volte ad assicurare idonei controlli degli arrivi nel territorio regionale di soggetti provenienti dalle altre regioni italiane o dall'estero per i quali attivare, oltre alle sanzioni già previste ove si tratti di spostamenti non consentiti, in ogni caso idonee misure sanitarie al fine di scongiurare ulteriori aumenti del contagio, che determinerebbero , allo stato, l'impossibilità di far fronte ad ulteriori fabbisogni di ospedalizzazione, soprattutto in regime di ricovero ordinario in reparti di pneumologia e malattie infettive;

RILEVATO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia  e  delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle  regioni competenti, nel caso in cui riguardino  esclusivamente una  sola  regione  o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio  nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi  di  estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31   marzo  1998, n.  112,  e dell'articolo 50  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia  se  non  sono comunicate  al  Ministro  della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o aparte del suo territorio comprendente più  comuni e al territorio comunale '';

VISTO l'art.5, comma 4 del DPCM 8 marzo 2020, a mente del quale "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni,  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6 ";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020, è fatto obbligo: (misure di contenimento e gestione)

- a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.

- a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per  accedere al territorio regionale. (noleggio; obbligo comunicazione)

  1. Ai soggetti di cui  al  punto  1 è  fatto  obbligo  di  dare  massima  diffusione,  presso  la propria utenza, alle disposizioni di cui al  presente provvedimento  e agli obblighi sanciti  dall'ordinanza n. 20/20.
  1. L'Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l'attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20/2020 e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell'ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche  di competenza in merito alla eventuale violazione delle prescrizioni dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro  dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, secondo cui fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", e di ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente.
  1. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed e' trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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