O.P.G.R. Campania 24 marzo 2020, n. 22 -Estensione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA)

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Estensione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA)"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 52 del 24/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce, al fine di affrontare l’emergenza sanitaria, il divieto di ingresso e di uscita, salvo eccezioni, da un determinato comune, estendendo prescrizioni già dettate per altri comuni, con richiamo alle sanzioni penali previste per la violazione.

Parole di interesse: Regione; Campania; ordinanza Presidente Regione; 24 marzo 2020; contenimento territoriale; limite libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art. 1, dispone:

- al comma 1, che "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce lafonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal  contagio  del menzionato  virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e  proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

- al comma 2 che, "tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati; l) previsione  che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure   di  cautela   individuate dall'autorità competente; n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono  essere  svolte in modalità domiciliare; o) sospensione  o  limitazione  dello svolgimento  delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifìche  deroghe, anche         in ordine ai presupposti,  ai limiti e alle  modalità  di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiOlogica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto "Misure di poten ziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTI l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che fatto divieto a tutte le persone fisiche di treferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" e che, al di fuori di tali stringenti fattispecie, non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTA l'ordinanza n.18 del 15 marzo 2020, pubblicata sul sito della Regione e  sul BURC n. 41 del 15.3.2020, con la quale, sulla base della gravissima situazione epidemiologica - ivi descritta­ riscontrata nei Comuni di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana  e Caggiano, tutti in provincia di Salerno, è stato disposto quanto segue:

"1. Ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 15 marzo 2020 efino al 31 marzo 2020, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

  1. divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti ;
  2. divieto di accesso nel territorio comunale,
  3. sospensione delle attivita' degli uffici pubblici , fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita'.
  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all 'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
  1. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e ' punito , ai sensi dell'art.650 del codice penale , con l 'arresto fino a tre mesi o con l 'ammendafino a duecentosei euro''.

 

VISTO il Chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020, pubblicato sul sito della Regione Campania e sul BURC n.43 del 17.3.2020, ove si precisa che:       .

"Con riferimento all 'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai .Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), si forniscono i seguenti chiarimenti: Ai sensi della citata Ordinanza, in entrata e in uscita dai singoli territori comunali interessati risulta consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle attività riferite a servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari o di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento  di dette attività e a quelle di pulizia dei relativi locali. Sono altresì consentiti, nei termini di cui innanzi, gli spostamenti del personale impegnato nel rifornimento e/o approvvigionamento necessario alle dette attività. Alle attività sopra individuate sono equiparate, sulla base dei provvedimenti statali adottati in materia, quelle concernenti la produzione o la distribuzione di generi alimentari, rientranti nella filiera della trasformazione agroalimentare. E' in ogni caso fatto salvo l 'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale" ;

PRESO ATTO

- che il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno ha comunicato un gravissimo aggravamento della situazione epidemiologica anche nel Comune di Auletta, limitrofo a quelli già oggetto della citata Ordinanza n.18 e in particolare che è dato registrare, allo stato, nel menzionato Comune, un numero di contagi pari a 5  tra  cui  soggetti  che, per  la  carica istituzionale ricoperta , hanno avuto negli ultimi giorni relazioni sociali ed interpersonali particolarmente estese sul territorio comunale, con un conseguente numero di contatti particolarmente elevato e di difficile identificazione e ricostruzione;

- che l'ultimo report, del servizio 118, relativo ai posti letto di terapia intensiva e di degenza disponibili, evidenzia, nonostante l'attività di riconversione di posti letto in corso, ancora una gravissima carenza di posti letto liberi su base regionale, di terapia intensiva (disponibilità di soli n. 21 posti) e di degenza in reparti di pneumologia e malattie infettive (disponibilità di  soli n.4 posti), a fronte di un persistente elevato numero di contagi quotidiani registrati su tutto il territorio regionale, come attestato dai report ufficiali trasmessi anche alla Protezione civile nazionale;

- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti , risulta indispensabile l'adozione di ulteriori  misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini;

- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere  l'andamento  dell'infezione  COVID19  sul  territorio regionale , attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie , secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method" e "machine learning" ;

- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano un trend incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend in incremento ha risentito di eventi quali la pregressa ondata di rientri da zone rosse e il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;

- che il trend in atto nel territorio del Comune di Auletta impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni , idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la conferma di una crescita esponenziale della curva di contagio;

RAVVISATO che, sulla base delle situazioni rappresentate, ricorrono le condizioni di estrema  necessità ed urgenza per l'estensione al Comune di Auletta delle misure di prevenzione  e contenimento del rischio di contagio adottate con riferimento ai limitrofi Comuni oggetto dell'Ordinanza n.18 del 15 marzo 2020, al fine di scongiurare ulteriori aumenti del contagio, che determinerebbero, allo stato, l'impossibilità di far fronte ad ulteriori fabbisogni di ospedalizzazione, soprattutto in regime di ricovero ordinario in reparti di pneumologia e malattie infettive;

RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica , con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri  Ministri competenti  per  materia,  nonché i  Presidenti  delle  regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune  specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione  dei decreti del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere  adottate ai sensi dell'artico_lo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  dell'articolo  50  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione" ;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorfo comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art.5, comma 4 del DPCM 8 marzo 2020, a mente del quale "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6";

 RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate

emana la seguente

ORDINANZA (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)

  1. Con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020 - fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, secondo cui fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" e, al di fuori di tali fattispecie, non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020, pubblicata  sul BURC n.41/2020, e del relative chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020, pubblicato sul BURC n.43/2020, sono estese al territorio del Comune di Auletta (SA). (limite libertà di circolazione)
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito , ai sensi dell'art.65D del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o còn l'ammenda fino a duecentosei euro. (sanzioni)
  1. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto­ legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019'', convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, al Comune e alla ASL competenti, ai Prefetti della Regione ed e' tra$messa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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