Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole- Conferma dell’obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte la aree pubbliche e aperte al pubblico"
Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 103 del 09/05/2020
- La presente ordinanza introduce previsioni finalizzate a disciplinare per un arco temporale determinato le modalità in cui può esercitarsi il diritto a fare rientro in Campania da altre Regioni, facendo riferimento agli obblighi ricadenti sulle persone e sulle imprese che gestiscono servizi di trasporto e noleggio, nonché previsioni attinenti, tra l’altro, all’obbligo di indossare dispostivi di protezione individuale.
Parole di interesse: dispositivi di protezione; enti locali; limitazione libertà di circolazione; mascherine chirurgiche; misure di contenimento e gestione; misure di sorveglianza; noleggio; obbligo comunicazione; permanenza domiciliare; sanità; trasporto; unità di crisi;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (omissis).. c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale; (omissis)..dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all’art.1 che: “a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
VISTA l’Ordinanza n.41 del 2 maggio 2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020, con la quale, al fine di scongiurare rischi di aggravamento della situazione epidemiologica connessi ai consistenti rientri da altre regioni italiane previsti a far data dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 10 maggio 2020, sono state dettate, tra l’altro, disposizioni in tema di controlli alle stazioni, ai caselli autostradali dei soggetti provenienti da altre regioni italiane nonché - eventualmente- dall’estero attraverso mezzi pubblici e privati (tra i quali auto a noleggio e noleggio con conducente) e misure sanitarie precauzionali ed è stato disposto l’obbligo di utilizzo, indifferenziato e generalizzato su tutto il territorio regionale, dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine), salve le espresse deroghe previste dalle vigenti disposizioni nazionali;
CONSIDERATO
- che, all’esito dell’istruttoria svolta nei giorni scorsi e di specifica riunione in data odierna, presso l’Unità di crisi regionale, con i sindaci dei Comuni delle isole del Golfo di Napoli, sono state esaminate ed approfondite le problematiche connesse alla realizzazione di efficaci controlli dei soggetti diretti alle isole suddette, nei casi consentiti dalla vigente disciplina nazionale di cui al citato DPCM 26 aprile 2020, per l’individuazione di adeguate misure finalizzate a scongiurare l’insorgere di focolai nei contesti isolani, da salvaguardare in modo peculiare dai rischi epidemiologici tenuto conto della conformazione geografica, delle difficoltà connesse ai trasferimenti e della ridotta ricettività di strutture sanitarie adeguate a fronteggiare eventuali casi critici;
PRESO ATTO
- che, all’esito della riunione odierna, l’Unità di crisi regionale ha segnalato, con nota prot.2280, le misure ritenute necessarie, in particolare rilevando che “con riferimento alle disposizioni di cui all’Ordinanza n.41 del 01 maggio 2020, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 1.1 e seguenti per i rientri da altre regioni d’Italia e dall’estero, si propone di confermare le misure ivi previste per un’ulteriore settimana, tenuto conto della diversa e talora più gravosa situazione epidemiologica esistente in altri contesti territoriali. Con riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 2 dell’Ordinanza n.41 del 01 maggio 2020, che fanno “divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino”, sentita l’Unità di Crisi ed ascoltati i sindaci dei comuni isolani, si propone quanto segue. Alla prevista scadenza delle suddette disposizioni, si propone ..(omissis).. suggerendo le seguenti misure precauzionali per lo spostamento verso le isole di Capri, Ischia e Procida.
Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
- obbligo della prenotazione online;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid- 19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
- estensione degli obblighi di cui al punto 1.1 dell’Ordinanza P.G.R.C. n. 41 del 01/05/2020 anche a chi rientra verso le isole.
Spostamenti infraregionali:
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid- 19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo”;
RAVVISATO
sulla base di quanto rappresentato dall’Unità di Crisi regionale:
- di dover confermare le disposizioni di cui ai punti 1.1 – 1.10 della menzionata ordinanza n.41 del 2 maggio 2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020, concernenti i controlli e le misure precauzionali finalizzate a ridurre i rischi di insorgenza di nuovi focolai di infezione in conseguenza della massiccia mobilità ancora in corso dalle altre regioni italiane, anche a titolo di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 1, lett.a) del DPCM 26 aprile 2020;
- di dover disporre ulteriori misure preventive e di controllo in relazione ai rientri presso le isole del golfo e comunque alla mobilità in entrata presso le isole in questione, nelle fattispecie previste e consentite dalla vigente disciplina statale;
- di dover, allo stato, vietare ingressi nelle isole attraverso imbarcazioni private, tenuto conto della necessità di sottoporre tutti i soggetti diretti alle isole ai controlli disposti con la presente ordinanza, da effettuarsi alle banchine di imbarco;
- di dover confermare, altresì, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell’attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità, fatte salve le categorie espressamente esentate, in termini generali, da detto utilizzo, dal DPCM 26 aprile 2020;
VISTA la direttiva del Ministero dell’Interno prot. 15350 del 2 maggio 2020, con la quale, in relazione alla norma di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26 aprile 2020, sopra citato, si rileva che la relativa disposizione “stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale sono confermate ulteriormente le disposizioni di cui ai punti 1.1-1.10 dell’Ordinanza n.41 del 2 maggio 2020 e, per l’effetto:
1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; (obbligo comunicazione)
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; (permanenza domiciliare)
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; (limitazione libertà di circolazione)
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione. (sanità)
1.2. È fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio. (trasporto; unità di crisi)
1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di: (trasporto; obbligo comunicazione)
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento; (profilassi)
- autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR. (obbligo comunicazione)
1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. (misure organizzative)
1.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza. (trasporto; obbligo comunicazione)
1.6. A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. (noleggio; obbligo comunicazione)
1.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale. (noleggio; obbligo comunicazione)
1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
1.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
1.10. È fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data dell’11 maggio e fino al 17 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.
- Per lo stesso periodo dall’11 maggio al 17 maggio 2020, alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 1.1. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
2.1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020: (limitazione libertà di circolazione)
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
- obbligo della prenotazione online; a decorrere dal 12 maggio 2020, è fatto, altresì, obbligo di effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari di cui ai punti precedenti;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
- osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1.1 della presente Ordinanza.
2.2. Spostamenti intraregionali, nei casi consentiti dall’art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020: (limitazione libertà di circolazione)
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
- Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti. (trasporto; misure di contenimento e gestione; misure organizzative; obbligo comunicazione)
- Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza. (enti locali; misure di sorveglianza; autocertificazione)
- Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati. (dispositivi di protezione; mascherine)
- La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa., all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare), alle Capitanerie di Porto, alle società esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA