Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Letino (CE)"
Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 106 del 16/05/2020
- La presente ordinanza introduce limitazioni alla libertà di accesso a e di allontanamento da un determinato Comune, con contestuale sospensione di attività commerciali e produttive, tra cui quelle di ristorazione, e disposizione di apposite misure di profilassi.
Parole di interesse: attività commerciali; contenimento territoriale; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; profilassi; ristorazione; test diagnostici; uffici pubblici; unità di crisi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (omissis).. c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale; (omissis)..dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto-legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTI i DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo, 1 aprile e 10 aprile 2020 nonché il DPCM 26 aprile 2020 con il quale, con efficacia dal 4 maggio 2020, è stata disposta la graduale ripresa di alcune ulteriori attività commerciali e produttive su tutto il territorio nazionale, non consentite dai precedenti provvedimenti, fatta salva l’adozione- ai sensi delle norme sopra menzionate- di disposizioni più restrittive su aree dei territorio regionali, in caso di sopravvenienza di localizzate situazioni di aggravamento del rischio epidemiologico;
PRESO ATTO
- che il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta ha segnalato, con nota di data odierna, che nel Comune di Letino (CE), collocato in posizione arroccata nell’alto casertano, a confine con la provincia di Isernia, e che conta circa 700 abitanti, in data 15 maggio 2020 sono risultati positivi ai tamponi n.10 soggetti, tutti asintomatici, che si aggiungono a tre casi già accertati nei giorni scorsi, due dei quali connessi alla positività di operatori sanitari operanti fuori regione;
- che lo stesso Dipartimento ha segnalato che in data odierna si stanno svolgendo esami sierologici su tutta la popolazione ancora non sottoposta a screening ma che la circolazione virale si è espressa per lo più in maniera asintomatica e dunque di difficile controllo;
CONSIDERATO
- che, sulla base della situazione descritta e delle valutazioni espresse dalla competente ASL e dell’Unità di Crisi regionale, tenuto conto che il grado di diffusività dell’infezione ad oggi riscontrata in proporzione all’entità della popolazione interessata e la condizione di asintomaticità rilevata nei soggetti positivi inducono a ritenere che con grande probabilità il virus sia diffuso in modo silente tra la popolazione, occorre adottare misure volte ad evitare ogni forma di mobilità, sia all’interno del territorio comunale di Letino, che in entrata ed in uscita dallo stesso, nelle more dell’accertamento della eventuale sussistenza di ulteriori positività al virus e delle conseguenti determinazioni, a tutela della popolazione del Comune citato – e soprattutto delle fasce più deboli- ed al fine di scongiurare rischi di diffusione del virus negli altri comuni della regione;
- che l’Unità di Crisi regionale ha confermato la sussistenza di ragioni per l’adozione di adeguate misure di contenimento del rischio di contagio, anche al fine di evitare contatti ravvicinati tra gli abitanti, nelle more di una valutazione più capillare di tipo epidemiologici e dell’eventuale isolamento di ulteriori cluster;
- che, nella descritta ottica, occorre adottare altresì misure volte a sospendere, sul territorio comunale interessato, per il tempo strettamente necessario all’accertamento compiuto della situazione epidemiologica e alle conseguenti valutazioni, le attività che non attengano ad essenziali servizi alla persona nonché le attività commerciali che non siano connesse all’approvvigionamento di beni di prima necessità, e pertanto possono essere individuate le attività consentite esclusivamente in quelle a suo tempo previste dal DPCM 10 aprile 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
SENTITO il Prefetto di Caserta,
emana la seguente
ORDINANZA
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A decorrere dalla data odierna e fino al 20 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Letino (CE) sono disposte le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)
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divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione)
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divieto di accesso nel territorio comunale; (limitazione libertà di circolazione)
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sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; (uffici pubblici)
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sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), ancorché in modalità di consegna a domicilio o asporto, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile (attività commerciali; ristorazione)
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È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
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Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. (limitazione libertà di circolazione)
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La ASL competente, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. (test diagnostici; unità di crisi)
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Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
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La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune di Letino (CE), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.