Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 120 del 02/06/2020.
- La presente ordinanza detta previsioni in materia di trasporti e di controlli sui viaggiatori, nonché in materia di ingressi e rientri nel territorio regionale.
Parole di interesse: trasporto; obbligo comunicazione; misure di cautela; misure di sorveglianza; unità di crisi; dispositivi di protezione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “(omissis)2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali”; (omissis) 6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e in particolare, gli art.1, lett.ii) e l’art.4 (Disposizioni in materia di ingressi in Italia);
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
VISTA l’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020, con la quale sono state dettate, tra le altre, le seguenti disposizioni: “ Disposizioni in tema di trasporti.
2.1 Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
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per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
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per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali
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Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 2.1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
2.2. È fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
2.4 È fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.
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Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio
3.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
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di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
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di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
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di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
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in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
3.2 . È fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.
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3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, e presso le altre, che saranno eventualmente individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
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sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
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autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del
3.4 . Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
3.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al presente provvedimento all’utenza.
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6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o
3.7 A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio
3.8 Ai soggetti di cui ai punti 3.6 e 3.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente
3.9 L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 3.6 e 3.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di
3.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di confermare ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.
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Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 3. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
4.1 Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, commi 2 e 4 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020:
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divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
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obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
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obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
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obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
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obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid- 19;
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divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
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divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
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osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 3.1 della presente
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Spostamenti infraregionali:
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divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;
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obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
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obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
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obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
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divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
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divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare
4.2 Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
4.3 Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza”;
RILEVATO
- che l’Unità di crisi regionale, all’esito di apposita riunione operativa, ha espresso parere in ordine alla necessità di confermare le disposizioni in tema di controlli sanitari agli arrivi, al fine della pronta individuazione di eventuali casi sospetti o positivi, a tutela della salute pubblica e dello svolgimento in sicurezza delle attività turistiche sul territorio ed ha in corso di elaborazione l’ elenco delle strutture disponibili per la pronta presa in carico di soggetti positivi e dei casi sospetti, al fine della tempestività degli interventi sanitari eventualmente necessari nella cd. “fase due” dell’emergenza;
CONSIDERATO
- che, a partire dal giorno 3 giugno 2020, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni nazionali, è consentita, senza limitazioni, la mobilità nazionale e, in particolare, tra le diverse regioni italiane, a prescindere dalla situazione epidemiologica sussistente nelle singole regioni ed aree del territorio nazionale;
- che, dalla stessa data, cessa l’efficacia dell’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020;
RAVVISATO
- che, in ragione dell’incremento della mobilità sul territorio regionale, in conseguenza del venir meno delle limitazioni agli spostamenti, occorre ripristinare il pieno regime della programmazione dei trasporti, per quanto non ancora assentito ancora con la citata Ordinanza;
- che, anche nella presente fase dell’emergenza, al fine di promuovere il più possibile la ripresa in sicurezza delle attività sociali, contenendo al massimo il rischio di contagio intrinsecamente connesso all’aumento della mobilità e delle presenze sul territorio, occorre assicurare il monitoraggio della situazione epidemiologica, attraverso adeguate misure di controllo e di pronta presa in carico e gestione di eventuali nuovi casi positivi;
- che, in particolare, risulta necessario garantire i controlli agli imbarchi per le isole del Golfo, prescrivendo particolari misure cautelative, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei residenti e dei villeggianti, in considerazione della fragilità intrinseca ai territori isolani, privi di stabile continuità territoriale e dotati di strutture non idonee a sostenere l’impatto di un’eventuale esplosione di focolai sul territorio;
- che, a tal fine, occorre prorogare, fra le misure di controllo sanitario già previste con la citata Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 presso le stazioni ferroviarie, i porti e l’aeroporto, quelle consentite dalle vigenti disposizioni statali;
- di dover dare mandato alle AASSLL competenti per territorio di predisporre tutte le misure, anche organizzative, in stretto raccordo con l’Unità di Crisi regionale al fine di ogni utile coordinamento con le strutture ricettive eventualmente interessate per la gestione di eventuali casi sospetti e dei relativi cd. “contatti stretti”, nonché per la presa in carico di eventuali casi positivi tra soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, nell’osservanza delle disposizioni vigenti, ivi compresa la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, raccomandando di sottoporre a tampone anche i cd. “contatti stretti” e, all’esito, di adottare i conseguenziali provvedimenti ai sensi dell’art.1, comma 7 del decreto legge n.33/2020 e relative circolari applicative;
- di dover dare mandato all’Unità di Crisi regionale, di concerto con le AASSLL e l’ANCI e sentiti i competenti uffici del Ministero della Salute, di condividere, entro 3 gg. dalla data del presente provvedimento, un protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. “contatti stretti” rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 (Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (contact tracing) ed App Immuni), contenente, tra l’altro, prescrizioni in tema di individuazione e gestione del cd. “casi di contatto stretto” con soggetti positivi al virus, nonché la circolare DGPROGS 7865- 25 marzo 2020, ivi richiamata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
ORDINANZA
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 3 giugno e fino al 15 giugno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:
“1.1 Disposizioni in tema di trasporti.
È disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti: (trasporto)
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per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è confermata la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; (trasporto)
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per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, è disposta l’attivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. Le Aziende di trasporto sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nonché all’Autorità marittima competente i programmi di servizi proposti, al fine della valutazione in ordine alla eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione di rischi di sovraffollamento, tenuto conto delle limitazioni geomorfologiche delle aree (trasporto)
1.2.Le aziende di trasporto comunicano i programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. (trasporto; obbligo comunicazione)
1.3 È fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione. (trasporto; dispositivi di protezione)
2. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.
2.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione. (obbligo comunicazione)
2.2. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all’aeroporto, è fatto obbligo di:
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento. (misure di cautela)
2.3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 2.2., d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata l’organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. (misure di cautela)
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Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 2. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
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1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti: (trasporto)
- obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
- obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore a 37,5° c.c., al test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo; (misure di sorveglianza)
3.2. Spostamenti infraregionali: (trasporto)
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti. (misure di cautela)
3.3.Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.
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È dato mandato alle AASSLL competenti per territorio di assicurare, in stretto raccordo con l’Unità di Crisi regionale, ogni utile coordinamento con le strutture ricettive eventualmente interessate per la gestione di eventuali casi sospetti e dei relativi cd. “contatti stretti”, nonché per la presa in carico di eventuali casi positivi tra soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, nell’osservanza delle disposizioni vigenti, ivi compresa la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, raccomandando di sottoporre a tampone anche i cd. “contatti stretti” e, all’esito, di adottare i conseguenziali provvedimenti ai sensi dell’art.1, comma 7 del decreto legge n.33/2020 e relative circolari applicative.
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È dato mandato all’Unità di Crisi regionale, di concerto con le AASSLL e l’ANCI e sentiti i competenti uffici del Ministero della Salute, di condividere, entro 3 gg. dalla data del presente provvedimento, un protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. “contatti stretti” rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale. (unità di crisi)
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La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle Autorità Portuali ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.