Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 122 del 05/06/2020.
- La presente ordinanza detta previsioni relative alla ripresa dello svolgimento di attività turistiche, culturali, formative, ludiche e attinenti all’organizzazione di eventi di vario tipo e contiene anche previsioni che revocano una serie di specifiche limitazioni alla libertà di circolazione. All’ordinanza sono allegati 6 protocolli di sicurezza relativi ad altrettante tipologie di attività.
Parole di interesse: ristorazione; limiti orari; turismo; giochi; cultura; formazione; unità di crisi; eventi pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35,;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “(omissis)2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali”; (omissis) 6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020, avente efficacia fino al 14 giugno 2020, e, in particolare, l’art.1, lett. c), l), m), v);
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-52 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati e sono stati disposti controlli sulla mobilità in entrata nella regione e nelle relative isole;
RILEVATO
- che, in data 4 giugno 2020, l’Unità di crisi regionale ha rilevato l’assenza di nuovi casi di contagio, a conferma della curva epidemica via via decrescente e, sulla base della descritta situazione epidemiologica, ha ritenuto possibile la riapertura delle piscine condominiali, estendendo alle stesse, per quanto compatibile, il protocollo relativo alla riapertura delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico via vigente ed ha trasmesso i protocolli per la ripresa in sicurezza delle seguenti, ulteriori attività, esprimendo avviso favorevole alla relativa riapertura anche anticipatamente rispetto ai termini inizialmente prefigurati, sulla scorta delle previsioni del DPCM 17 maggio 2020, purché nel rispetto dei predetti protocolli:
- guide turistiche e rifugi montani;
- aree gioco e ludoteche per bambini;
- servizi per l’infanzia (compresi campi estivi 0-3 anni);
- matrimoni e cerimonie;
- meeting e congressi;
- cinema all’aperto e spettacoli all’aperto;
- che l’Unità di Crisi, per quanto sopra esposto in merito alla situazione epidemiologica, ha altresì espresso parere favorevole in ordine ad una diversa organizzazione dei controlli agli imbarchi alle isole, al fine di conciliare le misure di prevenzione con le esigenze di maggiore speditezza connesse all’aumento delle presenze e della relativa mobilità tenuto conto della situazione delle strutture sanitarie presenti presso le isole del Golfo di Napoli che allo stato non presentano criticità o elementi di preoccupazione in ordine alla eventuale necessità di presa in carico di potenziali casi positivi;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 (Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (contact tracing) ed App Immuni), contenente, tra l’altro, prescrizioni in tema di individuazione e gestione del cd. “casi di contatto stretto” con soggetti positivi al virus, nonché la circolare DGPROGS 7865- 25 marzo 2020, ivi richiamata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
ORDINANZA
- Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.
1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:
- guide turistiche e rifugi montani, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub A al presente provvedimento; (turismo)
- aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori), nella stretta osservanza dei Protocolli rispettivamente allegati sub B e C al presente provvedimento; (giochi)
- cinema all’aperto, drive in e spettacoli all’aperto, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub D al presente provvedimento; (cultura)
- attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari (cultura; formazione)
È altresì consentita l’attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico, allegato sub 2 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, per quanto compatibile.
1.2. Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto già disposto al punto 1., lett.a), b), e c) dell’ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020, l’orario di chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 p.m.. (limiti orari)
È fatta salva la possibilità di musica- anche dal vivo- negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all’aperto o al chiuso. (ristorazione)
1.3 A decorrere dall’8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:
- feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub E al presente provvedimento; (eventi)
- organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F al presente provvedimento. (eventi)
1.4. A decorrere dalla data del presente provvedimento, sono revocate le seguenti misure, disposte con l’Ordinanza n.54 del 2 giugno 2020 in merito agli imbarchi per le isole del golfo: (trasporto)
- con riferimento agli Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti (punto 3. 1.), l’obbligo di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli e l’ obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza;
- con riferimento agli Spostamenti infraregionali (punto 3.2.), l’obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento e l’obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli.
Resta confermato l’obbligo di sottoporsi ai controlli predisposti ai sensi della predetta Ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020.
- È dato mandato all’Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno 2020, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere. (unità di crisi)
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, all’Autorità Portuale ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA