Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 126 del 12/06/2020.
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La presente ordinanza detta previsioni relative alla ripresa dello svolgimento oppure attinenti comunque alla disciplina di attività di intrattenimento, culturali, formative, ludiche e di organizzazione di eventi di vario tipo, di trasporto, sanitarie e di assistenza sociale. Contiene anche previsioni in materia di sorveglianza epidemiologica e di mantenimento di diverse misure di cautela. revocano una serie di specifiche limitazioni alla libertà di circolazione. All’ordinanza sono allegati 4 protocolli di sicurezza relativi ad altrettante tipologie di attività.
Parole di interesse: ristorazione; formazione; giochi; cultura; unità di crisi; eventi; alberghi; misure di cautela; spettacolo; attività lavorative; giochi; sanità; assistenza; trasporto; mascherine; balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia, salvo specifiche diverse previsioni, dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.1 (Misure urgenti del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), lett. c), l), m), z), aa), bb) e l’art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale), commi 2, 3 e 4;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 4 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 1-7 giugno 2020 (aggiornati al 9 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso e in discesa e un tasso della positività ai tamponi ridottosi sensibilmente;
VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato, tra l’altro – in particolare, con le Ordinanze n.54 e n.55 - all’Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. “contatti stretti” rilevati sul territorio regionale, relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale, nonché misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile a consentire la riapertura a partire dal 15 giugno 2020;
RILEVATO
- che negli ultimi 7 giorni si è registrata una media giornaliera di circa 2 casi di positività al COVID-19, a conferma della curva epidemica via via decrescente;
- che l’Unità di Crisi regionale in data odierna ha espresso parere favorevole alla riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rispetto delle misure di sicurezza elaborate sulla base del protocollo condiviso in seno alla Conferenza delle Regioni e allegato sub 10 al DPCM 11 giugno 2020 e si è espressa favorevolmente altresì sulla riapertura delle discoteche, tuttavia limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove autorizzate, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso che all’aperto;
- che la stessa Unità di Crisi ha trasmesso in data odierna tre ulteriori documenti, relativi rispettivamente:
a) all’aggiornamento delle misure, già approvate in allegato all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, per lo svolgimento degli spettacoli sia all’aperto che al chiuso, sulla base delle nuove previsioni di cui all’art.1, lett. m) del DPCM 11 giugno 2020;
b) alla fruizione in sicurezza delle spiagge libere, a parziale aggiornamento del protocollo recante misure di sicurezza approvato in allegato all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 ;
c) alla gestione di eventuali casi di contatti stretti, sospetti di positività, ovvero di positività accertata, relativamente a soggetti non aventi residenza o domicilio nel territorio regionale, ai sensi dell’Ordinanza n.54 (punto 5);
- che l’Unità di Crisi, sentita sul punto, ha ravvisato l’opportunità di rimodulare le attività di controllo previste dall’ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, e s.m.i. con efficacia fino al 15 giugno 2020, nonché di confermare i protocolli già approvati relativamente alle attività economiche e sociali - ivi comprese le aree gioco per bambini, le ludoteche e i campi estivi - all’aperto e al chiuso, consentite anche ai sensi del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020;
CONSIDERATO
- che il positivo andamento della curva epidemiologica è verosimilmente ascrivibile, oltre che alla stretta osservanza delle regole di distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e di sicurezza che accompagnano la riapertura delle attività sospese nel corso della cd. fase 1 dell’emergenza, anche al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fra cui in particolare le cd. mascherine;
RITENUTO
- di dover provvedere in conformità all’avviso espresso dall’Unità di Crisi regionale, nei termini sopra riportati;
- di dover confermare l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, anche all’aperto, fino al 21 giugno 2020, raccomandandone, comunque, anche in seguito l’utilizzo specialmente nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- di dover estendere le previsioni dell’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, nella parte concernente la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, a tutti gli enti all’uopo autorizzati, purchè nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
- di dover dare mandato alle singole strutture sanitarie di disciplinare ed organizzare, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, lett. aa) e bb), i limiti e le modalità di accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, nonché nelle strutture riabilitative e residenziali, nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
ORDINANZA
- Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.
1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 luglio 2020:
- è consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso sia all’aperto; (ristorazione)
- è consentita la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati, purché nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’Ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data; (formazione)
- le misure di sicurezza relative alle strutture ricettive, approvate in allegato all’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla presente Ordinanza, concernenti la gestione di eventuali casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio nello stesso. (alberghi; misure di cautela)
1.2. A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020:
- è consentita la riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purché nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente Ordinanza; (giochi)
- è consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla presente ordinanza, approvate ad aggiornamento ed integrazione delle misure di cui al documento allegato sub D) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data; (spettacolo; eventi)
- la fruizione delle spiagge libere è consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla presente Ordinanza, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell’allegato sub 1 all’Ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. (misure di cautela; balneazione)
1.3. Fino al 21 giugno 2020 è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e per i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata. (mascherine)
1.4. A decorrere dal 1° luglio 2020 è consentito lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza allegate sub F) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari data. (eventi; cultura)
1.5. È demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare ed organizzare, dandone diffusa comunicazione all’utenza, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, lett. aa) e bb) del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti. (sanità; assistenza)
1.6. A decorrere dalla data del 16 giugno 2020, è dato mandato alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l’Unità di crisi, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19. Resta confermato per i viaggiatori l’obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall’Autorità sanitaria competente presso le stazioni e i moli di imbarco. (sanità; unità di crisi; trasporto)
1.7. Fermo quanto previsto dal presente provvedimento, restano confermate le ordinanze regionali nn. 48-55 con le quali è stata già disposta la ripresa delle attività economiche e sociali - ivi comprese le aree gioco per bambini, le ludoteche e i campi estivi - all’aperto e al chiuso, che restano consentite purché svolte in conformità con i protocolli allegati alle medesime e s.m.i. (attività lavorative; giochi)
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, all’ Autorità Portuale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.