Titolo completo "Atto di richiamo all’osservanza delle disposizioni vigenti – Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanze regionali ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Richiamo all’osservanza delle disposizioni vigenti in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e raccomandazioni in materia di ripresa delle attività lavorative in presenza"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 129 del 20/06/2020.
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Il presente atto, pubblicato tra le ordinanze, sebbene senza numero, è finalizzato a richiamare i cittadini al rispetto delle vigenti disposizioni e raccomandazioni, statali e regionali, riguardanti l’uso dei dispositivi di protezione individuale in ambienti aperti e chiusi, richiamando le sanzioni previste in caso di violazion
Parole di interesse: limitazione libertà di riunione; mascherine; trasporto; spazi pubblici; lavoro agile; uffici pubblici; imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (OMISSIS). 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (OMISSIS); 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del Codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.3, comma 2, a norma del quale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
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L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”;
VISTE le Ordinanze regionali n.48-56 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la graduale ripresa delle attività sociali, commerciali, economiche e di servizio pubblico, purché nel rispetto delle misure di sicurezza elaborate dall’Unità di crisi regionale in coerenza con le linee guida nazionali e approvate con le Ordinanze medesime;
VISTA, in particolare, la previsione di cui al punto 1.3 dell’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, a mente della quale “ Fino al 21 giugno 2020 è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e per i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, all’aperto l’utilizzo resta raccomandato, ancorché non obbligatorio. È fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi e spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”;
VISTI altresì
- l’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), a norma del cui disposto “ 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza (OMISSIS)”;
- l’art.263 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,a mente del quale: “1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”;
- l’art. 1, comma 1, lett.ll) del DPCM 11 giugno, a mente del quale “ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”;
RILEVATO che, nell’attuale fase dell’emergenza, contrassegnata da un positivo andamento della curva epidemiologica nella regione, come registrato quotidianamente e risultante dai report dell’Unità di crisi regionale – verosimilmente ascrivibile anche al rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza prescritte al fine dell’apertura e dell’esercizio delle attività già sospese nel corso della fase 1 dell’emergenza, nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, delle cd. mascherine- i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 87 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in tema di cd. smart working dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati vanno adeguati alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
RAVVISATO che, nel descritto contesto, al fine del rilancio delle attività sul territorio e del ripristino delle più efficaci modalità di espletamento delle funzioni delle amministrazioni pubbliche e delle attività private, in condizioni di sicurezza appare opportuno:
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richiamare alla puntuale e corretta osservanza:
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delle vigenti disposizioni statali in tema di divieto di assembramenti, obbligo di rispetto del distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine);
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dei protocolli di sicurezza obbligatori, approvati con le ordinanze sopra richiamate, che impongono l’utilizzo della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento, nonché all’aperto, in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
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della richiamata Ordinanza regionale n.56 del 12 giugno 2020, che impone l’obbligo di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all’aperto e di indossarla nei luoghi e spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
b. raccomandare a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguare le misure organizzative adottate in tema di cd. smart working, al mutato contesto, fattuale e normativo, onde consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti, beninteso nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con riferimento ai diversi comparti, a tutela dei lavoratori e dell’utenza;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981
VISTO l’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020,
RICHIAMA ALLE STRETTA OSSERVANZA
delle disposizioni statali e regionali vigenti, sopra riportate, relative all’obbligo, fino al 14 luglio 2020:
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di rispetto del divieto di assembramenti; (limitazione libertà di riunione)
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di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento; (mascherine; trasporto; spazi pubblici)
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di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all’aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata; (mascherine)
RACCOMANDA
a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguare le misure organizzative adottate in tema di cd. smart working nelle pregresse fasi dell’emergenza all’attuale contesto, fattuale e normativo, sopra richiamato, onde consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti, in coerenza con le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e con quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla ripresa delle attività produttive e commerciali, beninteso nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti con riferimento ai diversi comparti, a tutela dei lavoratori e dell’utenza; (lavoro agile; uffici pubblici; imprese)
RILEVA
che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui al richiamato decreto- legge n.33/2020, nonché delle norme del DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle Ordinanze regionali vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il presente provvedimento è trasmesso all’Unità di Crisi regionale, è notificato alle Prefetture e ai Comuni ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.