O.P.G.R. Campania 4 luglio 2020, n. 60 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in  tema di screening presso le Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera- Aggiornamento delle linee guida per il trasporto marittimo- Raccomandazioni e richiami all’osservanza dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale- Proroga dell’obbligo nel territorio del Comune di Mondragone"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 137 del 05/07/2020.

  • La presente ordinanza è finalizzata a dettare linee guida in materia di attività agricole e di trasporto e prescrive il rispetto di misure di sicurezza, con particolare riguardo per l’utilizzo di mascherine, con riguardo alla città di Mondragone. All’ordinanza si correlano due allegati contenenti linee guida per i settori dell’agricoltura e del trasporto.

Parole di interesse: agricoltura; trasporto; mascherine; misure di cautela.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.  In relazione  all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile  2020  e  sue  eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale,  le  violazioni  delle  disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del  presente decreto, sono  punite  con  la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura ridotta si applica l'articolo 4, comma  3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate  dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   All'atto dell'accertamento  delle violazioni di   cui   al  secondo periodo del comma 1, ove  necessario  per  impedire  la  prosecuzione  o  la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'  scomputato  dalla  corrispondente  sanzione  accessoria definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso   di reiterata   violazione della  medesima  disposizione  la  sanzione  amministrativa  e' raddoppiata e  quella accessoria e'  applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del  codice  penale  o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie e l’art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale “1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,  lacuale,  ferroviario   o terrestre, e' tenuto..(omissis)  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono  sottoposte  alla  sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissi)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissi)  5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano  in  Italia, tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia  al  Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono  sottoposte  alla  sorveglianza  sanitaria e  all'isolamento fiduciario per  un periodo di quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In  caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il  tramite  dei  numeri  telefonici  appositamente  dedicati.  (omissis)  9.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis)”, nonché l’art. 10 (Esecuzione e monitoraggio delle misure);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le  Regioni  monitorano  con  cadenza  giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono  comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato  10  e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020,  il  Presidente  della  Regione  propone  tempestivamente  al  Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie  e  urgenti  per  le  attivita'  produttive  delle  aree  del  territorio  regionale  specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020,  ove  si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 6 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio moderato per aumento complessivo dei casi, con una alta capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;

VISTA l’Ordinanza n. 58 del 30 giugno 2020, con la quale è stato disposto, tra l’altro, che “Con efficacia immediata e fino al 7 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono prorogate tutte le misure già disposte con l’ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, e precisamente:

  1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. “Palazzi Cirio” (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell’omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette
  2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL
  3. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall’area di cui al precedente punto 1. da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività
  4. Il Comune di Mondragone (CE), d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.
  5. Nell’area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità
  6. La ASL competente - d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di
  7. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd.mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento
  • Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”;

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 nonché 59 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato all’Unità di crisi regionale di aggiornare le vigenti Linee guida relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l’attuale situazione epidemiologica;

VISTA l’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento al territorio regionale è stato disposto, tra l’altro, che “1.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e peri i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”;

PRESO ATTO

- che la competente ASL di Caserta, con nota del 3 luglio 2020, in relazione al focolaio Mondragone, ha confermato i dati precedentemente rappresentati, ulteriormente aggiornandoli nei seguenti termini: “Ad oggi i casi positivi riscontrati nel <<focolaio Mondragone>> sono di numero 89. Questi sono comprensivi dei primi 43 casi positivi della fase 1 del focolaio limitati al complesso Cirio, posto in lockdown. I nuovi 46 casi positivi sono riconducibili alla successiva attività di screening, in cui sono stati effettuati circa 4.000 tamponi, e di questi solo 1 è risultato positivo (cittadino italiano residente a Mondragone). L’analisi dei contatti di questo caso ha spostato l’indagine epidemiologica verso aziende del settore agro-alimentare di Falciano del Massico. Proprio  in queste aziende sono stati ritrovati i successivi casi positivi, portando così il numero totale a 89 casi. Gran parte di questi casi (34) sono lavoratori della ditta Bianchino. Inoltre, appare utile evidenziare che nella quasi totalità dei casi positivi, trattasi di soggetti stranieri, extracomunitari e bulgari, che operano in aziende dell’area in qualità di lavoratori stagionali (braccianti). Occorre infine prestare attenzione alla segnalazione di qualche allevatore della filiera bufalina rispetto al rientro di lavoratori stagionali provenienti da Paesi ad alto rischio di contagio: India, Bangladesh; per cui si rende opportuno adottare misure di prevenzione adatte a contenere il presunto rischio”;

- che l’Unità di Crisi regionale ha, altresì, trasmesso in data odierna il documento di Aggiornamento delle linee guida per il settore del trasporto pubblico regionale/locale, elaborata in attuazione del mandato ricevuto con l’Ordinanza n.59 sopra citata ed ha espresso parere favorevole alla relativa applicazione con efficacia immediata per quanto concerne il trasporto marittimo e con decorrenza dal 9 luglio con riferimento agli ulteriori sistemi di trasporto;

CONSIDERATO

- che risulta necessario, al fine di preservare la situazione di rischio epidemiologico basso nell’ambito  del territorio regionale, provvedere conformemente a quanto rappresentato dall’Unità di crisi regionale, onde individuare e monitorare i casi di positività al virus anche tra i lavoratori stagionali delle aziende presenti sul territorio regionale, approvando il protocollo recante ulteriori misure di prevenzione e contenimento del rischio, da attuare in concomitanza alle misure già disposte con la precedente ordinanza n. 58 del 30.6.2020;

- che occorre altresì disporre la applicazione delle nuove linee guida concernenti le misure di sicurezza sui mezzi di trasporto, con decorrenza immediata per quanto riferito al trasporto marittimo, fermo l’obbligo di indossare la mascherina in capo a tutti i soggetti a bordo e di puntuale osservanza di tutte le norme e misure di sicurezza vigenti e dal 9 luglio p.v. con riferimento agli altri sistemi di trasporto, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni;

- che, al fine di preservare la attuale situazione epidemiologica dal rischio di aggravamenti, si rende necessario raccomandare a tutti i titolari delle attività delle quali è stata consentita la riapertura con recenti Ordinanze sopra citate (ad es., attività di ballo, sport di contatto ) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, confermare fino al 14 luglio p.v. l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone, recentemente interessata da diversi casi di contagio e ribadire l’obbligo di portare con se’ la mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio regionale e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al 20 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, a tutte le aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera è fatto obbligo di osservanza delle Linee guida allegate sub 1 alla presente (agricoltura)
  2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni -e pertanto salvo ulteriori provvedimenti- dette linee guida saranno applicate, in sostituzione di quelle attualmente vigenti, a far data dal 9 luglio 2020. (trasporto)
  3. E’ raccomandato a tutti i titolari delle attività, economiche e sociali, delle quali è stata consentita la riapertura con le Ordinanze nn.48-55 e n.59 del 2020, (tra le quali attività di ballo, spettacoli, sport di contatto) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, allegate alle citate ordinanze o da esse richiamate. (misure di cautela)
  4. Con efficacia fino al 14 luglio 2020, resta confermato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone (CE). Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di portare con se’ la mascherina, anche all’aperto, e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un (mascherine)
  5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati allo stesso provvedimento ovvero dallo stesso richiamate sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633