Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree dei terminal del trasporto pubblico nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto- Richiamo alle disposizioni vigenti in tema di controlli e misure di prevenzione per ingressi nel territorio nazionale e regionale da altri Stati.- Disposizioni per l’utilizzo in sicurezza e i controlli degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione.- Conferma delle attuali limitazioni in ordine al carico dei passeggeri sui mezzi di trasporto su gomma e ferro"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 140del 08/07/2020.
- La presente ordinanza è finalizzata a prescrivere l’uso di dispositivi di protezione individuale sui mezzi di trasporto e a prevedere misure procedimenti finalizzati alla sorveglianza epidemiologica (tampone e test sierologici) in rapporto a persone provenienti da Paesi extra Schengen e da altri Stati, in conformità con le pertinenti previsioni statali.
Parole di interesse: trasporto; dispositivi di protezione; mascherine.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, 14 2020, , , .3, ma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie, l’art .4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a 1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto..(omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per ca d a; (), nonché lart.6 (Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero), a mente del quale 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. (omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 7/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio moderato per aumento complessivo dei casi, con una alta capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;
VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 nonché 59 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato all’Unità di crisi regionale di aggiornare le vigenti Linee guida relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l’attuale situazione epidemiologica;
VISTA l’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento all’intero territorio regionale, è stato disposto, tra l’altro, che “1.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e peri i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”;
VISTA l’Ordinanza n. 60 del 2020, con la quale è stato disposto, tra l’altro, che “(omissis). 2.Con decorrenza dalla data della presente ordinanza agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni -e pertanto salvo ulteriori provvedimenti- dette linee guida saranno applicate, in sostituzione di quelle attualmente vigenti, a far data dal 9 luglio 2020. 3. E’ raccomandato a tutti i titolari delle attività, economiche e sociali, delle quali è stata consentita la riapertura con le Ordinanze nn.48-55 e n.59 del 2020, (tra le quali attività di ballo, spettacoli, sport di contatto) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, allegate alle citate ordinanze o da esse richiamate. 4. Con efficacia fino al 14 luglio 2020, resta confermato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone (CE). Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di portare con se’ la mascherina, anche all’aperto, e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro”;
CONSIDERATO
- che da alcuni giorni sono stati rilevati, sia a livello nazionale che a livello regionale, diversi casi di positività al virus Covid-19, perlopiù collegati a rientri in Italia di soggetti, di nazionalità italiana o straniera, provenienti da Paesi extra Schengen, ove non sono adottati protocolli di sicurezza che consentono la verifica della assenza di positività dopo il periodo di quarantena da parte dei soggetti positivi;
- che nella giornata del 7 luglio 2020 sono stati rilevati ulteriori 3 casi di contagio al virus;
- che l’Unità di crisi regionale, nel descritto contesto di oscillazione tra alcune unità e alcune decine di casi positivi accertati nei giorni scorsi, ha condiviso l’esigenza di assicurare un più puntuale e corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine), quale indefettibile presidio di sicurezza, anche nelle aree dei terminal (compresi binari, banchine e moli di imbarco), nonché la necessità che i passeggeri dei mezzi di trasporto indossino la mascherina sin dall’ingresso a bordo e per tutta la durata del viaggio e non la rimuovano prima della discesa dal mezzo di trasporto nonché che vengano adottate misure idonee ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo;
- che, con riferimento alla tematica concernente le Linee Guida per il trasporto pubblico, con nota del 2 luglio 2020 prot. 27044, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rilevare che “alcune regioni hanno autonomamente, nell’ambito della propria competenza sanitaria e specifica responsabilità adottato ordinanze del Presidente della regione, in relazione al contesto territoriale di riferimento, con le quali hanno previsto misure che consentono di derogare nei mezzi di trasporto regionali alle regole del distanziamento interpersonale di un metro”, ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile parere “se, allo stato della situazione epidemiologica nel paese e di altri elementi conosciuti dalla comunità scientifica, in merito alle modalità di diffusione e contagio del virus Covid-19, la richiesta avanzata dalle citate Regioni di superare la prescrizione del distanziamento interpersonale di 1 metro nei mezzi di trasporto, utilizzando la mascherina chirurgica, l’aerazione e le porte dedicate per la salita e la discesa, possa essere accolta, senza che ciò metta in pericolo la salute dei viaggiatori” e il relativo parere è atteso per la giornata del 9 luglio 2020;
- che l’Unità di crisi regionale ha altresì condiviso la necessità che, nell’ambito dei porti di rilevanza regionale, venga demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, quali Autorità sanitaria locale, l’adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dell’emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d’acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da consentire adeguato distanziamento e i controlli, anche durante operazioni di eventuale sbarco;
RAVVISATO
che, al fine di contenere il rischio di ulteriori contagi, occorre disporre nei sensi sopra indicati, prevedendo altresì idonei controlli epidemiologici sui cittadini – italiani e stranieri- che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen nonché dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 del DPCM 11 giugno 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 luglio 2020, su tutto il territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:
1.1 E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di (trasporto; dispositivi di protezione; mascherine)
1.2 E’ fatto obbligo agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. (trasporto; mascherine)
1.3 Con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme, fino a successiva disposizione, le attuali limitazioni – di cui al protocollo allegato all’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 – anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi (trasporto)
1.4 Nell’ambito dei porti di rilevanza regionale, è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l’adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d’acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l’ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi
1.5 Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati diversi da quelli previsti dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art. 6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno (sorveglianza epidemiologica) - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati allo stesso provvedimento ovvero dallo stesso richiamate sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’Autorità Portuale, all’ANCI Campania, agli esercenti il TPL, per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA