Con riferimento all’Ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree dei terminal del trasporto pubblico nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto- Richiamo alle disposizioni vigenti in tema di controlli e misure di prevenzione per ingressi nel territorio nazionale e regionale da altri Stati.- Disposizioni per l’utilizzo in sicurezza e i controlli degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione.- Conferma delle attuali limitazioni in ordine al carico dei passeggeri sui mezzi di trasporto su gomma e ferro.), pubblicata sul BURC n. 140 di pari data, si fornisce il seguente chiarimento:
- la disposizione di cui al punto 1.2., secondo la quale “E’ fatto obbligo agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina (omissis)”, andrà applicata, per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi.
Resta inteso che, salve le ulteriori sanzioni previste per l’eventuale inosservanza dell’obbligo di indossare la mascherina, eventuali utenti sprovvisti dell’indicato dispositivo di protezione individuale dovranno essere invitati a scendere e, in caso di rifiuto, andrà richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
d’ordine del Presidente
il Vice Capo di Gabinetto
avv. Almerina Bove