Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell 'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in merito all'esercizio dei servizi e delle attività economiche e sociali. Conferma"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 145 del 15/07/2020.
- La presente ordinanza è finalizzata a prescrivere l’uso di dispositivi di protezione individuale sui mezzi di trasporto e allo svolgimento in condizioni di sicurezza, in conformità con le pertinenti previsioni statali, di una pluralità di attività, al chiuso e all’aperto.
Parole di interesse: istruzione; alberghi; giochi; spettacolo; balneazione; eventi; sanità; ristorazione; limiti orari; misure di cautela; sport; agricoltura; trasporto; dispositivi di protezione; mascherine.
VISTO l 'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA ;
PRESO ATTO della del ibera del Consigl io dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissi bi l i;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito i n Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO Il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l 'art. I del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale " (omissis) 8. E ' vietato l 'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situfizione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 ";
VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale , le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagam ento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ";
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, l'art.3, comma 2, che fa obbl igo di adozione di protezione del le vie respiratorie, l 'art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale "l. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto...(omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID:19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis)", nonché l 'art.6 ( Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero), a mente del quale " 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell'Unione Europea;
- Stati parte dell'accordo di Schengen;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
(omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche chefanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia";
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO i l DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l 'art.2, comma 11, a mente del quale
"Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale . I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo iprincipi per il . monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 1O e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 1O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all 'art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Region e/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 261412020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile . Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalment e. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)";
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTE le Ordinanze regionali nn.48-55 , con le quali è stata disposta la riapertura di diverse attività e servizi, pu rchè nel l 'osservanza delle m isure di sicurezza elaborate dall 'Unità di Crisi regionale e condivise nella Conferenza delle Regioni ;
VISTA l 'Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la qÙale, con riferimento all'intero territorio regionale, è stata disposta, tra l 'altro, la riattivazione , purchè nel rispetto dei protocolli approvati su istruttoria dell'Unità d i crisi regionale, di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all'uopo autorizzati , delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all'aperto e al chiuso, della fruizione delle spiagge l ibere, e sono state aggiornate ed integrate le m isure di sicurezza relative alle strutture ricettive, approvate in allegato all'Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
VISTA l 'Ordinanza n. 59 dell ' 1 lugl io 2020, con la quale è stata disposta, tra l 'altro, con efficacia fino al 15 luglio 2020 salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell 'evoluzione della situazione epidemiologica, la proroga del divieto di vend ita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qua lsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con d istributori automatici, del divieto, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di consumo di bevande alcol iche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico , ivi comprese le vi l le e i parchi comunali;
VISTA l 'Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020, con la quale è stato disposto, tra l 'altro, fino al 20 lugl io 2020, l 'obbligo, per le aziende agricole, della filiera agroal imentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale , che prevedono l 'utilizzo d i lavoratori stagional i di nazionalita' straniera di osservanza delle Linee guida allegate sub I alla Ordinanza medesima nonché, per agli esercenti il trasporto marittimo , d i l inea e non di linea, di osservanza delle misure d i sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti, rinviando a successivo provvedimento l 'applicazione delle nuove l inee guida anche ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l 'andamento della situazione epidemiologica ;
VISTA l 'Ord inanza n. 61 de11'8 luglio 2020, con la quale è stato stabi lito, tra l 'altro, fino al 14 luglio 2020:
è stato stabilito l 'obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individ uale (cd. mascherina) in tutte le aree termi nal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all 'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l 'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio d i contagi;
è stato stabilito l'obbl igo per gli esercenti l 'attività d i trasporto, di linea e non di l inea, di vietare l 'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi , fino al completo deflusso dei passeggeri al l 'arrivo, precisando che con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme, fino a successiva disposizione, le attual i limitazioni - di cui al protocollo allegato all 'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 - anche in ord ine al carico d i passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazion i e determinazioni degli organi statali ;
è stata demandata ai Sindaci dei Comun i interessati , nella qual ità di Autorità Sanitaria locale, l 'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato d i emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni deman iali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l 'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;
con riferimento alle disposizioni di cu i al l 'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell' 11 giugno 2020, in tema d i ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati d iversi da quelli previsti dall'art.6 , comma I DPCM 1 1 giugno, al fine di individuare tempestivamente eventuali casi d i positività al virus Covid-19 , è stato dato mandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tampon i e/o test sierologici) su tutti i cittad ini ital iani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall 'art.6, comma 1 DPCM I I giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull'osservanza delle disposizion i di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020 ;
VISTO il chiarimento n. 28 del 9 luglio 2020 all'Ordinanza n. 61 dell'8 luglio 2020 in tema di trasporto pubblico su gomma e ferro;
PRESO ATTO
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cu i al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I I giugno 2020 e confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ord inanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 l ugl io 2020 ;
che con il succitato provvedimento è stata disposta, altresì, la sostituzione degli al legati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 1 giugno 2020, con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;
RILEVATO
che l 'Unità di Crisi regionale ha segnalato che il quadro epidemiologico attuale non presenta significativi profili di scostamento rispetto a quello sussistente al momento di adozione delle citate ordinanze nn.56/2020, 59/2020, 60/2020 e 61/2020, e che non sono stati rilevati, durante la vigenza delle citate ordinanze, cluster riconduci bili alle attività di cui si è disposta l'apertura ed ha pertanto ha espresso parere favorevole alla conferma delle disposizioni regionali di cu i alle Ord inanze medesime, precisando che lo scenario è costantemente monitorato e che, laddove dovessero esservi modifiche di tipo epidemiologico, anche in termini di fascia di età degli interessati,. Saranno rival utate le mod ifiche da apportare;
VISTO il Report d i Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 91Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 6 luglio - 12 luglio 2020 (aggiornati al 12 luglio 2020, hll:OO) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore d i Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 apri le 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una val utazione della situazione epidemiologica con rischio d i contagio basso per rid uzione complessiva dei casi, con una alta capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l 'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";
VISTO l'art.SO d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 , a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali" ;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all 'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge n.689/ 1981 ai sensi d i quanto disposto dall 'art. I , comma I 6 del decreto-legge n.33 del 2020 ;
RITENUTO
che, in considerazione della situazione epidemiologica rilevata nel territorio regionale, occorre disporre la conferma delle misure previste con le ord inanze n .56 del 12 giugno 2020, n .59 del 1 lugl io 2020 e n .60 del 4 luglio 2020 n.6 I dell '8 lugl io 2020 e delle altre disposizioni regionali adottate ai sensi dell 'art. I , com ma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020 ;
che le situazioni di fatto e d i d iritto fin qu i esposte e motivate integrano le condizioni di eccezional ità ed urgente necessità d i adozione d i m isure precauzionali a tutela della san ità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania sono confermate le misure disposte con le Ordinanze 56 del I 2 giugno 2020, n. 59 del I luglio 2020, n. 61 dell'8 luglio 2020, pu bbl icate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n .60 del 4 lugl io 2020, pu bblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e, per l'effetto:
1.1. E' consentita l'attività di corsi di lingue, d i laboratori e d i altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all 'uopo autorizzati, purchè nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all'Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pu bbl icata sul BURC in pari data. (istruzione)
1.2. Le misure di sicurezza relative all 'esercizio delle strutture ricettive, approvate in allegato all 'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicato sul BURC in pari data. (alberghi)
1.3. E' consentita l 'attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rigoroso rispetto delle m isure d i sicurezza allegate sub 2 al1a Ord inanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data. (giochi)
1.4 E' consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacol i dal vivo, all 'aperto e al chiuso, nel rispetto delle m isure allegate sub 3 alla Ord inanza 56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, ad aggiornamento ed integrazione delle m isure di cui al documento allegato sub D) all'Ord inanza n .55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data. (spettacolo)
1.5 La fruizione delle spiagge libere resta consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla Ord inanza n .56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, recante parziale aggiornamento del le misure di sicurezza approvate nell'al legato sub 1 all 'Ordinanza n .50 del 22 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. (balneazione)
1.6 E' consentito lo svolgimento di attività congressuali , purchè nel rispetto delle misure di sicurezza allegate sub F) all 'Ordinanza 55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari data. (eventi)
1.7 Resta demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di discipl inare ed organizzare, dandone diffusa comunicazione all'utenza, l'accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti , in coerenza con quanto disposto dal l 'art. 1, aa) e bb) del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto dell'assoluto divieto di assembramenti. (sanità)
1.8 Resta confermato i l divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori (ristorazione; limiti orari)
1.9. Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo d i bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nel le aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali. (limiti orari)
1.10. Restano consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa (non in movimento), purchè nella stretta osservanza delle misure precauzional i riportate nell 'Allegato 1-"PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI" alvDPCM 14 luglio 2020, per quanto compati bil i. (spettacolo)
1 .11. E' consentita l 'attività di ballo nelle discoteche e local i consimili , entro i lim iti e nella stretta osservanza delle misure precauzional i di cu i al Protocol lo allegato sub 1 all'Ordinanza n . 59 del 1' 1 luglio 2020, pu bblicata sul BU RC in pari data. (misure di cautela)
1.12. Sono consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali d i cui al Protocollo allegato sub 2 all 'Ordinanza n. 59 dell '1 luglio 2020 pubbl icata sul BURC in pari data. (sport)
1.13. Lo svolgimento di sagre, fiere e altri eventi e man ifestazioni locali assimi labil i, è consentito nella stretta osservanza del le misure precauzional i di cui al Protocollo allegato sub 3 all'Ord inanza n . 59 dell ' I lugl io 2020, pubblicata sul BURC in pari data. (eventi)
1.14. A tutte le aziende agricole, del la filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l 'utilizzo di lavoratori stagionali d i nazionalita' stran iera è fatto obbligo di osservanza delle Linee guida allegate sub 1 ali' Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC m data 5 luglio 2020. (agricoltura)
1.15 Agli esercenti il trasporto marittimo , d i linea e non di linea, è fatto obbligo d i osservanza delle misure d i sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza 59 dell'l luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, restano confermate le misure e le l imitazioni -di cu i al protocollo allegato all 'Ordinanza n.41 del I maggio 2020 - anche in ord ine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazion i e determinazioni degli organi statali. (trasporto)
1.16 E' fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, d i l inea e non di linea, d i indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l 'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di (trasporto; dispositivi di protezione)
1.17 Agli esercenti l 'attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l 'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e d i adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi , fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui Salve le ulteriori sanzioni previste per l'eventuale inosservanza dell'obbligo di indossare la mascherina, eventuali passeggeri sprovvisti dell'indicato dispositivo di protezione individuale dovranno essere invitati a scendere e, in caso d i rifiuto, andrà richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine. (trasporto; mascherine)
1.18 Nell 'ambito dei porti di rilevanza regionale, è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l 'ordinato svolgimento delle operazioni d i sbarco e dei relativi controlli. (trasporto)
1.19 Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del P.C.M. del!' 11 giugno 2020, in terna di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti dagli Stati previsti dall'art. 1, comma 2 del l 'Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunq ue d iversi da quell i previsti dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 ("Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora pr eventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati"), al fine di individ uare tempestivamente eventual i casi d i positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all 'Istituto Zooprofilattico d i effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall 'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall'art. 1, comma 2 dell 'Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull'osservanza delle disposizioni d i cui al citato art.4, comma 3 DPCM 1 1 giugno 202. (sanità; sorveglianza epidemiologica)
- Fatte salve le disposizioni di cui al punto della presente ordinanza, sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020 , n .52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1 .a, n .53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020.
- E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni vigenti in materia per la prevenzione dei rischi d i Si richiamano le sanzioni previste per l'eventuale inosservanza. (misure di cautela)
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizion del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati nello stesso richiamato sono pu nite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con mod ificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1 .000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legg 25 marzo 2020, n.1 9, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nel la misura massima.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.I , comma 16, decreto-legge 33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all 'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., ali'Autorità Portuale, ali'ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobi lità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubbl icazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.