D.G.R. Campania 9 giugno 2020, n. 281 - Emergenza epidemiologica da covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione fino al 30 settembre 2020 di adempimenti tributari e termini di versamento

Titolo completo "Emergenza epidemiologica da covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione fino al 30 settembre 2020 di adempimenti tributari e termini di versamento relativi alla tassa automobilistica e ad altre imposte e tributi regionali, nonché alla sospensione delle attività dell'agente della riscossione e alle ingiunzioni fiscali ("

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 127 del 15/06/2020.

  • La presente delibera detta disposizioni relative alla sospensine di adempimenti tributari e di termini relativi ai pertinenti versamenti.

Parole di interesse: Regione; Campania; 12 maggio 2020; tributi.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

  1. Che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  2. Che il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 ha dettato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  3. Che il DPCM del 23/02/2020 ha dettato disposizioni attuative del richiamato D. L. n. 6 del 2020;
  4. Che il DPCM del 4/3/2020 ha dettato ulteriori disposizioni attuative del D. L. n. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale;
  5. Che il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 ha dettato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  6. Che il DPCM del 08/03/2020 ha dettato disposizioni e misure di prevenzione sull'intero territorio nazionale, legati all'emergenza da COVID-19 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 recanti di misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVI D-19;
  7. Che il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso le prescrizioni del richiamato DPCM del 08/03/2020 a tutto il territorio nazionale;
  8. Che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  9. Che il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto, fra gli altri, all’art. 18, la sospensione di versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020;
  10. Che la Regione Campania ha disposto, con DGR n. 157 del 24/03/2020, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, prorogando detti termini al 30 giugno 2020;
  11. Che la Regione Campania ha disposto, con DGR n. 182 del 15/04/2020, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 ed il 31 maggio 2020, prorogando detti termini al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, relativi all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN).

 CONSIDERATO

  1. Che il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto, fra gli altri, all’art. 126, la proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18 del D.L. 23/2020;
  2. Che gli art. 152 e 154 del citato D.L. n. 34/2020 dispongono, rispettivamente, la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni e la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione;
  3. che il citato art. 154 DL n. 34/2020 tra l’altro ha modificato i termini di sospensione dei versamenti di cui all’art. 68 DL n. 18/2020 relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fissandole al 31 agosto 2020;
  4. Che il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riguardo agli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, anche in termini di crisi di liquidità, impone la necessità di prevedere, tra le altre, misure di politiche tributarie a sostegno di cittadini ed imprese;
  5. che le proroghe dei termini di pagamento non comportano variazioni negative sulle previsioni d’entrata di bilancio anno 2020, in quanto le entrate vengono riscosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella Legge di Bilancio 2020;

 PRESO ATTO

Che con decreto n. 3 del 18 marzo 2020 del Direttore Generale Entrate e Politiche Tributarie è stata disposta la sospensione, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento, controllo e contenzioso relative a Tassa automobilistica, IRESA, TSDD, ARISGAN ed IRBA;

VISTI

- l’art. 17 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario;

- l'art. 1, commi da 169 a 177, della L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e s.m.i. con il quale la Regione, in conformità alle disposizioni dell’art. 8, comma 1 del D. lgs. 6 maggio 2011, n.68, ha istituito l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) come prevista con l’art. 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342;

- la L.R. n. 16 del 07/12/2010, artt. da 6 a 18, con la quale viene disciplinato il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) così come istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n.549;

- il D. Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Art. 17) e s.m.i. che assegna alle Regioni la facoltà di istituire l'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN);

- la L.R. n. 24 dicembre 2003 n. 28 art. 3 con la quale la Regione Campania ha istituito l’IRBA quale tributo proprio regionale sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale, ivi compresi quelli destinati ad uso privato;

 VISTI, altresì

  1. L. n. 549/1995;
  2. lgs. 26 ottobre 1995, n.504;
  3. il Decreto n. 3 del 18 marzo 2020 del Direttore Generale Entrate e Politiche Tributarie;
  4. la D.G.R. n. 157 del 24 marzo 2020;
  5. la DGR n. 182 del 15 aprile 2020;
  6. la normativa e gli atti di urgenza richiamati in premessa, ed in particolare il D.L. 19 maggio 2020 n.

RITENUTO pertanto

  1. di dover sospendere fino al 30 settembre 2020 tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 relativi alla Tassa automobilistica regionale, all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN), già sospesi fino al 31 maggio con D.G.R. n. 157/2020 e n. 182/2020;
  2. di dover disporre che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2020, che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e che la sospensione non impedisce il versamento ordinario volontario alle già fissate scadenze;
  3. di dover disporre che la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale termine;
  4. di dover versare al 31 luglio 2020 per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020 il contributo per l’adesione alla modalità di addebito diretto di cui all’art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 e alla DGR n. 14 del 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi e con l’addebito dell’importo entro il 30 settembre;
  5. di dover disporre, con esclusivo riferimento all' IRESA, la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da GESAC S.p.A. consentendo alla stessa di provvedere a tale adempimento entro il 30 settembre 2020 sen za l'applicazione di sanzioni ed interessi;
  6. di dover disporre la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2020, derivanti dalle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse, ai sensi dell’art.11 L.R. 28 luglio 2017 n.23, da parte degli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie;
  7. di dover disporre la sospensione dei versamenti delle rate dovute per ingiunzioni emesse dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento, con la rata in scadenza il 30 settembre 2020, delle rate pregresse non pagate, in un’unica soluzione o in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi ed altri oneri;
  8. di dover disporre, altresì, la sospensione delle attività relative alle procedure cautelari ed esecutive poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. fino al 30 settembre 2020; tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d’oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

  1. Di sospendere tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 relativi alla Tassa automobilistica regionale, all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN), già sospesi fino al 31 maggio con D.G.R. n. 157/2020 e n. 182/2020; (tributi)
  2. Di disporre che gli adempimenti e i versamenti sospesi – di cui al precedente punto 1 - sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2020, che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e che la sospensione non impedisce il versamento ordinario volontario alle già fissate scadenze; (tributi)
  3. Di disporre che la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale termine; (tributi)
  4. di prorogare al 31 luglio 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all’art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi e con addebito dell’importo entro il 30 settembre; (tributi)
  5. di disporre, con esclusivo riferimento all' IRESA, la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da GESAC S.p.A. consentendo alla stessa di provvedere a tale adempimento entro il 30 settembre 2020 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi; (tributi)
  6. di disporre la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2020, derivanti dalle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse, ai sensi dell’art.11 L.R. 28 luglio 2017 n. 23, dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie; (tributi)
  7. di disporre la sospensione dei versamenti della rate dovute per ingiunzioni emesse dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento, con la rata in scadenza il 30 settembre 2020, delle rate pregresse non pagate, in un’unica soluzione o in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi ed altri oneri; (tributi)
  8. di disporre altresì la sospensione delle attività relative alle procedure cautelari ed esecutive per i medesimi tributi ed entrate al concessionario R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. fino al 30 settembre 2020; tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d’oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse; (tributi)
  9. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli adempimenti consequenziali al presente atto; (tributi)
  10. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania nonché al BURC per la pubblicazione. (tributi)

 

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