Titolo completo " Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata"
Pubblicata nel BUR n. 102 del 3 aprile 2020
- Il presente atto dispone misure specifiche in materia di rifiuti, trasporto e sanità, al fine di gestire le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.
Parole di interesse: rifiuti; trasporto; sanità.
Regione Emilia-Romagna
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 57
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Richiamati i propri Decreti:
-n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
-n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;
-n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
-n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
Ritenuto opportuno prevedere la conferma di quanto disposto con le proprie Ordinanze soprarichiamate in merito alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e con autobus, sulla base delle effettive esigenze finalizzate, in tutti i casi, a garantire i servizi minimi essenziali, con modalità atte a prevenire il contagio degli operatori e degli utenti;
Rilevato che la situazione di emergenza sanitaria in corso ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo;
Considerato che l’articolo 191 del D.lgs. 152/06, dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
Richiamati:
- la circolare dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) con cui sono state fornite una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
- il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19”, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020 (prot. n. 22276) con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l’attuale momento di forte criticità del sistema;
Considerato che l’attuale situazione emergenziale ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali e di molti cantieri con la conseguente possibile difficoltà da parte delle imprese di attenersi alle disposizioni relative al deposito temporaneo di cui all’art 183 del D.lgs. 152/2006, nonché alla disciplina degli stoccaggi contenuta nelle vigenti autorizzazioni;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed, in particolare, di prevedere delle deroghe alle disposizioni relative alla disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti; alla disciplina delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi relativa agli stoccaggi anche con riferimento alle garanzie finanziarie per essi dovute; e alla disciplina relativa alle modalità di assimilazione dei rifiuti;
Rilevato, altresì, che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
Acquisito il parere favorevole di APRAE pervenuto con nota del 3/4/2020 in ordine ai contenuti di valenza ambientale di competenza;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA (rifiuti)
- che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20 marzo 2020 sino ad un massimo del 50% nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
- prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici;
- idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;
La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con il presente decreto devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga nonché il soddisfacimento delle ulteriori prescrizioni sopra riportate. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco;
- che, in deroga al punto 2, lettera b), comma 1 dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sia consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
- che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293);
- che, a fronte delle deroghe concesse con il presente decreto nonché con il proprio precedente Decreto n. 43 del 20 marzo 2020, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie;
- che le disposizioni del presente decreto relativo ai rifiuti trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- che con il presente decreto sono confermate, a decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020: (trasporto)
- le disposizioni relative alla programmazione del servizio ferroviario regionale come previsto nella Ordinanza n. 49 del 25 marzo 2020, secondo il programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisce di massima il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero, e soddisfa le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso, l’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti;
- le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 e n. 49 del 25 marzo 2020 nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus e le modalità di accesso ai mezzi, già previste nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata), occorre ove possibile procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
- le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale dalle competenti Autorità;
- la comunicazione della programmazione dei servizi sarà effettuata a cura del gestore del servizio in base alle rispettive competenze, che darà la massima informazione possibile attraverso i propri canali;
- le disposizioni definite dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 e n. 49 del 23 marzo per il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente;
- che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- a decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020 è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato; (sanità)
- la presente Ordinanza è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente
Stefano Bonaccini