Titolo completo "Ridefinizione di alcuni termini relativi alla deliberazione n. 1360/2019 'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - Anno 2019."
Pubblicata nel BUR n. 132 del 29 aprile 2020
- Il presente atto proroga dei termini, a causa dell’emergenza sanitaria, per presentare documenti ed accedere a dei specifici contributi.
Parole di interesse: proroga termini.
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 306
Ridefinizione di alcuni termini relativi alla deliberazione n. 1360/2019 'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - Anno 2019.'
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla propria deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA.53390/2019) con la quale sono state recepite alcune modifiche ai citati “Orientamenti” tra cui l’innalzamento dell’intensità dell’aiuto concesso per l’acquisto di sistemi di prevenzione pari al 100% del costo sostenuto nonché gli adeguamenti alle modifiche apportate al Reg. (UE) n. 1408/2013 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 316/2019 relativo ai contributi in regime de minimis in ambito agricolo, che ha innalzato a 20.000 euro il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;
Vista la propria deliberazione n. 1360 del 5 agosto 2019, con la quale è stato approvato uno specifico “Avviso pubblico” per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica;
Dato atto che il predetto “Avviso pubblico” prevede tra l’altro al paragrafo 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO che:
- il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2020 pena la revoca dell'aiuto;
- la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, dovrà essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto;
- esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2020 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2020;
- nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto;
Vista la determinazione n. 1670 del 30 gennaio 2020 con la quale, tra l’altro, il Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca ha:
- approvato l’elenco delle domande finanziabili ammesse e di quelle ammesse con riserva in attesa dell’esito dei controlli in corso, ordinate sulla base dei punteggi di priorità e delle precedenze attribuiti, con l’indicazione per ciascuna del relativo aiuto massimo come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
- approvato l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento del fondo disponibile, come indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
Vista altresì la propria deliberazione n. 144 del 10 febbraio 2020 con la quale, a seguito dell’approvazione della deliberazione n. 123/2020 avente per oggetto “Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, è stato integrato di euro 25.000 il capitolo di Bilancio n. U78073 –“Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 l.r. 15 febbraio 1994, n.8)”, e si è provveduto a demandare al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e pesca l’ammissibilità al finanziamento delle 17 aziende non ammesse a finanziamento per esaurimento del fondo disponibile di cui all’allegato 2 della sopracitata determinazione n. 1670/2020;
Richiamata la determinazione n. 2647 del 17 febbraio 2017 con la quale il Servizio competente ha provveduto all’approvazione definitiva della graduatoria dei beneficiari di cui al predetto “Avviso pubblico” a seguito della variazione di bilancio di cui alla deliberazione n. 123/2020, rinviando a successivi atti la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa;
Visto altresì il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;
Considerato che le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, disposte dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, potrebbero aver comportato una situazione di oggettiva difficoltà in capo ai beneficiari tale da poter generare molteplici ritardi nell’ultimo periodo di realizzazione delle attività previste, specie per le consegne dei beni, e nella predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione;
Ritenuto pertanto di modificare le previsioni del citato “Avviso pubblico” di cui alla propria deliberazione n. 1360/2020, con riferimento sia alla data di acquisto dei presidi così come dei termini per l’invio della domanda di liquidazione;
Ritenuto pertanto di disporre con il presente atto:
- che il beneficiario debba completare l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2020, pena la revoca dell'aiuto;
- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio 2020 indipendentemente dalla data di acquisto;
- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2020 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno;
- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione debba essere unica e presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera: (proroga termini)
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di modificare il punto 8 della deliberazione n. 1360 del 5 agosto 2019 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica” prevedendo:
- che il beneficiario debba completare l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2020, pena la revoca dell'aiuto;
- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio 2020 indipendentemente dalla data di acquisto;
- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2020 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2020;
- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione debba essere unica e presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera;
3) di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con la più volte citata propria deliberazione n. 1360/2019;
4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia