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Si proroga la vigenza delle precedenti Ordinanze n. 2/PC e 5/PC fino al 13 aprile.
Parole di interesse: trasporti
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, n. 5), primo periodo, che testualmente dispone: << Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.>>;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la <<possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale>>;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, contenete misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, con la quale si è disposto:
- La proroga dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- Di prendere atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A. con note dd. 16/03/2020 e 18/03/2020;
- Di demandare alle Aziende di Trasporto, la definizione ed attuazione, previa autorizzazione della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 che:
- all’articolo 1, comma 1, dispone che << l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020; >>,
- all’articolo 1, comma 3, dispone che << le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;>>,
- all’articolo 1, comma 4, dispone che << le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.>>;
Ritenuto pertanto di prorogare l’efficacia delle disposizioni dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 13 aprile 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2020;
ORDINA
- L’efficacia delle disposizioni dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, è prorogata fino al 13 aprile 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2020. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA f.to Dott. Massimiliano Fedriga