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Con l’ordinanza si rinnovano le misure di limitazione della libertà di circolazione sul territorio regionale in riferimento agli spostamenti e all’attività sportiva e le già stabilite chiusure festive delle attività commerciali. Inoltre si delineano le condizioni per l’apertura dei mercati all’aperto, subordinata all’iniziativa dei sindaci dei singoli comuni.
Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; sport; attività commerciali; ristorazione; ordinanze sindacali;
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, nonché “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13.“;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 3, comma 1 che prevede che “(…) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio e o in parte di esso, possono introdurre misure ulteriori restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, (…)”;
Visto il DPCM 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il DPCM 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”;
Visto il DPCM 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1 che testualmente dispone al comma 1 che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale” ed al comma 2 che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali, nonché il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 ed in particolare l’art. 3 che stabilisce che le Regioni possano introdurre misure ulteriormente restrittive, nel loro territorio o in parte di esso, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario e per ragioni di sanità;
Rilevato che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio regionale;
Rilevato che già con le Ordinanze contingibili ed urgenti n. 3 del 19 marzo 2020 e n. 4 del 21 marzo 2020, si sono adottate ulteriori misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Considerato che nonostante le misure adottate il numero dei contagi in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia continuano a presentare una dinamica decisamente preoccupante e pertanto è necessario intraprendere ulteriori e più restrittive azioni finalizzate a limitare ulteriormente gli spostamenti della popolazione al fine di poter conseguire un più efficace contenimento del numero dei contagi;
Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 in ragione della specificità della realtà del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia oltre a quelle adottate con il DPCM 1 aprile 2020 qui integralmente recepite, anche considerato, in particolare, che le caratteristiche anagrafiche della popolazione regionale, caratterizzata, come è noto, da una componente anziana particolarmente nutrita, rendono estremamente vulnerabile un’ampia fascia di persone; Richiamato il disposto di cui all’art. 1 del DPCM 9.3.2020, che dispone che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Rilevata la situazione di possibile sofferenza delle strutture sanitarie conseguente ad un eventuale ulteriore incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, anche per effetto della composizione della popolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che impone l’adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l’impedimento di assembramenti e contatti non governati tra persone;
Ritenuto necessario assumere ancora più rigorose iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali già adottate e che rimangono efficaci, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Ritenuto che l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall’ordinamento;
Rilevato, con riguardo alle medie e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e in particolare nella giornata della domenica si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall’esigenza di procacciamento di beni alimentari;
Ritenuta prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di domenica;
Ritenuto che la misura di cui al punto suddetto è del tutto adeguata e proporzionata, posto che le strutture in questione mantengono un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;
Dato atto che le citate disposizioni comportano l’obbligo, per tutti, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
Ritenuto di confermare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
ORDINA
- in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale; (sport)
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità; (limitazione libertà di circolazione)
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; (attività commerciali)
- restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa; (ristorazione)
- è vietato l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:
- la perimetrazione nel caso di mercato all’aperto;
- presenza del varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori; (mercati all’aperto) (ordinanze sindacali)
- è fatto obbligo, all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l’utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca.
Si ribadisce la necessità di osservare strettamente tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, raccomandando l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, ogni qualvolta si esce dalla propria abitazione.
Le presenti disposizioni sono adottate per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale, nonché per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. h) e dell’art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è, quale organo regionale competente ai sensi degli artt. 10 e 11 della citata legge regionale n. 1/1984 anche alla determinazione ed irrogazione delle previste sanzioni, la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Si dà atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: <<COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd>> secondo le seguenti modalità:
-per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti tramite bollettino al numero di c/c postale 85770709.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA