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Ad integrazione della precedente Ordinanza n. 7/PC si stabilisce la chiusura delle attività commerciali nella giornata del 13 aprile (Lunedì di Pasqua) e si individuano misure di distanziamento e protezione da adottarsi sui mezzi di trasporto aperti al pubblico (trasporto pubblico di linea e non).
Parole di interesse: trasporti; attività commerciali;
Vista la propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, qui integralmente richiamata, in particolare per quanto disciplinato al punto 4, che dispone la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
Ritenuto altresì di integrare e precisare le misure adottate con l’ordinanza suddetta, specificando la necessità di osservare strettamente tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per contenere il contagio, in particolare nell’ambito dell’utilizzo dei mezzi pubblici;
Ritenuto che l’apertura di tali attività commerciali il giorno 13 aprile, considerato quanto tradizionalmente associato, anche in Friuli Venezia Giulia, alla festività del lunedì dell’Angelo, potrebbe far registrare concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall’esigenza di ordinario procacciamento di beni alimentari;
Ritenuta sempre prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura delle stesse nella giornata del 13 aprile 2020;
Ritenuto pertanto di integrare la propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020 disponendo la chiusura anche nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
Ritenuto di rendere obbligatorio, ogni qual volta si sale in un mezzo pubblico, l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e comunque di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;
Richiamate le premesse della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020;
ORDINA
- ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; (attività commerciali)
- è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio; (trasporti)
- la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);
- restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.
La presente disposizione è adottata per possibili situazioni di aggravamento del rischio sanitario che si potrebbero verificare nel territorio regionale, nonché per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. h) e dell’art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è, quale organo regionale competente ai sensi degli artt. 10 e 11 della citata legge regionale n. 1/1984 anche alla determinazione ed irrogazione delle previste sanzioni, la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Si dà atto che all’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: <<COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd>> secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA