O.P.G.R. Lazio 30 marzo 2020, n. Z00021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano.”
- Considerazioni: quello di Contigliano è il terzo comune laziale (dopo Fondi e Nerola) soggetto a misure di contenimento speciali disposte con ordinanza presidenziale Ambito: misure di contenimento speciali per il Comune di Contigliano
Parole di interesse: assistenza; attività lavorative; cimiteri; contenimento territoriale; disabili; imprese; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; parchi; rifiuti; sanità; sospensione attività; trasporti; uffici pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale; VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTE le seguenti Ordinanze:
- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020; - n. Z00006 del 10 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTE le ulteriori ordinanze:
- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l’elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;
VISTO l’art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”;
VISTO inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola e l’ordinanza n. Z00020
CONSIDERATO che in esito a tre decessi presso l’Ospedale de Lellis si Rieti si è appreso, in data 29 marzo 2020, di 45 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 e che al 30 marzo 2020 risultano 52 nuovi positivi, la maggioranza dei quali è legata ai cluster delle case di riposo di Rieti, Greccio e Contigliano;
che presso la Casa di riposo di Contigliano ALCIM, Via Campo Boario n. 2, che ospita 56 utenti, sono risultati, come da comunicazione ASL prot. n. 19294 e 19362 del 30 marzo 2020, 50 ospiti oltre 21 operatori positivi COVID 19, 3 negativi, 1 deceduto e 1 ricoverato e che presso il Comune di Contigliano
CONSIDERATO che sulla scorta delle informazioni inviate dalla ASL di Rieti, sono state compiute le prime valutazioni del rischio relativo sia alla struttura della Casa di Riposo ALCIM che al Comune di Contigliano:
- che di 87 persone tra operatori sanitari e pazienti, 64 (73,5%) risultano residenti e domiciliati nel comune di Contigliano (16,8/1000 abitanti);
- che di 87 persone, n. 71 (81,6%) sono risultati positivi al test specifico per SARS-CoV2. Di questi n. 63 (88,7%) risultano residenti del comune di Contigliano, con una incidenza pari a 16,57/1000 abitanti;
- che di 32 operatori sanitari, n.21 (65,6%) risultano positivi test specifico per SARS-CoV2 e di questi al momento 13 risultano residenti nel comune di Contigliano, pari al 3,4/1000.
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia e l’esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell’area del Comune di Contigliano;
SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell’Unità di crisi regionale;
RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l’effetto:
- ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Contigliano ogni opportunità di socializzazione; 2. limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale;
SENTITI il Prefetto di Rieti e il Sindaco di Contigliano;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
- Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al giorno 11 aprile 2020, compreso, con riferimento al territorio del Comune di Contigliano (Rieti) le seguenti, ulteriori misure: (contenimento territoriale) (misure di contenimento e gestione)
- a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Contigliano da parte di tutte le persone ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione)
- b) divieto di accesso nel Comune di Contigliano, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune e assicurando il corridoio di attraversamento verso la Strada Provinciale 46 Tancia; (limitazione libertà di circolazione)
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; (uffici pubblici) (sospensione attività)
- d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020 e s.m.i. e dalla presente ordinanza, può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza e in caso di comprovata necessità; (limitazione libertà di circolazione)
- e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Contigliano, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale; (attività lavorative) (sospensione attività
- f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, e ad esclusione delle imprese farmaceutiche o di supporto al SSR, nonché di quelle attività che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; (imprese) (sospensione attività)
- g) sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Contigliano, compresi cantieri di lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti; (attività lavorative) (imprese) (sanità) (rifiuti) (sospensione attività)
- h) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Contigliano è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa; (trasporti)
- i) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Contigliano è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento; (limitazione libertà di circolazione)
- j) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture; (parchi)
- k) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario; (trasporti)
- l) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme; (cimiteri)
- alla ASL di Rieti di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di Contigliano, la gestione della casa di riposo A.L.C.I.M., con sede in Via Campo Boario n. 2, ai fini della gestione dell’emergenza. (assistenza) (disabili)
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Contigliano e al Prefetto di Rieti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Assessore alla Sanità
Alessio D’Amato
Il Vice Presidente
Daniele Leodori