Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 1 aprile 2020, n. Z00022 - Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti

Titolo completo “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.”

  • Ambito: gestione del ciclo dei rifiuti

Parole di interesse: rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero 

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO in particolare l’art. 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);

- Riutilizzo;

- Riciclo sotto forma di materia;

- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;

- Smaltimento in discarica;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); 

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte quarta, relativamente alle norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003." Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l 'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)” prevedendo che: “ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l’incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”;

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio ed ai Gestori degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, prot. reg. n. 229413 del 17/03/2020, recante “Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID – 19”, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito delle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità di cui alla succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, sono stati chiariti alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;

PRESO ATTO del documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19” approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma quanto disposto nella nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e si rileva che “L’emergenza sanitaria nazionale connessa all’infezione da virus SARS-Cov-2 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l’assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale.  Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione. Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell’interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell’emergenza, in relazione alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
  2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
  3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
  4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00014 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”, con la quale a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, quali: l’interruzione della raccolta differenziata nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ed il conferimento di tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, nell’indifferenziato e la possibile attivazione  di un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto dell’ordine prioritario previsto dall'Ordinanza, in primis l'avvio di tali raccolte dedicate a incenerimento, laddove non possibile agli impianti TMB “se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione” e laddove non possibili tali modalità di gestione “i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi  big-bags)”; 

VISTA la Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”, in cui si rileva che “le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità con nota prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione”;

ATTESO che la suddetta Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema, consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, ed evitare il rischio dell’interruzione del servizio, individua:

“1. Capacità di stoccaggio impianti:

In primo luogo si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.  …omissis…

La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo IIIbis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

- l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

  1. Deposito temporaneo dei rifiuti

Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi;”

3.Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.

VISTA la nota prot. n. C072020-D del 20/03/2020, assunta al prot. reg. n. 237460 del 22/03/2020 dell'Associazione UNIRIMA-Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri, rappresentante le imprese della gestione rifiuti a livello nazionale, che sottolinea l'incidenza della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui trasporti per e dagli impianti con conseguenti ritardi nei ritiri dei carichi dagli impianti verso le destinazioni successive, nonché la riduzione dell'attività lavorativa di settori industriali ai quali conferire la materia prima secondaria, con incrementi degli stoccaggi degli impianti con quantità al limite dì quelle autorizzate e richiede, al fine di evitare blocchi della filiera del recupero/riciclo e poter garantire la regolare attività del settore compreso il conferimento dei rifiuti in ingresso agli impianti dì recupero e quindi lo svolgimento delle attività di raccolta il cui fermo potrebbe causare altre emergenze, un provvedimento che ponga un immediato e temporaneo rimedio alta situazione eccezionale che può causare un sovraccarico degli stoccaggi autorizzati;

VISTA la nota prot. n. SW/5/2020/GQ-wf del 23/03/2020 del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, al Capo Dipartimento Protezione Civile, ai Presidenti delle Regioni, assunta al prot. reg. n. 240394 del 23/03/2020, recante: “necessità di misure urgenti per la gestione dei rifiuti di imballaggio”, nella quale si richiede a fronte delle criticità rilevate di adottare provvedimenti urgenti al fine di evitare il pericolo di completa saturazione delle piattaforme di conferimento e degli impianti di trattamento e la conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani;

VISTA, altresì, la successiva nota prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29/03/2020 del Consorzio Nazionale Imballaggi- CONAI ai Presidenti delle Regioni, assunta al prot. reg. n. 0253029 del 30/03/2020, recante: “Richiesta urgente applicazione circolare MATTM recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, nella quale si rappresenta che: “I recenti provvedimenti adottati da Governo e Regioni per contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 hanno infatti comportato la chiusura di molti canali di destinazione delle frazioni non riciclabili, il rallentamento e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo. Ho dunque palesato l’urgenza di incrementare le capacità di stoccaggio degli impianti, individuare spazi a termovalorizzazione e anche volumetrie e capacità aggiuntive per lo smaltimento delle frazioni non riciclabili e gli scarti delle operazioni di selezione, in modo da fluidificare il movimento dei materiali.” sollecitando a nome di tutti i Consorzi che fanno parte del Sistema CONAI, l’adozione delle misure di cui alla Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19”, approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, unitamente alla Circolare del Ministero Ambiente in data 27 marzo 2020 e la Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, costituiscono il parere tecnico previsto dall’art. 191 del D.lgs. 152/2006  

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente; 

RILEVATO che misure adottate dal Governo per far fronte all'emergenza da COVID-19, che dispongono limitazioni o sospensioni di attività riguardanti, direttamente o indirettamente, tutti i settori, comportano necessariamente un impatto sulla possibilità di organizzare delle attività produttive, in termini di organizzazione del personale e rapporti con i clienti e fornitori; 

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l'assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, volta ad affrontare le citate criticità del sistema gestionale ed impiantistico e al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti; 

RITENUTO di stabilire la durata delle misure oggetto della presente ordinanza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;

CONSIDERATO pertanto di poter permettere agli impianti di gestione dei rifiuti, per far fronte alle difficoltà sopra riportate, di aumentare gli stoccaggi in D15 o R13 presso i propri impianti e di aumentare i tempi ed in quantitativi dei rifiuti prodotti in deposito preliminare; 

TENUTO CONTO delle soglie indicate dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare del 27 marzo 2020 che ipotizza:

- per operazioni di D15 e R13 un aumento massimo del 50%, e per le attività autorizzate ai sensi degli art. 214 – 216 comunque all’interno delle “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV);

- per il deposito temporaneo un quantitativo massimo di quello previsto all’art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 ed un limite temporaneo massimo di 18 mesi;

- per i centri di raccolta comunali un aumento del doppio del tempo di permanenza di cui all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 e un 20% di incremento dei quantitativi.

RITENUTO con riferimento alle diverse tipologie sopra indicate, per il territorio della Regione Lazio di:

  1.  limitare la possibilità dell’ampliamento dei quantitativi in D15 o in R13 al 30% di quelli attualmente assentiti, sia annuali che istantanei;
  2.  consentire un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi;
  3.  consentire un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza di cui all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008.

CONSIDERATO che tali modifiche e deroghe non potranno attuarsi in maniera indifferenziata per tutti gli impianti e attività, ma i gestori dovranno presentare apposita istanza, per attivare le deroghe previste, come di seguito ordinato;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

PRESO ATTO che le deroghe disposte si applicano: all’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, alle previsioni autorizzative nelle autorizzazioni rilasciate per impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 208 e 214-216 del D.Lgs. 152/2006, al DM 8/4/2008 smi, alla LR 27/98 ed alle DGR 239/2008 sulle modalità di approvazione di modifiche impiantistiche ed alla DGR 239/2009 per la prestazione di garanzie fidejussorie

ORDINA (rifiuti)

a seguito delle criticità del sistema gestionale ed impiantistico dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006,  di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:

  1. per gli ampliamenti dei quantitativi in D15 o in R13 per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 29 e ss, art. 208 e art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 di:
    1. di assentire, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% e comunque secondo quanto richiesto, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art.26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
    2. di prevedere che i titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero, al fine di avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza, dovranno inviare tale segnalazione alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Autorità competente, nonché alle autorità competenti delle Provincie e di Città Metropolitana, e ai Comuni , ai sensi dell’ artt. 208, art. 214-216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006 e per i provvedimenti A.I.A. nonché alla Prefettura competente per territorio, all’Arpa Lazio sezione provinciale competente per territorio, alla ASL e ai Vigili del fuoco, e che la stessa dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
    a) il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132
    b) la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
    c) il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
    d) la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
    e) l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
    3. di prevedere che, a fronte dell'incremento di capacità di stoccaggio comunicata, per il periodo coperto dalla presente Ordinanza, tenuto conto del carattere straordinario e temporaneo della misura, non siano dovuti eventuali conguagli relativi a diritti di iscrizione ed incrementi delle garanzie finanziarie;
    4. di prevedere che, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, i titolari degli impianti provvedano a comunicare alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, alle Province competenti per territorio e Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Comuni, i quantitativi stoccati in eccedenza entro il limite del 30% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.
    5. di prevedere che, al termine del periodo di 12 mesi i quantitativi dovranno rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate, e che gli impianti non appena raggiunti i quantitativi autorizzati ne diano comunicazione alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, alle Province competenti per territorio e Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Comuni.
  2. Di assentire un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi. In tal caso l’impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza.
  3. Di consentire presso i centri di raccolta comunale un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza di cui all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 previa esplicito nulla osta del competente ufficio comunale.

La presente ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

L’ARPA Lazio è incaricata del controllo, in particolare con riferimento al rientro dei quantitativi autorizzati nella tempistica stabilita dalla presente ordinanza 

La Direzione Regionale Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti è disponibile per ogni chiarimento sull’attuazione di quanto sopra ordinato.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alle Province del Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni del Lazio, ai Prefetti, all’ARPA, ai Comandi dei VVFF ed alle ASL della Regione Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

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