Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Rocca di Papa.”
- A differenza di altre ordinanze presidenziali che dispongono misure di contenimento speciale per determinati Comuni laziali, questo provvedimento riguarda unicamente una parte del territorio comunale (l’area circostante San Raffaele Rocca di Papa). Ambito: misure speciali relative ad una parte del Comune di Rocca di Papa, efficaci fino al 28 aprile 2020
Parole di interesse: Regione; Lazio; Ordinanza del Presidente della Regione; 14 aprile 2020; contenimento comunale; esecuzione delle misure; dispositivi di protezione; forze armate, di polizia, vigili del fuoco; limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; misure di sorveglianza; sanità; trasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 e n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020.
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTE le seguenti Ordinanze:
- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTE le ulteriori ordinanze:
- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l’elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;
VISTO l’art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”;
VISTO inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE:
l’ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola;
l’ordinanza n. Z00020 del 27 marzo 2020 per il Comune di Fondi e
l’ordinanza n. Z00021 del 30 marzo per il Comune di Contigliano;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salute già adottati in data 8,9,11,22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
VISTI i decreti legge n. 22 e 23 dell’8 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
DATO ATTO che, con comunicazione del 14 aprile 2020, la ASL Roma 6 ha rappresentato la seguente situazione, con riferimento alla struttura San Raffaele Rocca di Papa che ha registrato un totale di 86 COVID positivi, così distribuiti:
- Lungodegenza Medica 1: n. 29 Degenti e n. 2 operatori;
- Lungodegenza Medica 2: n. 38 degenti e 11 operatori (su un totale di 95 posti di lungodegenza complessivi);
- RSA: n. 4 degenti (su un totale di 76 posti occupati) e n. 2 operatori;
che dall’11 aprile 2020 sono stati registrati 4 decessi, risultati positivi al tampone;
che la San Raffaele Rocca di Papa è dotata di area verde e ha tre accessi, uno principale e uno secondario sulla via Ariccia e l’altro sulla via dei Laghi;
in considerazione della situazione epidemiologica che si è creata nel presidio San Raffaele Rocca di Papa e considerato che dei positivi solo 2 operatori sanitari sono residenti nel Comune Rocca di Papa;
che il presidio sanitario è posizionato al di fuori del centro abitato, motivo per il quale la ASL ha proposto quale zona di interdizione, il solo perimetro della struttura, con limitazioni all’accesso alla stessa;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia e l’esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti all’interno della struttura San Raffaele Rocca di Papa;
SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell’Unità di crisi regionale;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze;
SENTITI il Prefetto di Roma e il Sindaco di Rocca di Papa;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
su indicazione dell’Unità di Crisi regionale
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
- Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al giorno 28 aprile 2020 compreso, con riferimento al territorio circostante la struttura San Raffaele Rocca di Papa, come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), le seguenti ulteriori misure: (misure di contenimento e gestione) (contenimento comunale)
a) divieto di allontanamento dal territorio evidenziato e circostante la struttura San Raffele del Comune di Rocca di Papa da parte di tutte le persone ivi presenti e fatta eccezione per il rientro, previa attivazione di specifiche misure di sorveglianza o di isolamento a cura dell’azienda sanitaria, anche ai sensi del successivo punto 2, al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente all’interno dell’area evidenziata; (limitazione libertà di circolazione)
b) divieto di accesso nell’area interdetta del Comune di Rocca di Papa (accesso via Ariccia- autostrada Montecavo, accesso secondario dalla struttura e accesso Via dei Laghi) e all’interno della struttura San Raffaele, salvo che da parte di fornitori e operatori della struttura, per assicurare attività consentite dalla presente ordinanza e secondo le indicazioni quivi previste; (limitazione libertà di circolazione)
c) contingentamento degli accessi mediante esibizione di autocertificazione giornaliera circa l’effettiva esigenza di operatività, sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per quest’ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti; (limitazione libertà di circolazione) (dispositivi di protezione)
d) controllo giornaliero di tutto il personale, mediante termoscanner e saturimetro, da parte di apposito presidio a cura della stessa struttura in raccordo con l’Azienda sanitaria competente, da collocare in prossimità dei varchi di ingresso, con espresso divieto di accesso da parte di coloro che registrano evidenze febbrili o livelli di saturazioni sotto soglia; (misure di sorveglianza)
e) al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite e al rifornimento delle attività della struttura San Raffaele di Rocca di Papa, fermi i controlli e le misure di cui ai punti c) e d, sono consentiti l’ingresso e l’uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa; (trasporti)
f) il passaggio in ingresso e in uscita dall’area sopra evidenziata è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, del personale di servizio della struttura, di farmacisti e veterinari, guardie giurate, previo svolgimento dei controlli e delle misure di cui ai precedenti commi c) e d); (forze armate, di polizia, vigili del fuoco) (sanità) - alla ASL Roma 6 di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di Rocca di Papa, ogni opportuna azione relativa all’eventuale isolamento delle persone presenti o del personale che opera presso la struttura, laddove non sia possibile garantire l’isolamento domiciliare o la permanenza presso spazi all’interno della struttura individuando, nelle zone limitrofe, strutture ricettive disponibili all’accoglienza dello stesso, ai fini della gestione dell’emergenza e della massima riduzione del contagio;
- alla ASL Roma 6, considerata l’alta presenza di pazienti positivi e allo scopo di ridurre molteplici spostamenti di degenti in condizioni di fragilità, di valutare ogni iniziativa utile a destinare l’intera struttura o parti di essa all’assistenza di pazienti COVID 19 positivi e, in accordo con il Sindaco, ogni altra azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Rocca di Papa e al Prefetto di Roma.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Assessore alla Sanità
Alessio D’Amato
Il Presidente
Nicola Zingaretti
[omossis]