Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 15 aprile 2020, n. Z00028 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Ambito: strutture ricettive all’aria aperta e concessioni con finalità turistiche e ricreative sul demanio balneare a lacuale

Parole di interesse: turismo; imprese; sanificazione

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

  • Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
  • Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 649 dell’11 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 657 del 28 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1° aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché  all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18 marzo 2020 recante: " Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00023 del 3 aprile 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 22 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga termini”

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, laddove si sospendono tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto nel medesimo decreto; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia fino al 3 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13 aprile 2020 con la quale, in ragione delle modifiche ed integrazioni intervenute a seguito dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, è stata estesa l’efficacia temporale delle misure adottate con le precedenti ordinanze Z0006 del 10 marzo 2020, n. Z0008 del 13 marzo 2020, n. Z00010 del 17 marzo 2020 e n. Z00011 del 18 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020, in particolare:

- vietando l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio

- posticipando, altresì, al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio allo scopo di consentire l’organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso, nel deflusso e durante la presenza nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire all’ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare l’igienizzazione dei locali;

- prorogando le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo di Fondi contenute nell’ordinanza n. Z0012 del 19 marzo 2020, come integrata dall’ordinanza n. Z0020 del 27 marzo 2020

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio; 

TENUTO CONTO, in particolare, che l'art. 2 comma 7 del Dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce che “Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione"; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio che attesta l’efficacia delle misure regionali adottate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale  e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali  è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate. (turismo) (imprese) (sanificazione)

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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