Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 27 aprile 2020, n. Z00036 - Proroga delle misure relative a specifica area del Comune di Rocca di Papa di cui all'ordinanza n. Z00027 del 14 aprile 2020

Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure relative a specifica area del Comune di Rocca di Papa di cui all'ordinanza n. Z00027 del 14 aprile 2020.”

  • Il provvedimento proroga le misure speciali relative ad una parte del Comune di Rocca di Papa contenute nella precedente ordinanza presidenziale del 14 aprile, efficace fino al 28 aprile 2020. Ambito: misure speciali relative ad una parte del Comune di Rocca di Papa, fino a nuovo provvedimento

Parole di interesse: contenimento territoriale; misure di contenimento e gestione; proroga.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 e n. 654 del 20 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020. 

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale; VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;

- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

-  n. Z0008 del 13 marzo 2020;

- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”  che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l’elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l’art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”;

VISTO inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE:

l’ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola; 

l’ordinanza n. Z00020 del 27 marzo 2020 per il Comune di Fondi e 

l’ordinanza n. Z00021 del 30 marzo per il Comune di Contigliano;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salute già adottati in data 8,9,11,22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTI i decreti legge n. 22 e 23 dell’8 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

VISTE le ordinanze n. 30 e 31 del 17 aprile 2020 relative al piano di vaccinazione e alle strutture territoriali residenziali e semiresidenziali, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, quest’ultima sostituita integralmente dall’ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza n. Z00033 del 18 aprile 2020 relativa alle ulteriori misure per il comune di Campagnano di Roma;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

DATO ATTO che, con comunicazione del 14 aprile 2020, la ASL Roma 6 ha rappresentato la situazione relativa alla struttura San Raffaele Rocca di Papa e la Regione, sulla scorta delle criticità e della diffusione, ha adottato in pari data l’ordinanza n. Z00027;

CONSIDERATO che:

in ragione dell’elevato tasso di positivi nella struttura, in data 15 aprile 2020 è stato eseguito apposito sopralluogo, a cura della ASL Roma 6, per “valutare l’adeguatezza del sistema gestionale e operativo in grado di prevenire, o ridurre al minimo, i rischi connessi alla diffusione della Pandemia da virus SARS-COV2-19” dalla quale sono emerse numerosi aspetti critici; 

in data 17 aprile 2020, ai sensi della determinazione n. G04318 del 15 aprile 2020 recante “Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS-CoV-2” e alla nota U.0344241 di pari data, si è proceduto allo svolgimento dell’audit regionale, in videoconferenza, rilevando criticità connesse, in modo particolare, ai seguenti tre ambiti: Dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione degli operatori e sanificazione;

in data 18 aprile 2020 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo, a cura dello SPRESAL dell’Azienda competente, al fine di valutare se la struttura avesse messo in atto le misure di prevenzione e protezione in risposta alle disposizioni impartite dall’Azienda sanitaria ASL Roma 6 con le note prot. n. 19424 e n. 19519 del 17 aprile 2020, in particolare relative al monitoraggio giornaliero del personale in servizio e del numero di degenti, rilevando la necessità che fossero apportate le misure di separazione di pazienti, percorsi, anche del materiale, accessi, personale etc;

alla data del 20 aprile 2020 sono stati registrati, sulla scorta dell’analisi epidemiologica relativa alla San Raffaele Rocca di Papa, complessivamente n.142 casi COVID positivi, con 8 decessi;

con nota prot. n. 369124 del 22 aprile 2020, ricevuta il 23 aprile, la Regione ha diffidato la struttura all’attuazione delle misure regionali dettate allo scopo di ripristinare le procedure di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS- CoV –2 presso la struttura San Raffaele Rocca di Papa e all’attuazione di tutte le altre azioni che la ASL ha rilevato come necessarie alla gestione dell’emergenza in atto, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 27 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Comune di Rocca di Papa del 20 aprile 2020 n. 48;

CONSIDERATO che

la ASL ha provveduto, nelle more, allo svolgimento di ulteriori sopralluoghi e, segnatamente, in data 22 aprile 2020, evidenziando ed impartendo ulteriori direttive alla struttura con nota prot. n. 20457 del 23 aprile 2020;

la ASL ha provveduto ad ulteriore sopralluogo in data 25 aprile 2020, riscontrando l’attuazione solo parziale delle misure e chiedendo alla struttura di completarle con nota prot. n. 20683 del 25 aprile 2020 allo scopo, tra l’altro, di separare anche i percorsi e gli accessi ai locali di vestizione/svestizione degli operatori della radiologia dedicata anche pazienti con sospetti COVID 19, con le relative procedure; indicare nel manuale operativo e sulla planimetria gli accessi riservati ai fornitori, aggiornare il manuale delle procedure operative sanitarie etc..;

in occasione dell’aggiornamento dell’audit regionale trasmesso in data 24 aprile 2020 su cluster da SARS-CoV-2 presso la Casa di cura “San Raffaele” Rocca di Papa sono stati confermati gli elementi di criticità e rappresentata l’esigenza di completare l’acquisizione dei documenti da trasmettere a cura della struttura, unitamente alla relazione a firma del Direttore sanitario;

VISTA la nota della ASL Roma 6 n. 20867 del 27 aprile 2020 acquisita al protocollo regionale n. 380881, con la quale richiede “a costante tutela dell’igiene e della sanità pubblica, la necessità di procedere […] all’estensione del periodo di efficacia dell’Ordinanza n. Z00027/2020, al fine di procedere alle verifiche clinico-epidemiologiche del caso, con il preciso obiettivo di evitare ulteriori possibilità di diffusione virale”;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di ultimare la relazione a cura del gruppo di audit regionale e dall’altro completare le verifiche e le azioni di intervento a cura della ASL Roma 6;

la rapida evoluzione dell’epidemiologia e l’esigenza di contenere la diffusione dei contagi verificatisi all’interno della struttura San Raffaele Rocca di Papa che alla data del 25 aprile 2020 risultavano essere 21; 

SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell’Unità di crisi regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze;

SENTITI il Prefetto di Roma e il Sindaco di Rocca di Papa;

VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; su indicazione dell’Unità di Crisi regionale

ORDINA (proroga)

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

di prorogare le misure dettate dall’ordinanza n. Z00027 del 14 aprile 2020 fino a nuovo successivo provvedimento demandato all’Unità di crisi regionale, sentita la Azienda Sanità Locale Roma 6, anche finalizzato alla cessazione delle misure ulteriori.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Rocca di Papa e al Prefetto di Roma.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità

Alessio D’Amato 

Il Presidente

Nicola Zingaretti

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