Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

  • Ambito: misure di contrasto e gestione dell’epidemia, con particolare riferimento ai trasporti, valide fino a nuovo provvedimento.

Parole di interesse: anziani; attività commerciali; attività lavorative; disabilità; dispositivi di protezione; enti locali; esecuzione delle misure; lavoro agile; limitazione libertà di circolazione; limiti orario; mascherine; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; misure di sorveglianza; personale; pubblico impiego; sanificazione; sospensione attività; trasporto; uffici pubblici.

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, del 22 marzo 2020, del 1 del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché ulteriori misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale».

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da  evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l’aumento del rischio di contagio conseguente all’aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività come i mezzi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nella individuazione e contenimento dei nuovi casi, tra i quali, non esaustivamente, la App Dottor Covid realizzata e disciplinata in base all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0009 del 17 marzo 2020, l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in”, infine nell’avvio del piano di sorveglianza epidemiologica attraverso test sierologico;

VISTA la nota inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, dai presidenti di Agens, Arrigo Giana, e ASSTRA, Andrea Gibelli, nella quale si evidenzia come «Il distanziamento ipotizzato di 1 metro per la Fase 2 limita la capacità del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalità. Tale limite riguarderebbe sia la capienza dei veicoli, sia quella dei luoghi di attesa dei mezzi, siano essi stazioni o fermate di superficie.  È di tutta evidenza che, conseguentemente, l’offerta di trasporto sarebbe assolutamente insufficiente - anche a fronte di una domanda che, prevedibilmente, sarà inferiore rispetto alla situazione pre-emergenza COVID-19 - con inevitabili gravi ripercussioni sulla ripresa delle attività economiche e sociali e quindi sul raggiungimento degli obiettivi della Fase 2.”

TENUTO CONTO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, stabilisce all’articolo 3, commi 2 e 3, che «2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.».

RITENUTO pertanto che, allo scopo di garantire una sufficiente capacità di trasporto, tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine (anche di comunità) nei mezzi del trasporto pubblico, di poter consentire, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo;

RITENUTO che in conseguenza del riavvio delle attività stabilito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, occorre consentire la massima capacità di trasporto pubblico compatibile con il quadro epidemiologico ad oggi registrato nella regione e con il conseguente obiettivo di contrasto al contagio, nonché consentire un ordinato accesso ai servizi di trasporto con l’obiettivo di favorire una fruizione organizzata;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, (misure di contenimento e gestione)

  1. L’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto. (enti locali) (trasporto) (attività commerciali) (limiti orari)
  2. L’adozione da parte delle aziende e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, dei seguenti protocolli e regolamentazioni finalizzati al contenimento del contagio mitigando i picchi nell’utilizzo del trasporto pubblico: (trasporto) (attività lavorative) (personale) (pubblico impiego)
    a. articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
    b. prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale, compatibili con l’utilizzabilità del servizio di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati; (uffici pubblici)
    c. massimo ricorso allo smart working, con programmazione settimanali degli eventuali turni di presenza fisica presso le sedi di lavoro in modo che il personale di ciascuna azienda distribuisca le giornate di rientro in modo omogeneo sull’intera settimana, evitando la concentrazione su singole giornate. (lavoro agile)
  3. L’adozione delle seguenti modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea: (trasporto) (misure organizzative)
    a. prolungamento orario di servizio alle ore 23:30; (limiti orario)
    b. integrazione offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto, con la gradualità necessaria a consentire l’adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l’organizzazione del personale. Tale integrazione deve essere effettuata assicurando particolare attenzione alle fasce pendolari; (personale)
    c. garanzia di mezzi di rinforzo sulle principali direttrici, pronti ad essere utilizzati in caso di necessità;
    d. rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri; (esecuzione delle misure)
    e. adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili.
  4. L’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea: (trasporto) (misure di cautela)
    a. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea; (mascherine) (dispositivi di protezione)
    b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto; (sanificazione)
    c. posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;
    d. tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione; (mascherine)
    e. con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;
    f. implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);
    g. al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
    h. installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; (dispositivi di protezione)
    i. sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista; (sospensione attività)
    j. evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
    k. divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria.
  5. L’adozione delle seguenti misure su stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate: (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela)
    a. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l’accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate; (dispositivi di protezione) (mascherine)
    b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori; (sanificazione)
    c. installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica; (dispositivi di protezione)
    d. adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti; (limitazione libertà di circolazione) (misure di sorveglianza)
    e. con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; (trasporti) (limitazione libertà di circolazione)
    f. salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte; (trasporto)
    g. regolamentazione nell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;
    h. consentire e agevolare l’accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani; (disabilità) (anziani)
    i. evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
    j. utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L’acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica. (dispositivi di protezione)
  6. L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea: (misure di contenimento e gestione) (trasporto) (misure di cautela)
    a. il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
    b. sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero; (dispositivi di protezione)
    c. nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine; (mascherine)
    d. è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;
    e. il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali; (dispositivi di protezione)
    f. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto. (sanificazione)
  7. L’adozione delle seguenti modalità di informazione e comunicazione da parte delle aziende di trasporto: (trasporto)
    a. adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo; (disposizioni di protezione)
    b. indicazioni e opportuna informativa ai passeggeri tramite il proprio personale o mediante display o altra modalità di informazione:

per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali; (dispositivi di protezione)

per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

per assicurare una efficace comunicazione in ciascuna stazione o fermata del numero di passeggeri presenti sul mezzo in transito. Tale intervento è necessario per prevenire il rischio di superamento della massima capacità di trasporto del mezzo stabilita con la presente ordinanza.

Con specifico riguardo al settore del trasporto aereo, si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di misure di contenimento, che riguardano il corretto utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili, dirette a gestori, operatori aeroportuali, vettori e passeggeri.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 4 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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