- Ambito: sospensione del versamento di alcuni tributi regionali
Parole di interesse: regione; Lazio, Delibera Giunta Regione; 26 marzo 2020; sospensione termini; tributi
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, bilancio, Demanio, Patrimonio;
VISTO l’art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo dove è previsto che le Regioni hanno autonomia finanziaria d’entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
VISTA la L.n.42/2009” Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art.7;
VISTO il D.Lgs. n.68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, e in particolare il capo I “Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario”;
VISTO lo Statuto Regionale in particolare: l’art.16 (Potestà Amministrativa), l’art.17 (Autonomia Tributaria e Finanziaria. Demanio e Patrimonio), l’art.48 (Funzioni Amministrative) riguardante l’esercizio delle funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione ed esercitate dalla Giunta Regionale; l’art.57 (inanza Regionale);
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e, in particolare, l’art.4, comma 2 lett.re a e d;
VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l’Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il D.Lgs 504/1992 (Art.23-27) in cui la tassa automobilistica assume la denominazione di tassa automobilistica regionale;
VISTO l’art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 01/01/1999, la riscossione, l’accertamento, il controllo, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, che sono svolte con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze sentita la Conferenza Stato Regioni;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998, in particolare l’art.2 (controllo, riscossioni, versamenti) e l’art. 4 (Applicazioni delle sanzioni e contenzioso) in cui è previsto che le sanzioni tributarie per ritardi, insufficienti e omessi versamenti sulla tassa automobilistica sono irrogate ai sensi del D.Lgs 471/1997 e D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le Regioni, secondo quanto previsto con l’art.8, comma 2 del D. Lgs. n. 682011, disciplinano la tassa automobilistica regionale nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, disposizione normativa in base alla quale la Corte Costituzionale con sentenza n.122/2019 ha classificato e qualificato la tassa automobilistica come un tributo parzialmente “ceduto”, in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale”;
RICHIAMATA la L. n. 342/2000 (art. 90-95) che istituisce quale tributo proprio delle Regioni l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA);
VISTA la L.R. n.2/2013 (art. 5) con la quale la Regione ha istituito l’IRESA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 682011;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 398/90 (art. 17) e s.m.i. che assegna alle Regioni la facoltà di istituire quale tributo proprio l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA);
VISTA la L.R. n.192011 (art. 3) con la quale la Regione Lazio ha istituito l’IRBA quale tributo proprio regionale;
PREMESSO CHE
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull’intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 previste dall’art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all’interno del Comune di residenza;
- con successivo D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 sono state sospese, sull’intero territorio nazionale, le attività commerciali di dettaglio, fatta eccezione per le attività dei generi alimentari e di prima necessità, i servizi di ristorazione, i servizi alla persona;
- con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell’allegato 1 del medesimo D.P.C.M.;
- il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020, vigente dal 26 Marzo 2020, che ha previsto all’art.2, comma 3 che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure già adottate con i sopracitati D.P.C.M. per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge;
TENUTO CONTO che il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto:
- all’art.62, comma 1 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- all’art.67, comma 1 la sospensione dei termini relativi all’attività di riscossione degli uffici degli enti impositori tra l’8 marzo 2020 e il 31 Maggio 2020;
ATTESO che ai sensi dell’art.5, commi 29-32 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n.53/1983 e s.m.i., al pagamento della Tassa Automobilistica regionale sono tenuti i soggetti che, alla data del termine utile di pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente i rimanenti veicoli;
RILEVATO che ai sensi dell’art.18 della L. n. 463 del 21 Maggio 1955, il Decreto del Ministero delle Finanze n.462 del 18 Novembre 1998 disciplina puntualmente i termini utili di pagamento, l’estensione e la validità della periodicità tributaria della tassa automobilistica;
RILEVATO che l’IRESA è dovuta, per ogni singolo decollo ed ogni singolo atterraggi, dagli esercenti di aeromobili di cui all’art. 5, comma 3 della L.R. 22013; la riscossione dell’imposta è operata dagli enti preposti alla gestione degli aeroporti sulla base di apposita convenzione ed il relativo riversamento del gettito in favore della Regione da parte dei suddetti enti opera con cadenza bimestrale, secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato articolo;
PRESO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 9 luglio 2019, è stata sottoscritta una convenzione con la società Aeroporti di Roma S.p.A. per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2;
RILEVATO, ALTRESI’, che l’IRA è dovuta su base mensile alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n.19/2011; il versamento dell'imposta è effettuato in favore della Regione entro il mese successivo a quello di riferimento (comma 4 del succitato articolo);
RITENUTO necessario, per quanto espresso e considerato in premessa, provvedere a sospendere i termini di versamento utile:
della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs.n.472/1997 e s.m.i. , relativo a periodi tributari scaduti prima del 3 Marzo 2020;
dell’IRESA dovuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. ,relativo a periodi tributari scaduti prima di tale periodo;
dell’IRA dovuta per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. , relativo a periodi tributari scaduti prima di tale periodo;
RITENUTO di stabilire che, in armonia con quanto previsto dall’art.6, comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i., i versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente, possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 GIUGNO 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
RITENUTO altresì opportuno, con esclusivo riferimento all’IRESA, disporre la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da Aeroporti di Roma S.p.A., consentendo alla stessa di provvedere a tale adempimento entro il termine del 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi;
DATO ATTO, che la sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla già fissata scadenza;
DATO ATTO altresì che la sospensione dei termini di pagamento non comporta variazioni negative sulle previsioni d’entrata di bilancio anno 2020 in quanto le entrate dei sopracitati tributi, comprensive degli importi per sanzioni ed interessi legali moratori, vengono riscosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella legge di Bilancio 2020;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i. in particolare Art.53 (Accertamento), Art.54 (Riscossione); Art.55 (Versamento);
VISTA la L.R. n. 25/2001 e s.m.i. “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 26/2017 avente ad oggetto “Regolamento Contabilità Regionale”;
RICHIAMATE le L.R. n. 282019 “Legge di stabilità regionale 2020” e L.R. n. 29/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”
VISTA la D.G.R.n.1004/2019 con cui è stato approvato il Documento Tecnico d’accompagnamento relativo al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 ripartito in Titoli ,Tipologie, Categorie per le Entrate Missioni , programmi, Macroaggregati per le spese;
VISTA la D.G.R. n.10052019, che con l’approvazione del ilancio finanziario gestionale, ha ripartito il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la DGR.n.13/2020 con cui è stata data applicazione alle disposizioni previste all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del D.LGS.N.118/2011. e s.m.i e stabilite disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi art.28 comma 6 del R.r.n.26/2017 e la relativa Circolare prot.n. 176291 del 27 Febbraio 2020 del Segretario Generale con la quale sono state fornite indicazioni relative alla Gestione del Bilancio Regionale 2020-2022 in conformità con quanto disposto con la DGR n.13/2020;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:
In conseguenza dell’emergenza Epidemiologica Covid 2019 che ha colpito l’intero territorio nazionale: (sospensione termini) (tributi)
1.di sospendere i termini di versamento:
della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima del 3 Marzo 2020;
dell’IRESA dovuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale periodo;
dell’IRA dovuta per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale periodo;
- di stabilire che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente, possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 GIUGNO 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- di dare atto che la sospensione dei termini, non impedisce il versamento ordinario volontario alla già fissata scadenza;
- di disporre, con esclusivo riferimento all’IRESA, la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da Aeroporti di Roma S.p.A., consentendo alla stessa di provvedere a tale adempimento entro il termine del 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi;
- di dare atto che la sospensione dei termini di pagamento non comporta variazioni negative sulle previsioni d’entrata di bilancio di previsione 2020 in quanto le entrate dei sopracitati tributi, comprensive degli importi per sanzioni ed interessi legali moratori, vengono riscosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella legge di Bilancio 2020.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio