Titolo completo “Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19.”
- Ambito: fondi destinati al terzo settore
Parole di interesse: terzo settore; assistenza
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’‟Assessore Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali.
VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”e s.m.i;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 115, concernente “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
PREMESSO che
- l’‟Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’‟epidemia da COVID-19 un’‟emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
VISTI:
- l’‟ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’‟insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’‟altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’‟epidemia da COVID-19;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
PRESO ATTO dell’‟evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’‟epidemia, dell’‟incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’‟Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’‟emergenza epidemiologica da COVID19;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’‟emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;
VISTI
- l’‟Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell‟8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’‟emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’‟art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;
- l’‟Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’‟ordinanza Z00004 dell‟8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’‟emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’‟art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nei casi descritti;
- la Direttiva del Ministero dell’‟Interno del‟8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’‟attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell‟8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale;
- l’‟Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l’‟Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”, indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la circolare n. 1/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della lotta alla povertà e per la programmazione sociale: “Sistema dei servizi sociali- Emergenza Coronavirus” che al paragrafo 4 evidenzia gli ambiti nei quali potrebbero manifestarsi particolari criticità in questa fase emergenziale individuando le seguenti aree di intervento
o senza fissa dimora;
o servizi domiciliari;
o colloqui telefonici con i soggetti in carico;
o violenza domestica;
PREMESSO che gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’‟articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.” sono iscritti nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore e svolgono le attività di interesse generale di cui all‟art.5 del codice stesso, molte delle quali costituiscono supporto insostituibile nella gestione dei servizi pubblici essenziali nell’‟attuale stato di emergenza derivante dall’‟evolversi della situazione epidemiologia;
PRESO ATTO che nelle more dell’‟operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’‟articolo 101, comma 3 del Codice, il requisito dell’‟iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto con l’‟iscrizione dei soggetti interessati in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore;
CONSIDERATO CHE
- le attività svolte dagli enti del Terzo settore costituiscono supporto insostituibile nella erogazione di servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione le cui particolari condizioni di fragilità sono estremamente acuite dalla attuale condizione epidemica ed i rischi sociali e sanitari risultano essere aggravati in molti casi fino al limite della sopravvivenza stessa
- tra le attività che necessitano di un sostegno straordinario, nelle aree di intervento sopra descritte, si individuano a titolo non esaustivo:
o acquisto e consegna al domicilio di pasti, beni di prima necessità, farmaci, alimentari, prodotti per igiene e profilassi per persone e famiglie con fragilità sociale;
o acquisto e distribuzione di beni di prima necessità presso la sede del servizio dell’‟ente del terzo settore o al domicilio delle persone al fine di ridurne gli spostamenti;
o acquisto e distribuzione alle fasce più deboli della popolazione, di dispositivi di protezione individuale dal Covid19 anche per gli ospiti di case di riposo, „dopo di noi‟, ed altre strutture di accoglienza;
o acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell’‟ente del terzo settore o con consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili, rompigetto, piccola manutenzione casalinga);
o acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza;
RITENUTO NECESSARIO
- adottare misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l’‟assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19;
- destinare l’‟importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41925 a sostegno delle spese di acquisto e distribuzione di beni, come sopra descritti, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19, per le spese già sostenute dal 23 Febbraio 2020 fino alla data di scadenza dell’‟ Avviso pubblico che, a seguito della presente deliberazione, verrà adottato;
- fissare l’‟importo massimo finanziabile per ciascun ETS, come sopra definito, fino a euro 200.000,00;
- stabilire che il contributo sarà erogato ai partecipanti all’‟Avviso pubblico le cui domande saranno ritenute ammissibili, fino all’‟esaurimento delle risorse disponibili;
- stabilire che, in caso di eventuali risorse residue, verrà adottato un altro avviso con la possibilità di ottenere il contributo a sostegno delle spese che gli Enti sosterranno dalla data di scadenza del primo avviso fino al 31 Luglio 2020 o eventuale altra data di fine emergenza COVID-19;
- stabilire che entrambi gli avvisi fisseranno termini di presentazione delle domande non superiori a 3 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi, attesa l’‟urgenza e la necessità di erogare i contributi richiesti in tempi rapidi, stante l’‟attuale fase emergenziale dettata dal COVID 19 e la necessità di rispondere prontamente alle richieste dei più fragili;
- stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dell’‟emergenza ossia al 31.10.2020, salvo ulteriore proroga. Pertanto per le spese sostenute gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di: (terzo settore) (assistenza)
- adottare misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l’‟assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19;
- destinare l’‟importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41925 a sostegno delle spese di acquisto e distribuzione di beni, come descritti in premessa, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19, per le spese già sostenute dal 23 Febbraio 2020 fino alla data di scadenza dell’‟Avviso pubblico che, a seguito della presente deliberazione, verrà adottato;
- fissare l’‟importo massimo finanziabile per ciascun ETS, come sopra definito, fino a euro 200.000,00;
- stabilire che il contributo sarà erogato a tutti i partecipanti all’‟Avviso pubblico le cui domande saranno ritenute ammissibili, fino all’‟esaurimento delle risorse disponibili;
- stabilire che, in caso di eventuali risorse residue, verrà adottato un altro avviso con la possibilità di ottenere il contributo a sostegno delle spese che gli Enti sosterranno dalla data di scadenza del primo avviso fino al 31 Luglio 2020 o eventuale altra data di fine emergenza COVID-19;
- stabilire che entrambi gli avvisi fisseranno termini di presentazione delle domande non superiori a 3 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi, attesa l’‟urgenza e la necessità di erogare i contributi richiesti in tempi rapidi, stante l’‟attuale fase emergenziale dettata dal COVID 19 e la necessità di rispondere prontamente alle richieste dei più fragili;
- stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dell’‟emergenza ossia al 31.10.2020, salvo ulteriore proroga. Pertanto per le spese sostenute gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.