Titolo completo "Situazione straordinaria di emergenza abitativa. Legge regionale n.1/2020 e legge regionale n. 4/2014. Destinazione di alloggi Ater ad integrazione della rete di strutture a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli in particolare condizione di disagio economico"
- Ambito: tutela delle donne che hanno subito violenza domestica e dei loro figli
Parole di interesse: servizi sociali
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessora al Turismo e Pari Opportunità di concerto con l’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;
PRESO ATTO che l’art. 19-bis del citato r.r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario Generale, tra l’altro, la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 171 con la quale viene confermato l’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio al dott. Andrea Tardiola;
VISTO l’atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 22 del r.r. n.1/2002, nell’ambito della struttura del Segretario Generale, la struttura organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G14335 del 9 novembre 2018 che conferisce alla Dott.ssa Arcangela Galluzzo l'incarico di dirigente dell'Area "Pari Opportunità" del Segretario Generale;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119;
VISTO il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera u bis) che stabilisce che la Regione “promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, recante “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, recante “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, concernente: “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;
CONSIDERATO che l’art. 22, comma 134 della suddetta legge n.1/2020 dispone che “La Regione promuove interventi diretti a fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico”;
VISTO in particolare il successivo comma 136 della citata legge regionale n. 1/2020 che stabilisce, tra l’altro, che: “i comuni e le ATER assegnano alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di cui all’articolo 10 della citata l.r. 12/1999, per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121”, e che tali assegnazioni “possono essere disposte anche nei confronti dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della citata l.r. 12/1999, per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, decorsi i quali gli immobili sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori”;
TENUTO CONTO che la legge regionale n. 12/1999 stabilisce, all’art. 5, comma 1, lettera cbis), che: “Gli IACP (ora ATER) nell'ambito della propria competenza territoriale (…) provvedono, per gli alloggi di cui sono gestori, a “(…) “…la riserva e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa e negli altri casi previsti dalla normativa vigente”;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, ai sensi della citata legge regionale n. 4/2014, promuove azioni e interventi per sostenere le donne vittime di violenza nel percorso di riacquisizione dell’autostima, del valore personale e dell’autonomia al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale;
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, molte donne, vittime di violenza, si sono ritrovate in condizioni oggettive di particolare disagio economico, a causa della perdita del lavoro, il che aggrava la situazione di disagio e di pericolo per sé e per i propri figli, nell’ambito della convivenza familiare;
RITENUTO che, conseguentemente, l’aggravata situazione di disagio socio-economico delle donne vittime di violenza richiede che alle stesse sia offerta la possibilità di usufruire di una sistemazione abitativa, grazie alla quale raggiungere un adeguato livello di autonomia per sé e per i propri figli e allontanarsi dalla situazione di pericolo;
RITENUTO, pertanto, opportuno che, per i fini sopra richiamati, le ATER individuino e selezionino un elenco di unità abitative disponibili che possano essere utilizzate quali alloggi, al fine di rafforzare l’attuale sistema diffuso e reticolare di strutture a sostegno di un percorso verso la piena autonomia delle donne vittime di violenza, che versano in condizione di particolare disagio economico, aggravata dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) di stabilire che le ATER, ai sensi dell’articolo 22, comma 136, della legge regionale n. 1/2020, individuino un elenco di unità abitative disponibili da destinare quali alloggi per le donne vittime di violenza e per i loro figli che si trovino in condizione di particolare disagio economico, aggravata dalla presente emergenza da COVID19, al fine di potenziare l’attuale rete regionale dei luoghi preposti a tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, nonché dei percorsi verso la piena autonomia di vita. (servizi sociali)
Il Segretariato generale e la Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica provvederanno a dare attuazione alla presente deliberazione in ragione del numero disponibile degli alloggi e della loro collocazione territoriale, al fine di una maggiore integrazione della rete operativa nel contrasto alla violenza di genere.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.