Lombardia - Atti del Consiglio regionale

L.R. Lombardia 31 marzo 2020, n. 4 - “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”

  • Si tratta della prima legge adottata dalla Regione Lombardia per contrastare l’emergenza epidemiologica. Ambito: la legge contiene disposizioni eterogenee, riguardanti la proroga di una serie di termini amministrativi, la consegna a domicilio di prodotti delle aziende agrituristiche e alcune disposizioni contabili.

Parole di interesse: procedimenti amministrativi; proroga termini; ristorazione; turismo; sanità

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali) (proroga termini)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del decretolegge 17 marzo 2020, n  18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, in relazione all’anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre.
  2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano uno o più provvedimenti, a seguito del differimento dei termini di cui alla presente legge, in relazione a eventuali atti amministrativi di rispettiva competenza da assumere in relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti di cui al comma 1.
  3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ulteriori provvedimenti di differimento dei termini indicati al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni statali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n  241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ferme restando le riserve di competenza del Consiglio regionale. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. (procedimenti amministrativi)
  4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 11 bis e 11 ter, della legge regionale 29 giugno 2009, n  10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) si applicano al canone relativo alle utenze di acqua pubblica a partire dall’annualità 2021  Per il corrente anno il versamento del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, ancorché effettuato oltre la scadenza del termine ordinario, rideterminato ai sensi del comma 1, non è gravato da interessi legali, purché corrisposto entro il 31 dicembre 2020.

Art. 2 (Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche in modalità con consegna a domicilio per la durata dello stato di emergenza da COVID-19)

  1. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, alle aziende agrituristiche è consentito lo svolgimento dell’attività di ristorazione in modalità con consegna a domicilio, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 151, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (ristorazione) (turismo)

Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia contabile) (sanità)

  1. Le risorse finanziarie derivanti dalle donazioni connesse alle iniziative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di raccolta di fondi, finalizzata al sostegno delle strutture sanitarie e al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono introitate al Titolo 3 «Entrate extratributarie» - tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022. ()
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale da utilizzare nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla realizzazione di interventi da parte della Protezione civile in relazione all’emergenza, secondo quanto previsto dall’articolo 99, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n 18 del 2020
  3. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 2 avvengono anche per il tramite di ARIA s p a., quale centrale regionale acquisti, fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n  630 del 3 febbraio 2020 e dal conseguente Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 23 febbraio 2020 di nomina del Presidente della Giunta regionale quale soggetto attuatore per la Regione Lombardia
  4. Con rispettivi atti la Giunta e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni di bilancio; i relativi stanziamenti di spesa possono essere successivamente variati anche tra spese correnti e spese in conto capitale
  5. Per l’esercizio finanziario 2020 la Giunta regionale è autorizzata a predisporre le occorrenti variazioni di bilancio per dare copertura, fino al limite massimo di euro 50 000 000,00 alle anticipazioni finanziarie in favore di ARIA s p a  nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2020-2022
  6. L’utilizzo dei proventi delle donazioni, ai sensi del comma 2, nonché le anticipazioni finanziarie concesse ad ARIA s p a  ai sensi del comma 5, saranno rendicontati, comunicati alla commissione consiliare competente e resi pubblici al termine dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 5, del decreto-legge n  18 del 2020
  7. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono in merito all’accettazione e alla destinazione delle donazioni finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 4 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

Milano, 31 marzo 2020

Attilio Fontana

Osservatorio sulle fonti

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