- Ambito: trasporto pubblico
Parole di interesse: misure di cautela; trasporti;
IL PRESIDENTE
Visti
- Il d. l. 23 febbraio 2020, n 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che all’art 1, punto 5) prevede che il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all’art 3 comma 2 del D L 23 febbraio 2020 n 6, possa disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali; Richiamata la l r n 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del Settore dei Trasporti», con particolare riferimento agli artt 3, 7,13, 40, 48 e 60 relativi alle funzioni della Regione, delle Agenzie per il TPL e dell’Autorità di bacino lacuale per la programmazione dei rispettivi servizi; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Dato atto che:
- la chiusura delle università e scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio regionale dal giorno 24 febbraio 2020 e lo svolgimento delle connesse attività in modalità agile presso le abitazioni ha determinato una riduzione degli spostamenti casa-scuola;
- la grave situazione sanitaria registrata in Lombardia da metà febbraio 2020 ha progressivamente provocato una riduzione delle attività lavorative e degli spostamenti casa-lavoro, essendo state incentivate forme di lavoro agile a distanza;
- il progressivo peggioramento della situazione sanitaria complessiva ha ulteriormente ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale, anche a causa della sospensione di tutte le attività indicate ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 1 del d p c m. 11 marzo 2020;
Rilevato che:
- devono comunque essere garantite tutte le attività essenziali alla gestione della grave situazione in atto, conformemente a quanto disposto dal d p c m 11 marzo 2020,
- il sistema di trasporto pubblico deve poter garantire gli spostamenti casa-lavoro delle persone impiegate nelle attività essenziali su indicate e deve essere svolto in condizioni sanitarie di sicurezza, mantenendo la prevista distanza interpersonale a bordo e garantendo l’effettuazione degli interventi di sanificazione dei mezzi, secondo le indicazioni e modalità previste nei Decreti citati in premessa;
Dato atto che:
- il servizio ferroviario regionale della Lombardia è stato affidato a Trenord s r l fino al 31 dicembre 2020, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007 e dalla legislazione nazionale;
- il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 13 aprile 2015 (RCC n 18827 del 14 aprile 2015);
- la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale è stata trasferita dagli Enti Locali titolari della competenza, ai sensi degli artt. 4 e 6 della l r. n. 6/2012 alle Agenzie di trasporto pubblico locale, in base a quanto disposto dagli artt. 7 e 60 della medesima l r. richiamata;
- la programmazione dei servizi di navigazione pubblica attivi sul lago d’Iseo è di competenza dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro secondo quanto disposto dall’articolo 40 della l r. 6/12 e dall’accordo previsto dal medesimo articolo;
- il servizio taxi e noleggio con conducente (NCC) sono disciplinati dalla l. n. 21/92, dal regolamento regionale 2/2014, dalla l 218/2003 e dal r. d. 6/2014;
Preso atto che:
- le Agenzie di Bacino del Trasporto pubblico locale e l’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, i rappresentanti delle Associazioni di categoria delle aziende di trasporto e le aziende stesse, nonché i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato la carenza di personale attivo, le problematiche connesse all’affollamento dei mezzi e le conseguenti necessità di rispettare le prescritte disposizioni sanitarie, proponendo una rimodulazione del servizio di trasporto pubblico, che garantisca il mantenimento di un livello di servizio pubblico minimo emergenziale e nel contempo garantisca agli utenti dei servizi pubblici condizioni di sicurezza, tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori;
- che le organizzazioni sindacali dei tassisti hanno richiesto l’assunzione di provvedimenti atti a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti; Ritenuto che, al fine di garantire il mantenimento di un livello di servizio pubblico minimo emergenziale su tutti gli ambiti del territorio regionale e nel contempo garantire agli utenti dei servizi pubblici condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori, sia necessario riprogrammare il servizio offerto sopprimendolo o riducendolo;
ORDINA (trasporti) (misure di cautela)
- a Trenord s r l di adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione del servizio ferroviario regionale che sopprima l’intero servizio sulla linea Milano Cadorna – Malpensa e che su tutte le altre linee preveda un volume di servizio pari a quello dell’orario festivo e variabile, a seconda della linea, dal 40% al 60% rispetto a quello offerto nella giornata feriale tipo, garantendo frequenze di almeno 60 minuti per le linee suburbane e i collegamenti tra i capoluoghi, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori, eventualmente adattato alle singole realtà ed esigenze, e che consenta di garantire su tutto il territorio regionale livelli minimi emergenziali di servizio anche in coordinamento con i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dalle Agenzie di TPL e dai Comuni regolatori;
- alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, ai Comuni regolatori e all’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro di adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione dei servizi che preveda, a seconda dei casi e delle peculiarità territoriali, le seguenti modalità:
− per i servizi urbani: una programmazione equivalente a quella del periodo estivo, o in alternativa un volume di servizio variabile dal 50% al 60% del servizio feriale scolastico invernale garantendo frequenze di almeno 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno frequenze minori;
− per i servizi extraurbani: una programmazione equivalente a quella del periodo invernale non scolastico, o in alternativa un volume di servizio variabile dal 25% al 40% del servizio scolastico feriale invernale garantendo almeno una coppia di corse al giorno per ogni località servita;
− per i servizi effettuati tramite funicolare e funivia: la soppressione, fatta eccezione per gli impianti di Brunate (CO), Margno Pian delle Betulle (LC) e Selvino (BG) per impossibilità di attivare servizi sostitutivi che rispettino le condizioni di sicurezza sanitaria;
− per i servizi di navigazione di linea sul lago d’Iseo: una programmazione tale da garantire i collegamenti essenziali tra i Comuni di Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino;
- la soppressione dei servizi di collegamento aeroportuale effettuati con autobus di cui al Regolamento regionale n 8/2015, essendo comunque garantito il servizio ferroviario da Malpensa alla Stazione Centrale di Milano; la soppressione dei servizi di collegamento con gli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è disposta a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli stessi;
- la soppressione dei servizi finalizzati e di gran turismo di cui all’art 2 della legge regionale n 6/2012;
- la soppressione dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n 6/2014;
- che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla legge 21/92 siano svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti e possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Al fine di garantire sulle vetture la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per passeggeri e conducenti, l’occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati posso essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento delle frequenze programmate e con mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto È demandata al Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile l’approvazione del dettaglio del piano straordinario di riduzione e soppressione del servizio ferroviario regionale, proposto da Trenord, e delle sue eventuali successive modifiche e integrazioni che potranno essere effettuate in relazione all’evoluzione della domanda e delle condizioni di esercizio, anche per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i passeggeri Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi minimi emergenziali di trasporto, come identificati dalla presente ordinanza, sono derogabili i limiti temporali e i turni di impiego del personale addetto alla circolazione dei mezzi di trasporto Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 14 marzo 2020 al 25 marzo 2020, salvo proroga dell’efficacia del d p c m dell’11 marzo 2020 La presente ordinanza è trasmessa ai soggetti destinatari della medesima e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. (misure di cautela)
Il presidente
Attilio Fontana