- L’ordinanza mira a riequilibrare il rapporto fra esigenza di contenimento del virus e prestazione del servizio di trasporto da parte degli operatori definito nella precedente ordinanza 509/2020. Ambito: trasporto pubblico
Parole di interesse: misure di cautela; trasporti.
IL PRESIDENTE
Richiamata l’ordinanza n 509 del 13 marzo 2020 «Programmazione del servizio di trasporto pubblico, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza covid-19», ed in particolare i punti che ordinano:
− la soppressione dei servizi finalizzati e di gran turismo di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012;
− la soppressione dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n. 6/2014;
− che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla legge 21/92 siano svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti e possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
Preso atto che:
− alcuni servizi di linea finalizzati e di noleggio con conducente con autobus sono destinati al trasporto di persone verso i luoghi di lavoro in cui sono svolte le attività consentite dall’art. 1 del d.p.c.m. del 11 marzo 2020 o verso strutture sanitarie;
− è necessario garantire su tutto il territorio regionale l’omogeneità dell’applicazione della disposizione di cui all’ordinanza n. 509/2020 che prevede che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità;
− è opportuno che a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate sia razionalizzata l’acquisizione del servizio taxi mediante richiesta telefonica o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata;
Ritenuto, al fine di garantire il mantenimento di un livello di servizio pubblico minimo emergenziale su tutti gli ambiti del territorio regionale, nonché tutte le attività essenziali alla gestione della grave situazione in atto, conformemente a quanto disposto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020, e nel contempo garantire agli utenti dei servizi pubblici condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli utilizzatori, di stabilire alcune eccezioni ai punti dell’ordinanza 509/2020 richiamati in premessa e di specificare ulteriormente le modalità applicative dello svolgimento dei servizi di taxi e noleggio;
ORDINA (trasporti)
- è ammesso lo svolgimento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012 e dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n. 6/2014 destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro in cui siano esercitate le attività consentite dall’art. 1 del d.p.c.m. del 11 marzo 2020 o verso le strutture sanitarie; al fine di garantire sulle vetture la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per passeggeri e conducenti, l’occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati possono essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento delle frequenze programmate e con mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto; (misure di cautela)
- in caso di svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, di cui alla legge 21/92, per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:
− il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
− la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di più comuni;
− per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.
− non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
- a partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è autorizzata l’acquisizione del servizio taxi mediante richiesta telefonica o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, secondo le modalità previste dall’art.45, c.1, lett. c) e d), del regolamento regionale n. 2/2014 « Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi», in deroga agli artt. 33 e 45, comma 2 del medesimo regolamento regionale.
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 19 marzo 2020 al 25 marzo 2020, salvo proroga dell’efficacia del d.p.c.m dell’11 marzo 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Il presidente
Attilio Fontana