Lombardia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lombardia 6 aprile 2020, n. 522 - Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

  • Si tratta di modifiche alla precedente ordinanza presidenziale del 4 aprile (ordinanza 521/2020), efficaci fino al 13 aprile 2020. Ambito: disposizioni generali per il contenimento dell’epidemia da COVID-19

Parole di interesse: attività commerciali; imprese; misure di cautela.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Richiamata la propria ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, nonché i provvedimenti da essa recati in premessa, al fine di introdurre misure specifiche per il territorio regionale, nelle more dell’adozione di eventuali provvedimenti statali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);

Ritenuto necessario ulteriormente disciplinare alcuni elementi che possono consentire lo svolgimento di attività commerciali, pur salvaguardando comunque le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi il suo fondamento negli art. 32 e 117, terzo comma, Cost. oltreché negli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

Art. 1 (Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521/2020) (imprese) (attività commerciali) (misure di cautela)

all’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
  2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del d.p.c.m. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell’art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologi che, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del d.p.c.m. dell’11 marzo 2020;
  6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Art 2 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 7 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
  2. Resta in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza, quanto previsto dall’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020.
  3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
  4. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
  5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
  6. Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
  7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID19.

Il presidente

Attilio Fontana

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