Lombardia - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Lombardia 9 aprile 2020, n. 526 - Individuazione della struttura organizzativa regionale competente in materia di procedimenti sanzionatori per le violazioni alle ordinanze del presidente della Giunta regionale

Titolo completo "“Individuazione della struttura organizzativa regionale competente in materia di procedimenti sanzionatori per le violazioni alle ordinanze del presidente della Giunta regionale recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Parole di interesse: sanzioni;

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che le Regioni, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto stesso e l’art. 4, relativo alle sanzioni ed ai controlli, che stabilisce che le violazioni delle misure di contenimento sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che le relative sanzioni amministrative sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte;

Vista la legge n. 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» ed in particolare gli articoli 26 e 27;

Richiamate le proprie ordinanze n. n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, nonché i provvedimenti da essa recati in premessa, adottate al fine di introdurre misure specifiche per il territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 19/2020;

Ritenuto necessario individuare la struttura organizzativa regionale competente in materia di procedimenti sanzionatori per le violazioni alle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e le richieste di audizione nonché competente alla determinazione ed irrogazione delle previste sanzioni e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 689/1981;

Ritenuto che la Direzione generale Sicurezza della Giunta regionale sia in possesso delle competenze e delle risorse professionali adeguate all’esercizio delle funzioni previste dalla legge n.689/1981, in relazione alle procedure sanzionatorie derivanti dall’applicazione delle Ordinanze citate;

DECRETA

  1. Di individuare la Direzione generale Sicurezza quale struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di procedimenti sanzionatori per le violazioni alle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’esame degli scritti difensivi e degli eventuali documenti, per l’ audizione dei soggetti interessati richiedenti nonché per la determinazione, mediante ordinanza-ingiunzione, ed irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) relativi alle predette sanzioni. (sanzioni)
  2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il presidente Attilio Fontana

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633