Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività Amministrative nonché’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020"
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L'ordinanza rettifica un errore materiale contenuto nell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020 e chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità.
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTE:
● la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
● il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
● il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
● l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”;
DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio regionale;
CONSIDERATO CHE:
● i succitati provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo
altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
● l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all’interno del territorio della Regione Lombardia;
● si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un’uniforme applicazione delle medesime norme sull’intero territorio nazionale.
RILEVATO che la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
PRESO ATTO che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 833/78;
RICORDATO che con le parti sociali che compongono il Patto per lo Sviluppo si è concordata la chiusura volontaria delle attività produttive non essenziali;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5 comma 4 recita: “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni di cui all’art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6”;
VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 05 marzo 2020 n. 13;
VISTA l’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 del Presidente della Giunta regionale ed in particolare il punto 5 che stabilisce la “sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge n. 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.”;
RITENUTO pertanto di tener conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e dai contratti collettivi nazionali che hanno declinato i servizi essenziali in relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche;
RITENUTO di far riferimento alla catalogazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 come prevista dagli artt. 2 e 3 del Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016 che individua la seguente suddivisione: Funzioni locali; Funzioni centrali; Istruzione e ricerca; Sanità con le relative specificazioni delle amministrazioni appartenenti alle singole Funzioni;
VISTO l’art. 10 della Legge 131/2003 che stabilisce che “in ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie” e che nell'esercizio di tali funzioni, “il rappresentante dello Stato cura in sede regionale le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio”;
SENTITO pertanto il Prefetto di Milano quale Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
RITENUTO di modificare l’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 rettificando un errore materiale contenuto al punto 3 e sostituendo, anche in relazione a richieste di chiarimento, il punto 16;
ORDINA
a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.
2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile.
3. come previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:
a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) protezione civile;
h) tutela ambientale;
i) servizi informatici e di rete ICT;
j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall’art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonchè delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
5. per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale;
f) trasporti;
g) tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
j) servizi informatici e di rete ICT;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
6. Per quanto concerne la funzione sanità, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo, salvo quelle eventualmente individuate dalle Direzioni delle aziende, agenzie e enti del servizio per le quali non sia necessaria l’attività di supporto in presenza.
7. Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo studio scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché i servizi connessi alla formazione a distanza delle scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca universitaria in ambito sanitario, scientifico e tecnologico e le eventuali ulteriori funzioni strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, per le quali sia strettamente necessaria l’attività in presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole Istituzioni.
8. Per quanto concerne gli enti pubblici non economici regionali e locali nonché i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, si considerano ai fini della presente Ordinanza, servizi essenziali e di pubblica utilità i soli servizi riferibili alle attività indicate ai precedenti punti 4 e 5.
9. Ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell’emergenza;
b) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
c) Il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione;
d) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
e) È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
f) Ciascuna Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
g) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine (ad es. negli spazi utilizzati dalle Unità di crisi o durante riunioni che si possono svolgeresolamente in presenza);
h) Gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile;
i) L’accesso agli spazi comuni all’interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
DISPONE ALTRESI’
b) Il punto 16 dell’Ordinanza n.541 del 22/3/2020 è così modificato: “Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti
categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non
è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che
non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un
contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”
c) per errore materiale, la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C.
d) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
e) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente ordinanza.
f) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai Sindaci e alle amministrazioni pubbliche interessate per l’attuazione.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA