Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”
- Ambito: misure di contrasto all’epidemia, con specifico riferimento alle attività lavorative.
Parole di interesse: attività lavorative; ICT; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; obbligo di comunicazione
IL PRESIDENTE
Visto gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visti
- Il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed in particolare l’art. 254;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale (…) ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa (…) alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni …»;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
- il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Visto: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 con particolare riferimento all’articolo 2, comma 6 e al relativo allegato 6 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
Richiamate altresì le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti con circolari Ministeriali relativamente alla situazione emergenziale da COVID 19 con particolare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 14195 del 29 aprile 2020 DGPRE-DGPREP avente ad oggetto «Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività»;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;
Richiamata la d.g.r. 7 maggio 2020 n. XI/ 3114 «Determinazioni in merito all’attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID – 19» ;
Dato atto che il d.p.c.m. del 26 aprile 2020 integrando quanto già previsto dai precedenti provvedimenti statali ha disposto la ripresa di un numero consistente di attività produttive;
Considerato che il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il numero dei casi sul territorio regionale, nonché l’esperienza maturata, impongono di considerare come misura prioritaria per contrastare la diffusione del contagio l’adozione di misure di prevenzione che, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l’accesso e la permanenza di soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19;
Considerato che si possano rafforzare le misure di prevenzione relativamente alla facoltà per il datore di lavoro di rilevare la temperatura al momento dell’ingresso del personale prevista dall’Allegato 6 al d.p.c.m. del 26 aprile 2020 per consentire la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la rilevazione della temperatura rappresenta un elemento di prevenzione per tutti i luoghi di lavoro, non solo per le imprese;
Considerato altresì che occorre un adeguato e tempestivo monitoraggio da parte delle ATS rispetto ai soggetti che presso i luoghi di lavoro abbiano manifestato sintomatologie da affezione COVID 19;
Ritenuto infine che più accurate misure di prevenzione possano assumersi anche nei confronti di clienti e degli utenti nonché nei confronti degli studi professionali;
Ravvisata pertanto la necessità, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione, di adottare le ulteriori misure più restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal d.p.c.m. del 26 aprile 2020;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;
ORDINA
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) (misure di contenimento e gestione) (attività lavorative)
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. (misure di cautela) (obbligo di comunicazione)
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. (misure di cautela)
c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid». (ICT)
I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del d.p.c.m. 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.
Art. 2 (Disposizioni finali)
a) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza.
b) Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
c) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
d) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Il presidente Attilio Fontana