Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”
- Il provvedimento, adottato dopo l’emanazione del d. P. C. M. del 16 maggio 2020, sostituisce la precedente ordinanza n. 546/2020 del 13 maggio ed è efficace fino al 31 maggio 2020. Ambito: misure di contrasto all’epidemia
Parole di interesse: attività commerciali; attività lavorative; caccia; cassa integrazione; cultura; dispositivi di protezione; formazione; ICT; limitazione libertà di circolazione; mascherina; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; obbligo comunicazione; sanificazione; sport; turismo
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni» e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni»;
Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;
Visti:
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 con cui sono state adottate disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020, n. 539 del 3 maggio 2020, n. 541 del 7 maggio 2020 e n. 546 del 13 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19;
Ritenuto di confermare la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
Ritenuto altresì di specificare, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, le modalità di svolgimento di attività sportive all’aperto nei centri sportivi nonché lo svolgimento delle attività di addestramento e allenamento di cani e cavalli ed altre specie animali anche da parte di affidatari, istruttori ed educatori;
Considerato il quadro epidemiologico in Regione Lombardia, che vede un andamento in riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte dei territori provinciali, sia tale da consentire, in via sperimentale, la riapertura di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;
Ribadito pertanto che tali aperture in via sperimentale dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli e dalla linee guida nazionali nonché dalle disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 e dalla collaborazione attiva della popolazione tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia;
Viste le lett. dd), ee), gg), mm), nn) dell’art. 1 del predetto d.p.c.m. del 17 maggio 2020;
Visti i seguenti protocolli condivisi a livello nazionale e riportati rispettivamente in allegato n.12, 13 e 14 del d.p.c.m. del 17 maggio 2020:
- protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le parti sociali.
Visti i «Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitatotecnico-scientifico in data 15 maggio 2020» in allegato 10 al d.p.c.m. del 17 maggio 2020;
Visto l’allegato 17 del predetto d.p.c.m. recante «Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» dal prossimo 18 maggio, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 condiviso all’unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
Rilevato che il predetto documento del 15 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contiene schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori e che in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;
Ritenuto di recepire, come da allegato 1 della presente ordinanza, il predetto documento, salvi gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, ad eccezione delle schede riferite a piscine e palestre per la cui riapertura si ritiene opportuno attendere i successivi monitoraggi sulla diffusione del contagio;
Dato atto altresì che per ulteriori attività economiche e di servizi sono state elaborate dalle competenti strutture regionali apposite linee guida di cui all’allegato 2 della presente ordinanza;
Ritenuto opportuno, soprattutto ai fini di una lettura integrata delle disposizioni regionali vigenti, adottare un’unica ordinanza che, a decorrere dal 18 maggio, includa anche le misure già adottate con l’ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 che dispongono in ordine alla rilevazione temperatura corporea sui luoghi di lavoro, misura di particolare rilevanza ai fini della prevenzione della diffusione del contagio;
Ritenuto di confermare le ulteriori disposizioni sulle attività economiche e produttive di cui all’ordinanza n. 541 del 3 maggio 2020, con limitate modifiche in ragione della disciplina statale sopravvenuta;
Ritenuto di prevedere la ripresa delle esperienze formative anche attraverso la modalità del tirocinio in presenza e lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, a condizione che siano adottate opportune misure organizzative idonee di prevenzione e protezione;
Ravvisata la necessità di consentire l’esercizio di alcune attività gestionali della fauna selvatica che appaiono non oltre differibili stante l’esigenza di contenimento del proliferare di specie pericolose sia per garantire l’equilibrio dell’ecosistema che per tutelare la cittadinanza;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;
ORDINA
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) (misure di contenimento e gestione)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
- Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (mascherina)
- Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
- Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale. (sport)
1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi (attività commerciali)
- Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle «Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
- Sono altresì consentite le seguenti attività:
- Professioni della montagna, di cui alla l.r. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,
- Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica, (turismo)
- Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non alberghiere di cui all’allegato 1,
- Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
- Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2, elaborate dalle competenti strutture regionali nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza.
- E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale», nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
- E’ confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
- E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. (sanificazione) (attività lavorative)
1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: (attività lavorative) (misure di cautela)
a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d. l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità: (obbligo comunicazione) (limitazione libertà di circolazione)
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). (obbligo comunicazione)
2.qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. (permanenza domiciliare) (limitazione libertà di circolazione)
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi. (obbligo comunicazione)
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. (misure di sorveglianza)
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
c) In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
d) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid». I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza. (ICT)
1.4 Tirocini e attività laboratoriali (misure di cautela)
- E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7763. (cassa integrazione)
- Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività. (formazione) (cultura) (misure organizzative)
1.5 Attività sportive e ludico-ricreative (sport) (misure di cautela)
- Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive.
- I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
- I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti). (sanificazione)
- Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
- Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
- A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.
1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
- È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L’attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
- L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
1.7 Attività gestionali della fauna selvatica E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
- Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art. 8 della l.r n. 26/1993;
- Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della l.r. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse; (caccia)
- Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all’art. 40 della l.r. n. 26/1993. (caccia)
Art. 2 (Disposizioni finali)
- Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando che qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
- Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
- Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
- Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006.
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
- La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Il presidente
Attilio Fontana