- Ambito: utilizzo del siero di latte in impianti di produzione di biogas
Parole di interesse: agricoltura; imprese.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
− il decreto legislativo 21 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
− il Decreto legislativo 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
− il Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
− il Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
− il decreto legislativo n. 387/2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità» che disciplina, all’art. 12, le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
− il decreto legislativo n. 28/2011 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
− il decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 10 settembre 2010 «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
− il decreto del Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare n. 264 del 13 ottobre 2016 «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;
Richiamati:
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
− il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19»;
Richiamate altresì:
− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2011, n 11 e in particolare l’art. 29, comma 1, lettere b) e i-bis) nel quale è stabilito che spetta alla Giunta Regionale adottare Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 28, comma 1 lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili […];
− la d.g.r. 18 aprile 2012, n. 3298 del «Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;
− la d.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»:
− la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» attualmente in corso di aggiornamento;
− la nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 avente ad oggetto «Quesito in merito all’utilizzo di S.O.A. in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – biogas» con cui sono stati chiariti i criteri finalizzati alla classificazione dei SOA quali sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
− la nota del 2 marzo 2020 n. 5086 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, avente ad oggetto «Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare»;
− la nota del 23 marzo 2020 n. 10378 del Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione, avente ad oggetto «Smaltimento dei sottoprodotti di origine lattiero-casearia in impianti di biogas. Emergenza COVID-19»;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Agricoltura,
− l’emergenza Covid-19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, considerato che il latte è un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione, se non con interventi graduali nel tempo;
− a seguito di tale emergenza inoltre i caseifici sono forzatamente sotto organico a causa dell’assenza dal posto di lavoro dei dipendenti interessati dalle misure di emergenza, ciò comportando una riduzione della capacità lavorativa degli impianti e quindi un incremento del latte che non può essere lavorato;
− si registra una drastica riduzione degli ordini da parte dell’HORECA (sistema della ristorazione) soprattutto per i prodotti freschi e freschissimi;
− i caseifici a causa della riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano, si trovano a dover gestire un sottoprodotto senza possibilità di immediato collocamento ovvero di stoccaggio in sicurezza;
− si stima che la produzione di latte che, a causa del Covid-19, non troverà collocazione sul mercato è di circa il 5%, pertanto è necessario prevedere possibilità di gestione delle produzioni in surplus presso gli allevamenti in attesa dell’efficacia delle azioni messe in atto per adeguare le produzioni alla ridotta domanda del mercato;
− la residua capacità di trattamento del siero deve essere urgentemente e prioritariamente dedicata alla diretta polverizzazione del latte in eccedenza anche per costituire una riserva di tale alimento, conseguentemente si genera una eccedenza di siero che deve essere altrimenti collocato/ utilizzato, oltretutto in presenza di oggettiva difficoltà e carenza di stoccaggio;
Rilevato inoltre che:
− così come espressamente riconosciuto dalla citata nota 2 marzo 2020 n. 5086 del Ministero della Salute, «occorre garantire l’approvvigionamento delle derrate alimentari»;
− nel contesto emergenziale, la suddetta nota, per quanto riguarda i profili di «sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare», indica espressamente le «attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali», tra cui:
- raccolta latte,
- raccolta e lavorazione sottoprodotti di origine animale,
- gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento,
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio,
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti deperibili;
Dato atto che per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse autorizzati ed in esercizio, l’introduzione nella sezione di digestione anaerobica di matrici «siero di latte» costituisce una integrazione alla «dieta del digestore» che consente di gestire in forma sostenibile, rispetto ad altre modalità, le temporanee eccedenze di questo sottoprodotto, derivante dalla produzione di alimenti idonei al consumo umano;
Ritenuto di dover contribuire a limitare con tempestività gli impatti economici, sociali, sanitari ed ambientali che l’emergenza del Covid-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore lattiero caseario;
Verificato dagli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi che, in considerazione della situazione emergenziale in atto, non sono al momento individuabili diversi destini per il siero da latte;
Considerata quindi la necessità di prevedere un tempestivo percorso procedurale per attivare il conferimento del siero da latte e il suo utilizzo negli impianti di produzione di energia elettrica da biogas;
Preso atto che, con la sopra richiamata nota del Ministero della Salute 23 marzo 2020 n. 10378, viene confermata la situazione di criticità del settore lattiero caseario susseguente all’emergenza Covid-19 e la necessità di disporre urgentemente modalità per l’impiego del latte in eccesso ed i residui di lavorazione dello stesso presso gli impianti di biogas, chiarendo altresì che alla luce della situazione di criticità:
− «è consentito l’invio di latte e dei derivati della lavorazione, come sottoprodotti, agli impianti di digestione anaerobica conformi al Regolamento (CE) 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori, contenuta nelle singole autorizzazioni e in assenza di impianto di pastorizzazione (se l’autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all’uomo o agli animali);
− «Per i biodigestori già operativi ai sensi della normativa ambientale, in considerazione delle sopraggiunte carenze di personale per l’espletamento del sopralluogo, qualora venga richiesto anche il riconoscimento ai sensi dell’art. 24 (g) del reg. CE 1069/2009, al fine di velocizzare, vista l’urgenza, l’iter autorizzativo, si può procedere a rilasciare il riconoscimento condizionato, rinviando il sopralluogo e l’esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del reg. CE 1069/2009)»;
Dato atto inoltre:
− dell’elevato livello delle condizioni sanitarie degli allevamenti che conferiscono latte ai caseifici presenti sul nostro territorio, certificato dal riconoscimento comunitario di Territorio Ufficialmente Indenne da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica;
− che il siero pastorizzato derivante dalla lavorazione del latte è classificato materiale di categoria 3 ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
− che il digestato prodotto dagli impianti di produzione di energia elettrica da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse tra cui il siero pastorizzato mantiene le caratteristiche di sicurezza sanitaria che lo rendono adatto al successivo impiego agronomico nella fertilizzazione del suolo;
Rammentato che l’allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 definisce le modalità di trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas, prevedendo in particolare che:
− un’unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente materiali di categoria 3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in un altro impianto riconosciuto;
− il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro e i prodotti a base di colostro definiti come materiali di categoria 3 possono essere impiegati come materia prima in un impianto di biogas senza essere sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione qualora l’autorità competente ritenga che non comportino rischi di propagazione di gravi malattie trasmissibili;
Dato atto che la nota del Ministero della Salute 23 Marzo 2020 n. 10378, sulla base del sopra citato allegato V al Reg. (UE) n. 142/2011, e tenuto conto dell’urgenza manifestata, dispone la possibilità di procedere con una procedura semplificata di riconoscimento condizionato ai sensi del Reg.(CE) n. 1069/2009 al fine di attestare che gli impianti di digestione anaerobica in oggetto siano rispondenti a quanto previsto dall’art. 14, lettera f) dello stesso Regolamento demandando il sopralluogo e l’esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009);
Rilevato pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che tale sottoprodotto comporta un rischio irrilevante di propagazione di gravi malattie trasmissibili e che, in base alla nota del Ministero della Salute sopra richiamata (n. 10378 del 23 marzo 2020), la procedura semplificata di riconoscimento condizionato introduce deroghe riferibili ai soli aspetti amministrativi, salvaguardando nel contempo gli aspetti sanitari;
Preso atto della necessità di attivare, alla luce delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, una procedura di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 degli impianti di biogas con nesso agricolo per poter immettere quale matrice in ingresso alla digestione anaerobica il siero di latte pastorizzato;
Ricordato che:
− gli impianti a biogas, comprensivi delle strutture funzionali agli stessi sono autorizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. n. 387/2003;
− le autorizzazioni alla produzione energetica di biomassa, rilasciate ai sensi del citato decreto, dispongono in merito alla potenzialità dell’impianto e ricomprendono le autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio dell’attività, prevedendo le opportune prescrizioni di tipo tecnico e gestionale, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, al fine di garantire la tutela della salute e dell’ambiente;
− nel caso di impianti già riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 1069/2009, sono già state valutate le strutture e le modalità gestionali atte ad assicurare la possibilità di accogliere i materiali in questione, anche in deroga alle ricette oggetto di autorizzazione;
− nel caso di impianti in cui sia avviato il riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n. 1069/2009, nei termini della sopra citata nota del Ministero della Salute 23 marzo 2020 n. 10378, è necessario che – al fine di poter assicurare una gestione efficace dei materiali e nel rispetto della salute e dell’ambiente – presso l’impianto siano presenti i presidi necessari previsti dall’Allegato V del Reg (UE) n. 142/2011 oltre che un’adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, confermando il rispetto della potenzialità e del regime emissivo autorizzati per l’impianto ai termini del d.lgs. 387/2003;
Rammentato che:
− l’art. 5 c. 3 del d.lgs 28/2011 prevede che, fino all’emanazione di specifico decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, «per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;
− la d.g.r. n. 3298/2012 prevede, coerentemente al dispositivo nazionale, che «nel caso di impianti a biomassa la modifica è da considerarsi sostanziale se prevede «rifacimenti parziali o totali che modifichino la potenza termica installata o il combustibile rinnovabile utilizzato, oppure, ai sensi dell’art. 268 Parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., quegli interventi che comportino una modifica qualitativa delle emissioni o un’alterazione della convogliabilità delle stesse»;
Dato atto che risulta pertanto modifica non sostanziale, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di cui alla norma nazionale e regionale, il conferimento di siero di latte agli impianti di produzione di biogas già autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che viene effettuato nelle condizioni sopra riportate, che garantiscano inoltre:
− il rispetto delle condizioni previste dalle norme in materia sanitaria definite dall’allegato V al Reg. (UE) n.142/2011;
− il rispetto delle condizioni in materia ambientale, con particolare riferimento alla conferma della potenzialità e del regime emissivo dell’impianto autorizzati, alla presenza di adeguata capacità di stoccaggio dei materiali, alla presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti;
Considerato altresì che, trattandosi di impianti già autorizzati, il conferimento di siero da latte nelle condizioni sopra riportate, non richiede modifiche impiantistiche ed edilizie e quindi non necessita di
− atti di assenso/diniego in materia di urbanistica e edilizia;
− autorizzazione paesaggistica;
− autorizzazioni in materia ambientale, nel rispetto delle potenzialità e del regime emissivo dell’impianto, con la presenza di adeguata capacità di stoccaggio dei materiali e di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti;
− autorizzazioni all’impiego del digestato;
Dato atto dei contributi forniti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima, dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e dalla Direzione Generale Welfare, ciascuno in relazione alle proprie competenze, al fine di delineare indirizzi condivisi da fornire agli operatori allo scopo di risolvere la problematica, garantendo altresì adeguati livelli di tutela della salute e dell’ambiente;
Visti i modelli allegati e parte integrante della presente deliberazione:
− A «Modulo comunicazione per conferimento di siero di latte in impianti biogas»;
− B «Modulo richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
− C «Modulo di nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza Covid-19 ha portato al settore lattiero caseario, di:
− consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero- casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014, agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 e riconosciuti a sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
− consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall’allegato V del Reg. (UE) 142/2011 oltre che un’adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che attivino l’iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
− stabilire che al fine di avviare l’iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmette al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello di cui in allegato B ed attende il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C, da parte del medesimo Dipartimento;
− stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero il Gestore dell’impianto, trattandosi di modifica non sostanziale, dia comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana e al Comune sede dell’impianto, secondo il modello di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
− fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
− precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di «digestato agroindustriale» prevista dall’art. 22, comma 3. del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046, attuato con la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/ CEE» e con la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»;
− stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell’evolversi della situazione emergenziale;
Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 1 della l.r. 17 del 4 giugno 2014;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
1) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
− Allegato A «Modulo di comunicazione per conferimento siero di latte in impianti biogas»;
− Allegato B «Modulo di richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
− Allegato C «Modulo di nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
2) al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza Covid-19 ha determinato al settore lattiero caseario:
− consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27 marzo 2014, agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 e riconosciuti a sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
− consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall’allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 oltre che un’adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che abbiano avviato l’iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n.1069/2009 , in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
− stabilire che, al fine di avviare l’iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmetta al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello di cui in allegato B ed attenda il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C, da parte del medesimo Dipartimento;
− stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero da latte il Gestore dell’impianto dà comunicazione da trasmettere secondo il modello di cui all’allegato A, alla Provincia/ Città Metropolitana e al Comune sede dell’impianto;
− fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
− precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di «digestato agroindustriale» prevista dall’art. 22, comma 3. del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046, attuato con la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/ CEE» e con la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»;
− stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell’evolversi della situazione emergenziale;
3) di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il segretario: Enrico Gasparini