- Ambito: Finanziamento della ricerca di ambito sanitario
Parole di interesse: imprese; sanità; ricerca e innovazione
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all’art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- la comunicazione della Commissione Europea «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
Visti, inoltre:
- l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;
Viste:
- la d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 di adozione del Programma e le d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 relative alle successive riprogrammazioni;
- la d.g.r. n. 1051/2013 la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia» (S3), da ultimo aggiornata con d.g.r. n. 7450/2017;
Rilevato che:
- la d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre 2015 che modifica la d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 istituisce due distinti Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016(e ss.mm.ii.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l’esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell’ambito dell’Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», l’obiettivo specifico 1.b.1 «Incremento dell’attività di innovazione delle imprese», in attuazione del quale è compresa l’azione I.1.b.1.3 (1.1.4 dell’AP) – «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi», finalizzata a:
- valorizzare le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale;
- sostenere programmi di R&ST realizzati da imprese in collaborazione con ODR pubblici e privati in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo;
Richiamata la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione», la cui finalità è il potenziamento dell’investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese con il metodo dell’innovazione aperta (open Innovation), ovvero il paradigma secondo cui i processi di crescita delle imprese e di sviluppo di nuovi prodotti o modelli di business si devono basare su modalità di confronto collaborativo;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 ha approvato nella Seduta del 12 maggio 2015 i criteri di selezione dell’azione I.1.b.1.3;
Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento 651/2014 relativamente all’applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;
Evidenziato che In questo momento di emergenza sanitaria globale collegata al CORONAVIRUS, Regione Lombardia intende contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composto dagli attori del settore pubblico e privato del sistema dell’innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future;
Dato atto che a tal fine è stata predisposta una misura che si inserisce nell’azione I.1.b.1.3 «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi dell’Asse I – rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione del Programma Operativo Regionale (POR) 20142020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR);
Dato atto che Regione Lombardia ha pubblicato tramite la piattaforma Open Innovation in data 20 marzo 2020 un avviso volto alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca e a ottenere un sostegno finanziario aggiuntivo rispetto alle risorse stanziate da Regione Lombardia rispetto alla misura regionale c.d. «sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;
Stabilito che la misura finanzia progetti presentati nell’ambito di due linee:
- LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse sopraindicata e riservata a organismi di ricerca pubblici e no profit ivi compresi gli IRCCS e le ASST);
- LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020 riservata a partenariati composti da almeno un’impresa e un organismo di ricerca ivi compresi gli IRCCS e le ASST con eventuale addizionalità di risorse provenienti dai finanziatori che hanno risposto alla suddetta manifestazione di interesse);
cosi come definite negli orientamenti comunitari sopraindicati;
Evidenziato che i progetti devono afferire all’area di Specializzazione «Industria della Salute» della Strategia di Specializzazione Intelligente di cui alle d.g.r. n. X/1051/2013, declinata successivamente con d.g.r. n. X/2472/2014, d.g.r. n. X/3336/2015, d.g.r. n. X/5843/2016 e d.g.r. n. 7450/2017 e con l’ecosistema «Salute e Life Science» di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016;
Dato atto altresì che la presente misura è coerente con le disposizioni previste dalla proposta di Regolamento COM (2020) 113 final del 13 marzo 2020 che prevede:
− la modifica dell’art. 5 comma 1 lettera b del Regolamento (UE) n. 1301/2013 includendo la promozione degli investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi nel settore sanitario;
− la modifica dell’art. 65 comma 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che le operazioni in risposta all’epidemia COVID-19 siano ammissibili a partire dal 1 febbraio 2020;
Evidenziato che l’obiettivo della misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti di intervento:
- sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l’ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale;
- sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta;
- sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l’efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici;
- sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri;
- sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta;
- sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell’isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;
- sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse nelle diverse fasce d’età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, associate a stati di immunodepressione come neoplasie;
Atteso inoltre che la valutazione dei progetti viene effettuata nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (ai sensi dell’art. 5/II del d.lgs. 123/1998) che si conclude entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, come prevista nell’allegato A al presente atto e meglio definita nei successivi provvedimenti attuativi;
Ritenuto di approvare gli elementi essenziali della «misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro», così come definiti nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la dotazione finanziaria dell’iniziativa:
− per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020, è pari a euro 4 milioni, eventualmente aumentata delle disponibilità finanziarie disponibili alla manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;
− per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse private o di altri cofinanziatori trova copertura a seguito della chiusura il 27 marzo2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;
Dato atto che la ripartizione finanziaria delle risorse regionali, ai sensi della decisione C(2015)923 final del 12 febbraio 2015, relativa al Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), tra i capitoli di spesa sopra individuati risulta come segue: 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse Regione;
Evidenziato inoltre che la misura prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1.000.000 di euro per ciascun progetto;
Stabilito che la dotazione finanziaria di Regione Lombardia per la linea 2, pari a 4 milioni di euro trova copertura a valere:
− per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.10836
− per € 700.000 sul cap. 14.03.203.10852
− per € 300.000 sul cap. 14.03.203.10834
− per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.11060
− per € 700.000 sul cap. 14.03.203.11061
− per € 300.000 sul cap. 14.03.203.11008
Dell’esercizio finanziario 2020, a seguito della relativa variazione come da richiesta prot. R1.2020.1736 del 26 marzo 2020;
Stabilito che nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata, si provvederà ad eventuali variazioni in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell’adozione dell’impegno contabile a favore dei beneficiari;
Evidenziato che:
- le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere incrementate grazie alla risposta dei soggetti pubblici e privati che concorreranno con proprie risorse finanziarie, in aggiunta a quelle regionali per sostenere la linea 1 e parzialmente la linea 2 della misura regionale «c.d. Sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;
- precisato che le risorse private dichiarate mediante la manifestazione di interesse che si chiude in data 27 marzo 2020 saranno evidenziate nel decreto che approva il bando attuativo;
Dato atto che all’iniziativa possono partecipare:
- alla linea 1: Organismi di ricerca pubblici e privati no profit costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti; all’interno di tali partenariati potranno figurare, in qualità di partner, anche Organismi di ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di fuori del territorio lombardo;
- alla linea 2: imprese (grandi, medie e piccole) e organismi di ricerca pubblici e privati compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati, costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti di cui almeno un’impresa e un organismo di ricerca;
Richiamate a tal fine:
- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed il par. 2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede in particolare:
− al punto 31 dell’art 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell’ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca»;
- la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107.1 del TFUE e in particolare:
− la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20, che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;
− la sezione 2.2 par. 28. lettera c che stabilisce tra l’altro che nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all’impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
Valutato che le agevolazioni previste dalla Linea 1 non sono finanziate da risorse statali e le agevolazioni dalla linea 2 della presente iniziativa non rilevano per l’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato nel rispetto della suddetta Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) ed in particolare del punto 31 e della Comunicazione UE 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107.1 del TFUE e in particolare la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17,18 e 19 secondo punto e 20 e della sezione 2.2 par. 28. lettera c;
Stabilito che:
- le agevolazioni previste dal presente intervento non sono cumulabili con altre agevolazioni e i contributi pubblici che rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- in attuazione dell’art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
Dato atto che:
- la concessione dell’intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà;
- i contributi relativi all’iniziativa (linea 2) di cui all’allegato saranno concessi ai soggetti del partenariato, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo;
Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
Dato atto che la Direzione competente riferisce che è stato acquisito il necessario parere:
- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019) che si è espresso favorevolmente seduta del 26 marzo 2020, in ordine alla presente iniziativa inquadrata come non aiuto sia nel caso della Linea 1 che della Linea 2;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 26 marzo 2020;
- dell’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota del 26 marzo 2020;
Dato atto che la Direzione competente provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Viste:
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;
Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA (imprese) (sanità) (ricerca e innovazione)
- di approvare gli elementi essenziali della misura, istituita nell’ambito dell’azione I.1.b.1.3 del POR FESR 2014- 2020 (1.1.4 dell’AP) come specificati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la dotazione finanziaria dell’iniziativa:
- per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse private trova copertura a seguito della chiusura il 27 marzo 2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori;
- per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 è pari a euro 4 milioni e trova copertura a valere sui seguenti capitoli:
− per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.10836
− per € 700.000 sul cap. 14.03.203.10852
− per € 300.000 sul cap. 14.03.203.10834
− per € 1.000.000 sul cap. 14.03.203.11060
− per € 700.000 sul cap. 14.03.203.11061
− per € 300.000 sul cap. 14.03.203.11008 dell’esercizio finanziario 2020, a seguito della relativa variazione come da richiesta prot. R1.2020.1736 del 26 marzo 2020;
- di dare atto che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere incrementate parzialmente per la linea 2 e interamente per la linea 1 grazie alla risposta dei soggetti pubblici e privati che concorreranno con proprie risorse finanziarie, in aggiunta a quelle regionali per sostenere la misura regionale c.d. Sostegno allo sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro»;
- di precisare che le risorse private dichiarate mediante la manifestazione di interesse che si chiude in data 27 marzo 2020 saranno evidenziate nel decreto che approva il bando attuativo;
- di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione l’emanazione di tutti gli adempimenti conseguenti attuativi;
- di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).
Il segretario: Enrico Gasparini