Titolo completo "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - Annualità 2019 (d. g. r. n. XI/2862/2020): ulteriori determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19 per la misura B1 e la misura B2"
- Ambito: assistenza ai disabili e alle persone non autosufficienti
Parole di interesse:assistenza; sostegni economici
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con l r 30 agosto 2008 n 1;
Viste:
- la l r 6 dicembre 1999, n 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all’art 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;
- la l r 5 gennaio 2000, n 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d lgs 31 marzo 1998, n 112»;
- la l r 12 marzo 2008, n 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni con l r n 2/2012, in particolare:
− l’art 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
− l’art 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l’impegno diretto delle reti familiari nell’assistenza continuativa; • la l r 30 dicembre 2009, n 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l r 11 agosto 2015, n 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n 33;
Richiamate:
- la d c r 10 luglio 2018 n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell’ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la d g r 14 maggio 2013, n 116 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall’accudente per le funzioni vitali e primarie;
VISTI:
- il decreto legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l 5 marzo 2020 n 13, successivamente abrogato dal d l n 19/2020 ad eccezione dell’art 3, comma 6 bis, e dell’art 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Richiamati i d p c m 1 marzo, 4 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale sino al 13 aprile;
Richiamate le seguenti ordinanze regionali:
- n 514 del del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;
- n 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività’ amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n 514 del 21 marzo 2020»;
- n 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell’ordinanza n 515 del 22 marzo 2020»;
- n 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n 19»;
Richiamate altresì le seguenti delibere della Giunta regionale:
- del 23 dicembre 2019, n 2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020», anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
- del 31 gennaio 2020 n 2798 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d g r n XI/2720/2019): Prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1»;
- del 18 febbraio 2020 n 2862 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d g r n XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni»;
- del 16 marzo 2020 n 2954 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d g r n XI/2862/2020): determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19 per i rinnovi domande B1»;
Ritenuto, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale e regionale e anche a seguito della costante interlocuzione avvenuta con le Associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, necessario intervenire con un ulteriore provvedimento per dare ulteriori indicazioni sia relativamente alla Misura B1 che alla Misura B2;
Dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici, la situazione contingente crea non poche ripercussioni:
- sia sulla presentazione delle domande per la misura B1, che al momento risultano essere un numero molto limitato rispetto alle situazioni in carico a fine gennaio 2020, e anche per i nuovi accessi;
- sia per l’avvio dei bandi a livello territoriale per la Misura B2; Ritenuto pertanto opportuno, in questa fase emergenziale, e salve diverse e ulteriori disposizioni, procedere all’adozione del presente atto al fine di dare ulteriori indicazioni sia per la presentazione delle domande Misura B1 sia per l’avvio dei bandi a livello di Ambito territoriale per la Misura B2, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che per le ragioni sopra richiamate legate all’emergenza sanitaria, con il presente provvedimento si intende differire - per le persone in continuità - il termine di presentazione della domanda dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020;
Dato atto altresì che pur prevedendo forme più semplificate di accesso alle Misure, come meglio specificato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le domande dovranno essere perfezionate in un momento successivo alla conclusione della emergenza sanitaria;
Considerato di confermare quanto previsto nella d g r n XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;
Dato atto altresì che le iniziative, attività o interventi comunque denominati di cui al presente provvedimento non comportano oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse sono già state individuate con le d g r n XI/2720/21019 e n XI/2862/2020;
Dato atto di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della Direzione Generale competente l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
Richiamate la l r 20/08 e le dd g r relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato: (assistenza) (sostegni economici)
1 di autorizzare la proroga per la presentazione delle domande per le persone in carico alla Misura B1 al 29 maggio 2020;
2 di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il quale fornisce, in questa fase di emergenza sanitaria, ulteriori specificazioni alla d g r n XI/2862/2020 (FNA 2019 – esercizio 2020) sia per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Misura B1 sia per l’avvio dei bandi a livello di Ambito territoriale per la Misura B2;
3 di dare atto che le iniziative, attività o interventi comunque denominati di cui al presente provvedimento non comportano oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse sono già state individuate con le d g r n XI/2720/21019 e n XI/2862/2020;
4 di confermare quanto previsto nella d g r n XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;
5 di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
6 di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
7 di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt 26 e 27 del d lgs n 33;
8 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www regione lombardia it e di trasmettere lo stesso alle ATS;
Il segretario: Enrico Gasparini