- Ambito: bando per sostegni economici alle attività commerciali.
Parole di interesse: attività commerciali; bilanci; imprese; sostegni economici
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare l’art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura, che prevede l’obiettivo del sostegno alla vitalità e all’attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio (Risultato Atteso Econ .14 .2 .56);
Richiamata la d. g. r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l. r. n. 14/1999«, che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, distinti in DUC e DiD;
Dato atto che, a partire dalla loro introduzione nel 2009, la nascita e lo sviluppo dei Distretti del Commercio sono stati sostenuti con continuità tramite 5 distinte misure di finanziamento, di cui l’ultima approvata nel 2013 con d. d. g. n. 1744, a cui si è aggiunta una ulteriore misura a sostegno dell’attrattività di area vasta e dell’integrazione tra attività turistiche e commerciali, approvata nel 2014 con d. d. g. n. 6759;
Richiamata la d. g. r. 1833 del 2 luglio 2019, con cui Regione Lombardia, in preparazione all’emanazione di tali misure di finanziamento, ha disposto che venisse effettuata una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d. g. r. 10397/2009 e ad un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni, e si procedesse poi alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
Richiamati inoltre:
- Il d. d. u. o. n. 10612 del 18 luglio 2019, che approvava le disposizioni attuative relative alla suddetta d. g. r. 1833/2019 per la verifica del mantenimento dei requisiti e la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio;
- Il d. d. u. o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco, in base ai quali risultano, alla data odierna, 126 Distretti del Commercio, di cui 48 DUC e 78 DiD, riconducibili a 537 Comuni lombardi; Considerato che il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio, tramite azioni specifiche a loro sostegno, incluse anche apposite misure di finanziamento, costituisce un obiettivo di legislatura per Regione Lombardia, come attestato nel PRS sopra citato;
Considerato che nel «Documento di Indirizzo Strategico (DIS) per la politica di coesione 2021-2027» di Regione Lombardia, di cui alla d. g. r. 1818 del 2 luglio 2019, sono citate, tra l’altro:
- Nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 1 – Un’Europa più intelligente, le aggregazioni attive nell’ambito delle polarità commerciali urbane, quale strumento per promuovere forme innovative di governance tra imprese, istituzioni e formazioni sociali e per fare del commercio e dei servizi un fattore di sviluppo economico e sociale a livello locale e di rigenerazione delle aree urbane;
- Nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini, in tema di rigenerazione urbana, i sistemi di governance innovativi delle polarità commerciali urbane quali strumenti per promuovere la cooperazione tra imprese, istituzioni e formazioni sociali e per valorizzare il ruolo delle attività economiche del commercio e dei servizi come fattore di presidio e qualificazione delle aree urbane;
Considerati gli indirizzi di policy suggeriti dalla Direzione Generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI della Commissione Europea con la pubblicazione del 2018 «Guardando al futuro – Guida pratica per promuovere la rivitalizzazione e la modernizzazione del piccolo commercio al dettaglio», che individuano, tra le soluzioni proposte per rivitalizzare e modernizzare il piccolo commercio al dettaglio:
- La modernizzazione delle infrastrutture per facilitare l’adozione delle tecnologie digitali e rendere più attraenti le zone commerciali;
- Il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti per creare una comunità forte di piccoli commercianti
- L’aiuto ai commercianti per adottare le tecnologie digitali adatte;
- L’offerta di soluzioni per la commercializzazione e il branding collettivi per far crescere le vendite e la visibilità dei piccoli commercianti;
Richiamati altresì:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020 che prorogano complessivamente al 3 maggio 2020 le suddette misure;
Considerato che, con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- A partire dal d. p. c. m. dell’11 marzo 2020 e con i successivi provvedimenti di livello statale e regionale, le attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato sono state oggetto di chiusura obbligatoria, ai fini del contenimento della diffusione del contagio;
- Il blocco delle attività, o la loro riduzione al minimo, ha inevitabilmente causato significative perdite di fatturato e il crollo dei flussi di cassa in entrata, con conseguenti problemi di giacenze invendute e di scarsa liquidità, a fronte di spese fisse comunque da sostenere;
- È da ritenersi concreto, pur in mancanza di stime affidabili, il rischio di un gran numero di fallimenti e chiusure di tali attività economiche, che porterebbero ad un depauperamento del tessuto imprenditoriale urbano, con conseguenze negative sul livello di presidio economico e sociale del territorio e del livello dei servizi e della qualità di vita delle comunità residenti;
- D’altro canto, le chiusure forzate e la limitazione agli spostamenti hanno prodotto un cambiamento dei comportamenti sociali e d’acquisto dei consumatori, con un sostanziale incremento degli acquisti online e della consegna a domicilio dei prodotti;
- Inoltre, è da prevedere che la riapertura delle attività economiche dovrà sottostare ad una sostanziale revisione modalità di utilizzo degli spazi e di gestione del rapporto coi clienti, per rispondere alla richiesta di diversi e maggiori standard di protezione e sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, siano essi imposti per legge o dettati dalle esigenze espresse dai clienti stessi;
Ritenuto che sia necessario sostenere la ripresa economica del settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato, al fine, da un lato, di ricostituire il tessuto imprenditoriale diffuso dei centri urbani e, dall’altro, di accompagnare le imprese del comparto nella fase di adattamento al nuovo scenario di convivenza con il rischio epidemiologico;
Ritenuto inoltre che i Distretti del Commercio, nati per costruire strategie comuni e condivise tra mondo delle imprese, istituzioni pubbliche e attori sociali, costituiscano il veicolo più idoneo per ideare, organizzare e accompagnare interventi di sistema che perseguano i suddetti obiettivi;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto sopra argomentato approvando i criteri per l’emanazione del bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto l’Allegato A «Criteri per l’emanazione del bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»; Ritenuto di ammettere come beneficiari del bando i Distretti che risultino iscritti all’Elenco dei Distretti del Commercio sopracitato alla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure che abbiano presentato istanza di iscrizione all’Elenco entro tale data, fatto salvo l’effettivo buon esito dell’istanza di iscrizione;
Ritenuto che, fatti salvi i casi non rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l’attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contribuiti riconosciuti a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G. U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Ritenuto inoltre che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:
- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
- possano in alternativa, previa notifica unica statale o notifica regionale, essere concessi, a discrezione dell’Ente concedente, nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e modificato con Comunicazione C(2020) 2215 del 03 aprile 2020, nei limiti e per la durata di tale regime;
- in caso di inquadramento degli aiuti nell’ambito del suddetto «Quadro temporaneo», non possano essere concessi ad imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014;
Dato atto che:
- in caso di inquadramento sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis» e fino al 1° luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d. p. r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- in caso di inquadramento degli aiuti nell’ambito del suddetto «Quadro temporaneo», le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d. p. r. 445/2000, che attesti di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
Ritenuto di demandare, conseguentemente alla notifica unica statale o alla notifica regionale e successivamente al termine di applicazione del «Quadro temporaneo», al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l’approvazione con proprio atto di indicazioni ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per disciplinare il richiamato «Quadro temporaneo», in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;
Visto il d. m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto che, qualora la concessione dell’aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del d. m. 31 maggio 2017 n. 115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;
Dato atto che:
- in caso di concessione di aiuti «de minimis» a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni quali beneficiari diretti, gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del regolamento «de minimis» sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d.m. 115/2017 artt. 8 e ss.;
Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi € 22 .564 .950,00, così suddivisi:
- € 17 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 .02 .203 .10157 di cui: € 7 .500 .000,00 sull’esercizio finanziario 2020 e € 10 .000 .000,00 sull’esercizio finanziario 2021;
- € 2 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 .01 .203 .8636 sull’esercizio finanziario 2020;
- € 600 .000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14 .02 .104 .13871 a valere sull’esercizio finanziario 2020;
- € 1 .964 .950,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14 .02 .104 .11434 dell’esercizio finanziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con d.m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale da parte del Ministero, che si renderanno disponibili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo 2 .0101 .01 .11433;
Ritenuto di riservarsi la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l’apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto o l’approvazione di ulteriori edizioni della misura;
Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e Finlombarda s. p. a., sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021;
Richiamato il Programma pluriennale delle attività 2020-2022 di Finlombarda s. p. a., allegato alla d. g. r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2020 – Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti», all’interno del quale è prevista, in capo a Finlombarda s .p .a ., l’assistenza tecnica relativa alla misura «Distretti del Commercio», di cui al presente provvedimento, per un costo complessivo stimato di € 365 .904,30 sulle annualità 2020, 2021 e 2022, di cui € 31 .720,00 di costi esterni sull’annualità 2020, la cui copertura è garantita delle risorse a valere sul capitolo 14 .02 .103 .8350, e la restante quota di costi interni pari a € 334 .184,30 a valere sul contributo di funzionamento;
Ritenuto pertanto:
- di individuare Finlombarda s. p. a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di ammissibilità formale delle domande, verifica delle rendicontazioni e liquidazione dei contributi;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
Ritenuto di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;
Viste:
- la l. r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione del triennio in corso;
- la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare i criteri per l’emanazione del bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (attività commerciali) (sostegni economici) (imprese)
- di ammettere come beneficiari del bando i Distretti che risultino iscritti all’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia alla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure che abbiano presentato istanza di iscrizione all’Elenco entro tale data, fatto salvo l’effettivo buon esito dell’istanza di iscrizione;
- di prevedere che, fatti salvi i casi non rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l’attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contribuiti riconosciuti a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- di prevedere che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:
- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
- possano in alternativa, previa notifica unica statale o notifica regionale, essere concessi, a discrezione dell’Ente concedente, nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e modificato con Comunicazione C(2020) 2215 del 03 aprile 2020, nei limiti e per la durata di tale regime;
- di dare atto che, per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del richiamato regolamento «de minimis», della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d. m. 115/2017 artt. 8 e ss.;
- di stabilire che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi euro 22 .564 .950,00, così suddivisi:
- € 17 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 .02 .203 .10157 di cui: € 7 .500 .000,00 sull’esercizio finanziario 2020 e € 10 .000 .000,00 sull’esercizio finanziario 2021;
- € 2 .500 .000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 .01 .203 .8636 sull’esercizio finanziario 2020;
- € 600 .000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14 .02 .104 .13871 sull’esercizio finanziario 2020;
- € 1 .964 .950,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14 .02 .104 .11434 sull’esercizio finanziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con d .m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale da parte del Ministero, che si renderanno disponibili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo 2 .0101 .01 .11433;
- di individuare Finlombarda s. p. a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di ammissibilità formale delle domande, verifica delle rendicontazioni e liquidazione dei contributi, rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;
- di dare atto che le spese per l’assistenza tecnica da parte di Finlombarda s .p .a ., stimate in massimo € 365 .904,30 sulle annualità 2020, 2021 e 2022, sono coperte dal contributo di funzionamento per un costo del personale interno pari massimo a € 334 .184,30, mentre per costi esterni pari a € 31 .720,00 a valere sull’annualità 2020 sono coperte dalle risorse a valere sul capitolo 14 .02 .103 .8350 che presenta la relativa disponibilità di competenza e di cassa; (bilanci)
- di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 e, in caso di concessione di aiuti «de minimis», gli adempimenti in materia di RNA;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia .it.
Il segretario: Enrico Gasparini