Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 27 aprile 2020, n. XI/3088 - Modalita’ e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l’annualità 2020

Titolo completo “Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». modalita’ e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l’annualità 2020”

  • Ambito: contributi regionali per la montgna

Parole di interesse: enti locali; sostegni economici.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

  • l’art 1, comma 1, della l r 15 ottobre 2007, n 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», che stabilisce che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali»;
  • l’art 1, comma 2, della l r 25/2007, che, nell’ambito del principio enunciato al comma 1, identifica le finalità da perseguire, e più precisamente:
  1. a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
  2. b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
  3. c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un ‘sistema montagna lombardo’ al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
  4. d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna;
  • l’art 4 «Fondo regionale per la montagna» della L R 25/2007, che prevede:

− l’istituzione del fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano, finanziabili nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale;

− la riserva delle risorse del fondo regionale per la montagna ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della l r 27 giugno 2008, n 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

− la destinazione dei finanziamenti del fondo ai soggetti di cui all’art 1, comma 3 della medesima legge (autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati);

  • l’art 5 «Attuazione degli interventi per la montagna» della l r 25/2007, che prevede, tra l’altro, che:

− il Programma Regionale di Sviluppo individui, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani;

− la Giunta regionale, entro nove mesi dall’approvazione del PRS, stabilisca:

  • gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
  • le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati;
  • l’art 23 «Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali» della l r 5 dicembre 2008, n  31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n  XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d g r  XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d c r  26 novembre 2019 n  XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate su:

  • il contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all’economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei servizi essenziali;
  • la salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui promuovere un’azione di rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che sviluppi l’innovazione e la competitività;
  • l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, tra cui l’attuazione della strategia «aree interne» legata alla programmazione europea 2014-2020, anche nell’ottica di una sua prosecuzione con la programmazione 2021-2027;

Dato atto che il PRS definisce, come previsto all’art 5 comma 1 della l r 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, tra l’altro, l’attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica, integrata e multisettoriale, finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, rilancio dell’economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane nonché sul fenomeno del digital divide;

Richiamata la d g r 9 dicembre 2019 n XI/2611 «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell’art 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell’art 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n 11»;

Richiamate, altresì:

  • la l r 30 dicembre 2019, n 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
  • la l r 31 marzo 1978, n 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2020/2022 - capitolo 9 07 203 4454 «interventi speciali a favore della montagna» - è stanziata la somma di € 10 000 000,00 per ciascuna annualità, per le finalità di cui agli artt  4 e 5 della l r  25/2007;

Considerato che Regione Lombardia è parte attiva, nell’ambito delle politiche di coesione promosse dall’Unione Europea con la programmazione comunitaria POR FESR 2014/2020, nella promozione della Strategia «Aree Interne», riguardante i comuni lombardi significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali e che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico, con l’intento di recuperarne le potenzialità in termini di ricchezza naturale e paesaggistica e di valorizzare le stesse attraverso politiche di coesione integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dei servizi essenziali alle comunità;

Richiamati:

  • l’Accordo di Programma Quadro «Area interna - Alta Valtellina» sottoscritto il 17 maggio 2017 nonché l’Accordo di Programma Quadro «Area interna- Valchiavenna» sottoscritto il 29 maggio 2017, che definiscono gli interventi e le azioni da sviluppare nel territorio dei comuni delle rispettive aree interne;
  • le Convenzioni sottoscritte tra Regione Lombardia e gli Enti capofila delle Aree Interne «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» rispettivamente il 28 febbraio 2018 e il 1 marzo 2018, quali atti Negoziali propedeutici alla sottoscrizione dei relativi Accordi di Programma Quadro;

Considerato che:

  • diversi Enti Locali lombardi sono assegnatari di risorse statali o comunitarie connesse ad interventi di valorizzazione e di salvaguardia del territorio montano, nonché al rilancio dell’economia locale, tramite procedure che prevedono un cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario;
  • le suddette iniziative possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi che Regione Lombardia si è prefissata con la già citata l r 25/2007;

Ritenuto di particolare importanza: supportare le politiche già in atto relative alle Aree Interne, al fine di portare a soluzione eventuali criticità che ne impediscano la compiuta realizzazione; coadiuvare l’attuazione, da parte degli Enti locali, di progetti ammessi a cofinanziamenti comunitari e/o nazionali, qualora coerenti con le linee di indirizzo della programmazione regionale; proseguire nella promozione di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano e del paesaggio, anche attraverso iniziative a favore del comparto agricolo;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, con misure di sostegno ai Comuni ed alle imprese, anche al fine di evitare un’ulteriore marginalizzazione dei territori montani;

Visti:

  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti altresì i successivi provvedimenti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamato il decreto Legge 17 marzo 2020, n 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria e che contiene, tra l’altro, la sospensione di termini di versamento per tributi e contributi, nonché di altri adempimenti;

Ritenuto di particolare importanza contribuire con sostegni finanziari all’attuazione di misure rivolte ai Comuni a favore di iniziative, anche già in corso, che concorrano alla tutela del territorio, all’accessibilità e alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale, in coerenza con la programmazione regionale e nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, avviando nuovi investimenti a supporto anche della tenuta del sistema imprenditoriale;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di destinare il Fondo regionale per la Montagna per l’annualità 2020, nel rispetto delle finalità di cui all’art 1 della l r 25/2007 e nell’ambito delle azioni delineate dall’art 2 della medesima legge, alle seguenti finalità:

  • supporto agli Enti locali per l’attuazione di iniziative multilivello e multisettoriali per lo sviluppo delle aree montane già avviate o approvate rientranti nella programmazione regionale;
  • supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell’ambito di graduatorie per l’assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
  • cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino e di conservazione degli elementi strutturali del paesaggio agrario montano;
  • cofinanziamento di investimenti dei Comuni per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio, all’accessibilità, alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale;

Dato dunque atto che gli impegni derivanti dall’attuazione delle iniziative sopra indicate trovano copertura, per l’importo di euro 10 000 000,00, a valere sul capitolo 9 07 203 4454 del Bilancio regionale per l’annualità 2020;

Considerato che, in merito alla destinazione di cui al punto c , le risorse del Fondo Montagna, disponibili al capitolo 9 07 203 4454, di concerto con la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, saranno integrate con le risorse di cui al capitolo 16 01 203 11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali», per l’importo massimo di euro 1 000 000,00, a seguito di variazione di Bilancio approvata con decreto n  3887 del 30 marzo 2020 relativo alla reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020 e con decreto n  4367 del 9 aprile 2020 per la relativa variazione compensativa;

Visti:

  • la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art 107 par 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6 3);
  • il Regolamento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non sia rivolta ai settori esclusi di cui all’art 1 par  1 e 2 del Reg  UE 1407/2013;
  • il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare gli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che, qualora la concessione dei contributi, a seguito di valutazione caso per caso, presenti tutti gli elementi costitutivi di cui all’art  107 1 del TFUE, la stessa sarà stabilita nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e, per le imprese del settore agricolo, nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integrazioni e del registro SIAN;

Ritenuto di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l’oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l’assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento sopra delineate, nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art 107 1 del TFUE, l’inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti la l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di demandare al dirigente della U O Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome la definizione e il coordinamento dei provvedimenti attuativi di cui al presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (sostegni economici) (enti locali)

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1 di destinare il Fondo regionale per la Montagna per l’annualità 2020, nel rispetto delle finalità di cui all’art 1 della l r 15 ottobre 2007, n 25 e nell’ambito delle azioni delineate dall’art 2 della medesima legge, alle seguenti finalità:

  1. supporto agli Enti locali per l’attuazione di iniziative multilivello e multisettoriali per lo sviluppo delle aree montane già avviate o approvate rientranti nella programmazione regionale;
  2. supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell’ambito di graduatorie per l’assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
  3. cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino e di conservazione degli elementi strutturali del paesaggio agrario montano;
  4. cofinanziamento di investimenti dei Comuni per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio, all’accessibilità, alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale;

2  di dare atto che gli impegni derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui al punto 1) trovano copertura, per l’importo di euro 10 000 000,00, a valere sul capitolo 9 07 203 4454 del Bilancio regionale per l’annualità 2020; 3  di stabilire che, per l’attuazione dell’iniziativa di cui al precedente punto 1) lettera c , le risorse indicate al punto 2), di concerto con la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, siano integrate con le risorse di cui al capitolo 16 01 203 11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali», per l’importo massimo di euro 1 000 000,00, a seguito di variazione di Bilancio approvata con decreto n  3887 del 30 marzo 2020 relativo alla reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020 e con decreto n  4367 del 9 aprile 2020 per la relativa variazione compensativa;

3 di dare atto che, qualora a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art  107 1 del TFUE, la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e, per le imprese del settore agricolo, nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento  (UE) n   1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

4 di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l’oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l’assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento delineate al precedente punto 1), nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art 107 1 del TFUE, l’inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

5 di demandare al dirigente della U O Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome la definizione e il coordinamento dei provvedimenti attuativi di cui al presente atto;

6 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  14 marzo 2013, n  33, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Enrico Gasparini

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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