Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 5 maggio 2020, n. XI/3113 - Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città Metropolitana di Milano

Titolo completo “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”

  • Ambito: sostegni economici alle imprese.

Parole di interesse: enti locali; ICT; istruzione;

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che si traducono in sostegno agli investimenti in quanto «volano» per la ripresa economica;

Visti:

  • il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti altresì i successivi provvedimenti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamato il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria e che contiene, tra l’altro, la sospensione di termini di versamento per tributi e contributi, nonché di altri adempimenti, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r.  XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la Risoluzione n. 34 «Risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, nell’ambito dei settori di intervento di Regione Lombardia», approvata con d.c.r.  XI/1022 del 21 aprile 2020;

Dato atto, che ai sensi della l.r. 9/2020, è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022, di cui euro 400.000.000,00 destinati agli Enti Locali nella misura di euro 51.350.000,00 alle Province ed alla Città Metropolitana ed euro 348.650.000,00 ai Comuni, per spese d’investimento;

Dato atto che l’art. 1 comma 4 della legge stessa prevede che:

  • la somma di 400.000.000,00 complessivamente assegnata agli Enti Locali è destinata per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle Province ed alla Città Metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all’edilizia scolastica;
  • con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse alle Province ed alla Città Metropolitana;

Preso atto della proposta di ripartizione delle risorse destinate alle Province ed alla Città Metropolitana, trasmessa dall’Unione delle Province Lombarde (UPL) con nota del 29 aprile 2020 prot. 58/2020 UPL, che tiene conto dei parametri della popolazione, degli istituti scolastici e dei km di strade in gestione (al netto di quelle in attesa di consegna ad ANAS) e, per il 2021, di un contributo di solidarietà per le Province destinatarie delle quote minori (Lecco, Lodi e Sondrio), prevedendo la possibilità di utilizzare le risorse per interventi, sia su scuole che su strade, secondo le esigenze di ciascun territorio, senza importi predefiniti, comprensivi di economie così come stabilito dal comma 7 dell’art. 1 della legge stessa;

Considerato che la ripartizione delle risorse per singolo ente provinciale beneficiario e per Città Metropolitana concordata con UPL è la seguente:

  1. Bergamo: 1.518.246 euro nel 2020 e 4.233.242 euro nel 2021,
  2. Brescia: 1.832.158 euro nel 2020 e 5.108.505 euro nel 2021,
  3. Como: 742.544 euro nel 2020 e 2.070.393 euro nel 2021,
  4. Cremona: 746.290 euro nel 2020 e 2.080.840 euro nel 2021,
  5. Lecco: 468.013 euro nel 2020 e 1.554.935 euro nel 2021,
  6. Lodi: 437.922 euro nel 2020 e 1.501.034 euro nel 2021,
  7. Mantova: 885.033 euro nel 2020 e 2.467.688 euro nel 2021,
  8. Città Metropolitana di Milano: 3.024.400 euro nel 2020 e 8.432.761 euro nel 2021,
  9. Monza e Brianza: 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 euro nel 2021,
  10. Pavia: 1.313.595 euro nel 2020 e 3.662.625 euro nel 2021,
  11. Sondrio: 324.757 euro nel 2020 e 1.455.500 euro nel 2021,
  12. Varese: 1.124.414 euro nel 2020 e 3.135.141 euro nel 2021;

Dato atto che, ai sensi della l.r. 9/2020, art. 1 comma 5, la somma destinata ai Comuni ammonta ad euro 348.650.000,00 di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:

  1. a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  3. c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

Considerato che le risorse di cui al comma 5 dell’art.1 della suddetta l.r. 9/2020, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono assegnate ai Comuni, secondo il prospetto di riparto Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), per le seguenti classi di popolazione:

  1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti € 100.000,00 ciascuno;
  2. per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 200.000,00 ciascuno;
  3. per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 350.000,00 ciascuno;
  4. per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti € 500.000,00 ciascuno;
  5. per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti € 700.000,00 ciascuno;
  6. per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 1.000.000,00 ciascuno;
  7. per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 2.000.000,00 ciascuno;
  8. per i comuni oltre i 250.000 abitanti € 4.000.000,00 ciascuno;

Ritenuto che:

  • il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
  • il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine;
  • per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui al presente provvedimento deve essere previsto nell’apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;
  • i contributi sono erogati agli enti beneficiari:
  1. per il 20 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; qualora il Comune attesti che il collaudo dell’opera avviene entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l’intera somma assegnata attraverso l’anticipazione finanziaria di cui all’art. 6 della L.R. 9/2020;
  2. per il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021;
  3. per il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 20 novembre 2021;
  • le medesime tempistiche e modalità di erogazione dei contributi valgono anche per le Province e Città Metropolitana di Milano;

Considerato che ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della l.r. 9/2020, ferma restando la quota assegnata ai Comuni di cui al comma 6, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi nei settori individuati al comma 5;

Ritenuto che le risorse possano essere erogate ai Comuni ammessi al finanziamento anche nei seguenti casi:

  • per la realizzazione di interventi previsti, già ammessi a precedenti forme di contribuzione regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
  • per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, fatta salva la quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di ammissione;
  • per la realizzazione di interventi finanziati dal ricorso al debito se non contratto;
  • per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri soggetti;
  • ad integrazione di finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) nel rispetto della disciplina statale di riferimento; allo scopo i Comuni possono richiedere di fruire dei servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli Enti Locali;

Considerato che le risorse di cui al comma 3 dell’art. 1 della l.r. 9/2020 derivanti da economie di spesa restano nella titolarità dell’ente assegnatario per ulteriori investimenti;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Visti altresì:

  • il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
  • il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
  • Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell’Unione Europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 2013/C 25/01;
  • Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 20142020 (2014/C 200/01);
  • Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
  • la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;
  • l’art. 52 della legge n. 234/2012 e il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Valutato che le risorse destinate alle Province e Città metropolitana a favore di interventi in ambito di viabilità stradale ed edilizia scolastica non rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;

Ritenuto di demandare l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ed all’Area Programmazione e Relazioni Esterne - Unità Organizzativa «Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni, Coordinamento degli Uffici Territoriali», d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

Considerato che tali provvedimenti attuativi dovranno disporre tra l’altro:

  • in merito ai criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;
  • in caso di presenza contestuale degli elementi dell’Art. 107.1 del TFUE in merito all’applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata, salva la possibilità per le concessioni fino al 31 dicembre 2020 di utilizzare l’inquadramento nell’ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e s.m.i., conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo;
  • l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che includa anche le Direzioni competenti per materia e i rappresentanti di Anci Lombardia e dell’Unione delle Province Lombarde per la gestione e il raccordo dei profili tecnici e di merito;
  • i relativi apporti in capo alle suddette Direzioni ed al Gruppo di Lavoro;
  • le modalità di presentazione delle richieste per l’accettazione del contributo, delle relative autodichiarazioni e delle rendicontazioni finali e di altre forme di interlocuzione con la Regione, eventualmente anche mediante apposita piattaforma informatica da realizzare a cura di ARIA S.P.A., senza oneri a carico del bilancio regionale;
  • le attività inerenti al ricevimento delle richieste ed alla loro valutazione, inclusa la predisposizione di risposte alle FAQ, ove occorresse anche in raccordo con ANCI Lombardia;
  • le necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dai Comuni;

Precisato che, fatti salvi i casi non rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, occorre garantire gli adempimenti ex d.m. 115/2017 e che con i successivi atti attuativi ne saranno individuati i soggetti responsabili;

Ritenuto di attivare una ricognizione delle progettualità cantierabili a partire dal 2021 per interventi relativi ad opere di competenza delle Comunità Montane, per le finalità della l.r. 9/2020;

Considerato che, alle risorse erogate nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione;

Preso atto che gli oneri del presente provvedimento, pari ad Euro 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 nel 2020 ed euro 317.000.000,00 nel 2021, trovano copertura finanziaria sulla missione 18, programma 1, titolo 2 del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamate, altresì:

  • la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
  • la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Richiamata infine la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (enti locali) (istruzione) (ICT)

  1. di dare attuazione all’art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l. r. 9 del 4 maggio 2020, secondo le seguenti previsioni:
  • la somma di 400.000.000,00 complessivamente assegnata agli enti locali è destinata per:

− euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle Province ed alla Città Metropolitana;

− euro 348.650.000,00 di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 ai Comuni;

  • le risorse destinate alle Province e Città Metropolitana sono ripartite, sulla base della nota UPL del 29 aprile 2020 prot. 58/2020 UPL, come segue: 1. Bergamo: 1.518.246 euro nel 2020 e 4.233.242 euro nel 2021;
  1. Brescia: 1.832.158 euro nel 2020 e 5.108.505 euro nel 2021;
  2. Como: 742.544 euro nel 2020 e 2.070.393 euro nel 2021;
  3. Cremona: 746.290 euro nel 2020 e 2.080.840 euro nel 2021;
  4. Lecco: 468.013 euro nel 2020 e 1.554.935 euro nel 2021;
  5. Lodi: 437.922 euro nel 2020 e 1.501.034 euro nel 2021;
  6. Mantova: 885.033 euro nel 2020 e 2.467.688 euro nel 2021;
  7. Città Metropolitana di Milano: 3.024.400 euro nel 2020 e 8.432.761 euro nel 2021;
  8. Monza e Brianza: 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 euro nel 2021;
  9. Pavia: 1.313.595 euro nel 2020 e 3.662.625 euro nel 2021;
  10. Sondrio: 324.757 euro nel 2020 e 1.455.500 euro nel 2021;
  11. Varese: 1.124.414 euro nel 2020 e 3.135.141 euro nel 2021;
  • le risorse di cui al comma 5 dell’art.1 della suddetta L.R. 9/2020, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono assegnate ai Comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2019 (Dato ISTAT), per classi di popolazione, secondo il prospetto di riparto Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
  1. di stabilire altresì quanto segue:
  • il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; (opere pubbliche)
  • il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione effettiva dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine;
  • per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui al presente provvedimento deve essere previsto nell’apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;
  • i contributi sono erogati agli enti beneficiari con le seguenti modalità:
  1. a) per il 20 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; qualora il Comune attesti che il collaudo dell’opera avviene entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l’intera somma assegnata attraverso l’anticipazione finanziaria di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020;
  2. b) per il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021;
  3. c) per il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 20 novembre 2021;
  • le medesime tempistiche e modalità di erogazione dei contributi valgono anche per le Province e Città Metropolitana di Milano;
  • ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della L.R. 9/2020, ferma restando la quota assegnata ai Comuni di cui al comma 6, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi nei settori individuati al comma 5;
  • le risorse possono essere erogate ai Comuni ammessi al finanziamento anche nei seguenti casi:

− per la realizzazione di interventi previsti, già ammessi precedenti forme di contribuzione regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

− per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, fatta salva la quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di ammissione;

− per la realizzazione di interventi finanziati dal ricorso al debito se non contratto;

− per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri soggetti;

− ad integrazione di finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) nel rispetto della disciplina statale di riferimento; allo scopo i Comuni possono richiedere di fruire dei servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli Enti Locali;

  • le risorse di cui al comma 3 dell’art. 1 della L.R. 9/2020, derivanti da economie di spesa, restano nella titolarità dell’ente assegnatario per ulteriori investimenti;
  1. di demandare l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ed all’Area Programmazione e Relazioni Esterne - Unità Organizzativa «Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni, Coordinamento degli Uffici Territoriali», d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza; 4. di stabilire che tali provvedimenti attuativi disporranno anche nel merito:
  • dei criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;
  • dell’applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea richiamata in premessa, in caso di presenza contestuale degli elementi dell’Art.107.1 del TFUE, salva la possibilità per le concessioni fino al 31 dicembre 2020 di utilizzare l’inquadramento nell’ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e s.m.i., conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo;
  • l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che includa anche le Direzioni competenti per materia e i rappresentanti di Anci Lombardia e dell’Unione delle Province Lombarde per la gestione e il raccordo dei profili tecnici e di merito;
  • le competenze ed i relativi apporti in capo alle suddette Direzioni ed al Gruppo di Lavoro;
  • le modalità di presentazione delle richieste per l’accettazione del contributo, delle relative autodichiarazioni e delle rendicontazioni finali e di altre forme di interlocuzione con la regione, eventualmente anche mediante apposita piattaforma informatica da realizzare a cura di ARIA Spa, senza oneri a carico del bilancio regionale;
  • le attività inerenti al ricevimento delle richieste ed alla loro valutazione;
  • le necessarie verifiche relative alla realizzazione degli interventi attuati dagli enti beneficiari;
  1. di attivare una ricognizione delle progettualità cantierabili a partire dal 2021 per interventi relativi ad opere di competenza delle comunità montane, per le finalità della l.r. 9/2020;
  2. di non applicare, alle risorse erogate nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione;
  3. di stabilire che gli oneri del presente provvedimento, pari ad Euro 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 nel 2020 ed euro 317.000.000,00 nel 2021, trovano copertura finanziaria sulla missione 18, programma 1, titolo 2 del bilancio di previsione 2020/2022;
  4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

il segretario: Enrico Gasparini

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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