- Contributi a sostegno delle attività sportive.
Parole di interesse: bilanci; contributi; sport
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:
- l’articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità della l.r. 26/2014 la «promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l’articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all’adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
Richiamati:
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, ed in particolare l’obiettivo specifico 108. Econ. 6.1 Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019, approvata con DGR n. 2342 del 30 ottobre 2019;
- la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con deliberazione del Consiglio n. 766 del 26 novembre 2019;
Vista la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 (art. 3, comma 1), ed in particolare l’Asse 3, Sviluppo e monitoraggio dell’impiantistica sportiva, paragrafo 3.3. Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci, che prevede il sostegno alla gestione e all’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci – in particolare da discesa e da fondo – con l’obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport della neve;
Vista la d.g.r. n. X/6028 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Documento di azione regionale per l’adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, che, in particolare, impegna le Direzioni Generali interessate a continuare lo sviluppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinandole in dettagli negli strumenti a disposizione di ogni politica settoriale;
Considerato che il Documento di azione regionale per l’adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, al punto 3.2.4.4 «Turismo e Sport», individua il turismo invernale come un importante settore economico per la Lombardia, con notevoli volumi di prodotto, e considera la presenza di neve come il fattore generante reddito, raccomandando di:
- prestare particolare attenzione alla Linea di Affidabilità della Neve (SRL), in progressivo aumento di quota;
- includere tecniche adatte a mettere in sicurezza e monitorare l’attività sciistica;
- effettuare una valutazione economica dei comprensori sciistici lombardi volta a stimare la convenienza economica della loro rivitalizzazione;
- salvaguardare l’offerta sportiva per il turismo invernale, laddove economicamente sostenibile;
Visti:
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell’art. 55;
- la comunicazione della citata D.G.R. n. X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA. 49295 in data 06 ottobre 2017 con durata sino al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e s.m.i. avente ad oggetto il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» che prevede, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, misure temporanee in materia di aiuti di stato attraverso aiuti sotto forma diverse forme alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, con aiuti concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe);
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti:
- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il d. l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di acceso al credito a favore delle imprese;
Considerato che l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno avuto e continuano ad avere un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle PMI;
Ritenuto che la concessione dei contributi - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - possa avvenire mediante l’applicazione di una delle seguenti due procedure, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda:
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Dato atto che:
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
- non sono concessi ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:
- non sono concessi ai settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l’aiuto illegale;
Visto:
- le d.g.r. n. 5500 del 02 agosto 2016, n. 6000 del 19 dicembre 2016 e n. 6642 del 29 maggio 2017 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», primo, secondo e terzo provvedimento;
- il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 «Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto»;
Considerato che:
- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrutture finalizzate allo sport che possono essere talora destinate a soddisfare esigenze generali di trasporto;
Considerato inoltre che:
- le società di gestione degli impianti di risalita hanno sostenuto negli anni e continuano a sostenere costi di gestione crescenti per garantire un adeguato livello di innevamento artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza anche attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato a fronte di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale;
- i costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e per i costi di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;
Rilevato che, la presente deliberazione, si pone in continuità con gli analoghi provvedimenti adottati a valere sulle stagioni sciistiche 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per il sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi (dd.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, n. XI/276 del 28 giugno 2018 e n. XI/1766 del 17 giugno 2019), attraverso i quali sono stati assegnati a circa 40 beneficiari, soggetti gestori di impianti di risalita e di piste da sci (discesa e fondo), complessivamente circa 5 mln € di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata;
Ravvisata l’opportunità di confermare la misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita anche per le stagioni sciistiche 2019/2020 e 2020/2021, allo scopo di dare continuità al processo di rilancio dell’offerta turistica montana della Lombardia, rendendola maggiormente attrattiva nei confronti dell’utenza, e di innalzamento degli standard di sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, anche mediante l’innevamento artificiale, in considerazione anche dei costi connessi agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci ed all’applicazione dei protocolli per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19, che i gestori dovranno affrontare nella fase di riapertura, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri;
Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria della misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita ammonti 2.800.000 euro, di cui 1.400.000 euro per la stagione 2019/2020 (Bando Innevamento 2020) e 1.400.000 euro per la stagione 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), la cui copertura è data sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:
- 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020;
- 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2021;
- 1.300.000 a valere sul Bilancio 2022;
Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- attesti di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;
Visti:
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);
Dato atto che si procederà pertanto:
- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
Ritenuto pertanto di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - stagione sciistica 2019/2020 e 2020/201, contenuti nel documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che prevedono l’approvazione di due distinti bandi:
− uno riferito alla stagione sciistica 2019/2020 (Bando Innevamento 2020), entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento;
− uno riferito alla stagione sciistica 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), entro e non oltre il 28 maggio 2021;
Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
Stabilito che:
- entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura limitatamente alla stagione 2019/2020 (Bando Innevamento 2020), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
- entro e non oltre il 28 maggio 2021, dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione 2020/2021 (Bando Innevamento 2021);
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato: (sport) (contributi)
- di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, per le stagioni sciistiche 2019/2020 e 2020/201, contenuti nel documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di stabilire che la dotazione finanziaria della misura ammonti complessivamente a 2.800.000 euro a carico del capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: (bilanci)
- 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020;
- 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2021;
- 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2022;
- di dare atto che i contributi sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l’applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295:
− ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
− ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- di demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;
- di dare atto che con successivi provvedimenti del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà:
− entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, all’emanazione del bando attuativo della presente misura per la stagione 2019/2020 (Bando Innevamento 2020), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», al quale saranno riservati 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020 e 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;
− entro e non oltre il 28 maggio 2021, all’emanazione del bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione sciistica 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», al quale saranno riservati 100.000 euro a valere sul Bilancio 2021 e 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2022;
- di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it
Il segretario: Enrico Gasparini