Titolo completo "Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19"
- Differimento di termini nell’ambito di procedimenti amministrativi in materi ambientale.
Parole di interesse: procedimento amministrativo; proroga
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale […]»;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) nel mercato interno dell’elettricità»;
Visti, altresì:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i successivi provvedimenti nazionali e regionali finalizzati alla individuazione di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, con particolare riferimento ai:
- d.p.c.m. 26 aprile 2020 con cui vengono, tra l’altro, aggiornate le misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale anche le attività produttive industriali e commerciale al fine di avviare la cosiddetta «FASE 2» della gestione dell’emergenza;
- decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19» convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi
Richiamate:
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
Rammentato che, ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate:
- le Province lombarde sono l’Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali in materia di AUA, AIA, FER, rifiuti con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- ARPA Lombardia, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r. 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali soggetti ad AIA;
Richiamati, inoltre:
- il decreto n. 3430 del 17 marzo 2020 «Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della parte ii del d.lgs. 152/06»;
- il decreto n. 3795 del 26 marzo 2020 «proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera»;
- la d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 «Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell’autorizzazione unica ambientale (AUA)»;
Rilevato che:
- le misure adottate dal Governo e dalla Regione per fare fronte all’emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano – direttamente o indirettamente - molti settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori;
- ai sensi del d.p.c.m. 26 aprile 2020 sono sospese fino a nuove disposizioni, sul territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 allo stesso decreto;
- anche per impianti produttivi che hanno riavviato l’attività sussistano comunque molte criticità organizzative ed economiche che condizionano fortemente la regolare operatività degli stessi;
- tale situazione straordinaria crea difficoltà nel rispettare scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi delle norme nazionali e regionali richiamate in premessa;
- il verificarsi di tali difficoltà è stato tempestivamente segnalato da associazioni imprenditoriali e dai gestori di installazioni, nonché dalle Autorità competenti e di Controllo;
- la Direzione Generale Ambiente e Clima Regione Lombardia, con nota del 10 aprile 2020 prot. 16516 ha provveduto, a sua volta, a veicolare le suddette criticità al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Ravvisata, alla luce delle difficoltà di cui sopra, l’opportunità di prevedere misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti o prorogare i termini in capo ai Gestori degli impianti produttivi collocati sul territorio regionale, nelle more di eventuali disposizioni nazionali;
Ricordato che i decreti sopra richiamati n. 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 hanno già disposto misure per le aziende soggette ad AIA e ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, consistenti nello specifico:
- nel differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
- nella sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A., previsto dalla d.g.r. del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)»;
- nella sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti nei Piani di monitoraggio delle A.I.A., con particolare riferimento a quelli che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni lombarde;
- nel differimento al 30 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del d.lgs.x 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi;
Ritenuto opportuno, a fronte del protrarsi di una situazione di criticità sia da un punto di vista sanitario, che economico, confermare le suddette misure ed estenderne il contenuto ed il campo di applicazione agli impianti soggetti ad Autorizzazione unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs 152/2006, fermo restando la necessità di darne opportuna informazione alle Autorità competenti e di controllo, prevedendo in particolare:
- la possibilità di differire i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per la cui realizzazione è necessario ricorrere a personale di società esterne;
- la possibilità di sospendere gli adempimenti sui controlli previsti dalle autorizzazioni settoriali sulle varie matrici ambientali, analogamente a quanto disposto per le installazioni soggette ad AIA;
Ricordato inoltre che:
- con la d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 sono state definite nuove misure in materia di AUA volte in particolare a favorire la digitalizzazione dei procedimenti di «voltura» e «modifica sostanziale», la cui messa a regime è prevista per l’1.7.2020;
- con la stessa delibera la Giunta demandava la definizione e pubblicazione delle relative modulistiche, nonché delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, alle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- ai fini della definizione delle suddette modulistiche e della messa a regime delle piattaforme si rende necessario un puntuale confronto con le Autorità competenti, nonché un percorso di formazione e informazione dedicato agli operatori e ai SUAP;
Rilevata l’opportunità, alla luce della situazione organizzativa ed operativa, di prorogare la scadenza sopra indicata del 1 luglio 2020 al fine di poter attivare i necessari percorsi di confronto e formazione con gli operatori;
Preso atto che la presente deliberazione riprende, confermandole e prorogandole, le disposizioni di cui ai decreti dirigenziali:
- n. 3430 del 17 marzo 2020 «Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della parte ii del d.lgs. 152/06»;
- n. 3795 del 26 marzo 2020 «il proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera»;
Preso atto, altresì, di quanto emerso dal confronto con ARPA Lombardia, con le Province e con le Associazioni di categoria, in merito alla necessità di promuovere ulteriori misure finalizzate a prorogare taluni adempimenti in materia ambientale, fermo restando, il mantenimento delle attività finalizzate a garantire il controllo e la sicurezza degli impianti, nonché un’efficace azione amministrativa;
Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle criticità determinate dall’emergenza COVID 19 sopra illustrate e richiamate le previsioni dei decreti 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 che si intendono confermate, disporre in via temporanea:
- la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione da parte dei Gestori, previsto dall’allegato B alla d.g.r. del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A;
- il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere da parte dei Gestori, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019
- il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione, da parte dei Gestori, del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del d.lgs 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti tutte le attività con utilizzo di solventi;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere, in via temporanea, per i Gestori di attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs. 152/2006, la possibilità:
- di sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’Autorità Competente e di Controllo, degli adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, da parte dei Gestori delle installazioni in esercizio, il mantenimento e, sulla base di quanto previsto nelle singole autorizzazioni, la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza degli stessi anche in relazione al contenimento degli impatti ambientali, nonché – ove previsti – il mantenimento in funzione dei Sistemi di Analisi o Monitoraggio alle Emissioni (SAE o SME) o di altri sistemi di controllo in continuo;
- di differire, per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo da parte del Gestore dell’installazione, i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione in possesso, la cui ottemperanza è prevista nel periodo 23 febbraio - 30 luglio del corrente anno, che richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l’esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di ulteriori documentazioni/relazioni, l’installazione/revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne; la suddetta comunicazione ha effetto di modifica non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità Competente, assume efficacia decorsi i tempi previsti dalle normative settoriali interessate; in casi particolari potrà essere prevista una proroga ulteriore dei termini, previa valutazione da parte dell’Autorità competente;
Rilevata, infine, la necessità di differire di 180 giorni i termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 concernenti in particolare:
- l’obbligo di presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma ‘Procedimenti Servizi RL’ (ex ‘MUTA’) delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA;
- la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- la messa a regime dell’interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;
Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 – semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;
Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;
Tutto ciò premesso;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA (procedimento amministrativo)
- di disporre in via temporanea, sulla base delle criticità determinate dall’emergenza COVID 19 sopra illustrate e richiamate le previsioni di cui ai decreti 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 che si intendono confermate:
- la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione da parte dei Gestori, previsto dall’allegato B alla d.g.r. del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A;
- il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere da parte dei Gestori, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019; (proroga)
- il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione, da parte dei Gestori, del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del d.lgs 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti tutte le attività con utilizzo di solventi; (proroga)
- di stabilire, in via temporanea, per i Gestori di attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs. 152/2006, la possibilità:
- di sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’Autorità Competente e di Controllo, degli adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, da parte dei Gestori delle installazioni in esercizio, il mantenimento e, sulla base di quanto previsto nelle singole autorizzazioni, la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza degli stessi anche in relazione al contenimento degli impatti ambientali, nonché – ove previsti – il mantenimento in funzione dei Sistemi di Analisi o Monitoraggio alle Emissioni (SAE o SME) o di altri sistemi di controllo in continuo;
- di differire, per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo da parte del Gestore dell’installazione, i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione in possesso, la cui ottemperanza è prevista nel periodo 23 febbraio- 30 luglio del corrente anno, che richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l’esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di ulteriori documentazioni/relazioni, l’installazione/ revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne; la suddetta comunicazione ha effetto di modifica non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità Competente, assume efficacia decorsi i tempi previsti dalle normative settoriali interessate; in casi particolari, potrà essere prevista una proroga ulteriore dei termini, previa valutazione da parte dell’Autorità competente; (proroga)
- di stabilire il differimento di 180 giorni dei termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 concernenti in particolare: (proroga)
- l’obbligo di presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma ‘Procedimenti Servizi RL’ (ex ‘MUTA’) delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA;
- la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;
- la messa a regime dell’interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni («ADEM») ex art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini